Poniamo alla vostra attenzione un caso sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia Ue riguardante l’applicazione dell’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali. Il soggetto coinvolto è un cittadino russo, I.N., perseguitato nel suo Paese dal 2015 per il reato di corruzione passiva: in particolare, il 20 maggio di quell’anno venne emesso un avviso di ricerca internazionale nei suoi confronti. È da notare che, all’epoca, I.N. era solo cittadino russo. La sua individuazione è avvenuta il 30 giugno 2019, quando “I.N. si è presentato, quale passeggero di un autobus in possesso di un documento di viaggio islandese per rifugiati, a un valico di frontiera tra la Slovenia e la Croazia, mentre tentava di entrare nel territorio di quest’ultimo Stato. Egli è stato arrestato sulla base dell’avviso di ricerca internazionale menzionato al punto precedente”. Interrogato dal giudice croato, I.N. “ha dichiarato di opporsi alla sua estradizione verso la Russia e ha inoltre riferito di essere al contempo cittadino russo e cittadino islandese. Una nota dell’ambasciata islandese trasmessa allo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) attraverso il Ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia ha confermato che I.N. è, dal 19 giugno 2019, cittadino islandese e che dispone dello status di rifugiato permanente in Islanda”.
Nel frattempo, è giunta al tribunale croato, il 6 agosto 2019, la richiesta di estradizione di I.N. in Russia: “Nella suddetta domanda si indicava che il procuratore generale della Federazione russa garantiva che lo scopo della domanda di estradizione non era di perseguire I.N. per motivi politici né a causa della sua razza, religione, nazionalità o delle sue opinioni, che sarebbero state messe a sua disposizione tutte le possibilità di esercitare la sua difesa, compresa l’assistenza di un avvocato, e che non sarebbe stato sottoposto a tortura, a trattamenti crudeli o inumani o ancora a pene lesive della dignità umana”. Il 5 settembre 2019 il Tribunale di comitato di Zagabria ha dichiarato che sussisteva il rispetto delle condizioni della legge croata relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e che quindi l’estradizione poteva aver corso. Quindi, il 30 settembre 2019, “I.N. ha impugnato l’ordinanza succitata dinanzi al giudice del rinvio. Ha sostenuto che esiste un rischio concreto, serio e ragionevolmente prevedibile che, in caso di estradizione verso la Federazione russa, egli sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti. Ha inoltre sottolineato che gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Islanda proprio per via dello specifico procedimento penale cui è sottoposto in Russia e che, con la sua ordinanza del 5 settembre 2019, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) ha compromesso de facto la protezione internazionale concessagli in Islanda”.
In questi casi, in Croazia la competenza in merito al ricorso di I.N. spetta alla Corte suprema, che ha deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla CGUE su alcune questioni pregiudiziali: va informata l’Islanda dell’estradizione del suo cittadino I.N.? Se l’Islanda chiede la consegna di tale persona per lo svolgimento del procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione, occorre consegnargliela?
Nell’articolata sentenza della Corte, del 2 aprile 2020, si pone l’accento sulle garanzie per l’interessato: “l’autorità competente dello Stato membro richiesto (la Croazia, ndr) è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS (l’Islanda, ndr) e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale”.
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