DASTOLI SULLA RICHIESTA DI ADESIONE DELL'UCRAINA ALL'UE

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Zelensky

Fra le varie ipotesi che sono state messe sul tavolo del sostegno europeo all’Ucraina è inopinatamente stata avanzata da Ursula von der Leyen e, con una buona dose di prudente ambiguità, dall’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza Josep Borrell l’idea di concedere a Zelensky lo “status di candidato” all’Unione europea.

Il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, si è peraltro affrettato a precisare che “l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea non è attualmente all’ordine del giorno”.

Su richiesta del Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo (ispirato da Emmanuel Macron) l’assemblea ha inserito nella lunga risoluzione sull’Ucraina (11 pagine) un paragrafo riferito all’adesione in cui si precisa che essa può avvenire nel rispetto delle procedure dell’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea.

Il Trattato di Lisbona ha infatti fissato alcuni criteri che rendono particolarmente e opportunamente complicate le procedure di adesione che, per l’Ucraina che aveva già preannunciato una domanda (mai formalmente presentata) nel 2014 nel quadro dell’accordo di associazione con l’Unione europea, possono partire ora che il governo si è rivolto al Presidente del Consiglio in esercizio e cioè a Emmanuel Macron.

Quando il Consiglio riceve una domanda di adesione viene attivato un percorso interistituzionale che coinvolge i parlamenti nazionali (che vengono “informati” ma di fatto promuovono dibattiti e adottano risoluzioni), il Parlamento europeo che deve dare la sua approvazione alla maggioranza dei suoi membri, la Commissione che esprime un parere motivato (con un lavoro interno che per le passate adesioni ha richiesto almeno un anno) ed infine – last but not least – il Consiglio europeo che adotta “criteri di eleggibilità” come avvenne a suo tempo al Consiglio europeo di Copenaghen sul rispetto dei  valori dell’Unione europea.

Solo alla conclusione di questo iter preliminare, il Consiglio può all’unanimità concedere lo status di candidato che apre la strada da una parte all’avvio di negoziati formali condotti dalla Commissione sotto il controllo annuale del Consiglio e del Parlamento europeo e d’altra parte ad una serie stringente di obblighi del paese candidato chiamato a provare che si è aperta la strada a molte riforme interne di natura politica, economica, legislativa e finanziaria.

L’attivazione di alcuni articoli del Trattato ed in particolare l’art. 42 che prevede una clausola di solidarietà in caso di aggressione armata che si accompagna all’art. 222 del Trattato sul funzionamento dell’Unione per attacchi terroristici o  catastrofi umanitarie si applica solo ai paesi membri e dunque lo status di candidato non modifica sostanzialmente il rapporto fra l’Ucraina e l’Unione europea ferma restando la decisione straordinaria di fornire aiuti finanziari per l’acquisto di armi sulla base dello European Peace Facility al di fuori del bilancio europeo.

Lo status di candidato può invece aprire la strada a sostanziosi aiuti finanziari “pre-adesione” come avvenne per i paesi dell’Europa centrale e orientale e che potrebbero essere iscritti a partire dal 2023 sul bilancio europeo.

Come ha detto Sabino Cassese, la fretta non è una buona consigliera e sarebbe più saggio aprire la prospettiva dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea quando sarà stata garantita dalla solidarietà internazionale l’integrità e l’indipendenza di quel paese e le truppe di Vladimir Putin saranno state costrette a ritirarsi.

Pier Virgilio Dastoli

1 marzo 2022