L’ATTUAZIONE DEL PNRR ITALIANO

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pnrrSPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’ARCHITETTURA EURO-NAZIONALE IN MATERIA

(anche se per riflettere c’è ben poco tempo ormai)

Nicoletta Parisi – Dino Rinoldi*

 

 

Sommario

Il 23 giugno scorso la Presidente della Commissione europea ha comunicato in una cerimonia pubblica a Roma l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Il nostro Paese ha accolto con soddisfazione la notizia e resta in attesa della decisione di riscontro del Consiglio, che deve intervenire entro le successive quattro settimane.

Si è dunque entrati nella fase propriamente di attuazione del nostro PNRR. 

L’Italia si sta attrezzando per mettere in campo cinquantatré riforme legislative, affidando a soggetti attuatori quasi duecento progetti finanziati, ripartiti fra le sei “missioni” individuate dall’Unione (innovazione, digitalizzazione, competitività; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per mobilità sostenibile; formazione e ricerca; inclusione e coesione; salute).  Sul fronte del quadro normativo europeo, unitamente alle altre tante disposizioni che vanno a comporre il complesso mosaico sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, per il PNRR l’Italia deve particolarmente darvi attuazione avendo a riferimento due “pilastri” normativi, costituiti, l’uno, dal regolamento UE 2020/2092, che ancora al rispetto dello Stato di diritto l’erogazione in via generale di risorse finanziarie europee a ciascuno Stato membro (cd. regolamento “condizionalità”); l’altro, dal regolamento UE 2021/241, che dispone i criteri per una «sana governance economica» (art. 10) con specificazioni stabilite negli artt. da 19 a 22. 

É pur vero che, secondo un principio stabilito nel Trattato di Unione, quest’ultima rispetta l’identità nazionale insita nella struttura fondamentale di ciascuno Stato membro (art. 4.2 TUE), quale l’organizzazione giuridica costituzionale dei poteri statuali. È tuttavia noto che ciò non comporta una totale impermeabilità dell’organizzazione istituzionale e delle procedure interne alla disciplina europea. Del resto, già l’art. 11 della nostra Costituzione consente limitazioni della sovranità nazionale in funzione della partecipazione all’Unione (v. Corte cost., sentenza 170/1984).

Sul fronte interno italiano un’impresa come quella rappresentata dal PNRR deve essere governata in modo stringente in tutte le sue diverse fasi, al fine di garantirne il successo tenendo fra l’altro conto dei termini temporali ravvicinati (2026) di conclusione per i finanziamenti derivanti dall’iniziativa NextGenerationEU, a cui il Piano fa riferimento (aggiungendo un fondo complementare di più di trenta miliardi con scadenze non necessariamente vincolate a quella anzidetta).

Tuttavia, già al momento del suo avvio in Italia si rilevano vari problemi, che qui di seguito si indicano sinteticamente, secondo una scansione concettuale che esamini:

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*Nicoletta Parisi è professore a contratto nell’Università Cattolica S.C., sede di Milano; Dino Rinoldi è professore ordinario nella stessa Università, sede di Piacenza.