Newsletter n.23/2020 – Carta dei diritti fondamentali

 

Al tema della Giustizia nell’Unione europea, è dedicato, all’interno della Carta, il Capo VI, con gli articoli dal 47 al 50. L’articolo 49, in particolare, si occupa dei principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene. Il primo comma afferma infatti che “Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale”: si pone quindi attenzione non solo ai comportamenti attivi dell’individuo, ma anche alle conseguenze del venir meno ad un obbligo, attraverso omissioni. Vengono menzionati, in riferimento a ciò, sia il diritto di ciascuno Stato membro che il diritto internazionale e non quindi, il diritto dell’Unione europea, volendo con ciò riconoscere a tali diritti una portata globale e non solo legata all’appartenenza in qualità di membro dell’Ue.

Si fissano poi i principi a garanzia della persona riconosciuta responsabile di un reato, affermando che “Non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. E inoltre, “Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima”. D’altro canto, si riconosce, al secondo comma, che “Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”. Anche in questo caso, si fa riferimento, più che all’Unione europea, alla comunità internazionale di cui essa fa parte e nei confronti della quale si ha l’impegno a cooperare per attuare soluzioni diplomatiche, pacifiche e volte al progresso reciproco.

Infine, il terzo comma della Carta parla del principio di proporzionalità, secondo cui “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato” e ciò deve poter valere sia in senso sia positivo che negativo. Ci troviamo di fronte all’affermazione di principi di portata molto ampia; in concreto, per comprendere in che misura essi siano rispettati nei vari Stati, c’è da considerare ciascuno di essi applica il proprio codice penale – ciascuno è il frutto di tradizioni giuridiche diverse nel  tempo e nella Storia – ragion per cui tale principio di proporzionalità trova applicazione differente in base al contesto e poter cooperare per una armonizzazione del diritto tra i vari Stati appare un lavoro molto complesso. Come afferma il Presidente di sezione della Corte di Cassazione Giovanni Diotallevi nel suo saggio “Dalle rogatorie all’ordine di indagine europeo”, la cooperazione giudiziaria a livello europeo è ritenuta dallo stesso “uno dei passaggi più delicati delle nostre riflessioni; vengono infatti in rilievo due dei suoi cardini fondamentali: il principio del mutuo riconoscimento e quello della reciproca fiducia tra Stati, dove il ruolo della giurisdizione è portato a muoversi su quel crinale delicatissimo tra le scelte legislative di politica giudiziaria, l’efficacia e l’efficienza del servizio giustizia e le aspettative della società civile con ricadute sensibili che impegnano l’attività del giudice in una perdurante fase di rivisitazione della qualità e delle caratteristiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”[1].

 

[1] Cfr: “Lo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia a vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere”, a cura di Angela di Stasi, Lucia Serena Rossi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 367 – 380.