Newsletter n.39/2020 – Carta dei diritti fondamentali

 

Nel ventennale della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, che ricorrerà esattamente sabato prossimo, 7 dicembre, questa rubrica ha il compito di fornire spunti di riflessione sempre nuovi. Ecco quindi che, volendo occuparci dell’articolo 21, sulla “non discriminazione”, possiamo intanto avviare il discorso considerando che già in numerose altre newsletter abbiamo trattato il tema dell’uguaglianza, al quale è dedicato il capo III della Carta (artt. 21-26). Cominciamo con il definire in che modo si possa declinare il principio di uguaglianza, attraverso l’elencazione dei vari tipi di discriminazione di cui si occupa il primo comma. Le discriminazioni possono essere fondate: “sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.  

Abbiamo già trattato vari casi in cui la Corte di Giustizia dell’Ue è stata chiamata a valutare il fatto se i provvedimenti degli Stati membri in tali ambiti – per esempio sul tema dell’immigrazione, della cittadinanza, dei diritti di persone su cui pendono procedimenti penali – siano stati o meno coerenti con il diritto a non essere discriminati e vi invitiamo perciò anche a rileggere i vari di numeri di questa edizione 2020 della newsletter. Quello che qui ci sembra importante evidenziare è il fatto che l’affermazione dell’uguaglianza può intendersi come una continua conquista da parte dei soggetti che si vedono coinvolti in vicende giudiziarie o in provvedimenti di una autorità pubblica che rischiano di recare in sé aspetti discriminatori.

L’Unione europea si pone quindi l’obiettivo, anche con l’articolo 21, di rimediare a situazioni che di fatto impediscono un pieno e completo sviluppo della persona umana rispetto anche al principio di uguaglianza. Per perseguire tale scopo, interviene anche l’articolo 9 del Trattato di Lisbona in cui si afferma che “L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. Tali affermazioni sono in linea con quanto previsto al secondo comma dell’articolo 21, secondo cui “Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”.