Newsletter 7 Ottobre/2024

CARE LETTRICI E CARI LETTORI

La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell’Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare per la nuova legislatura europea.

Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:

– Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità

– Europa dei diritti

– Dichiarazioni del Movimento europeo Italia

– Due buone notizie

– La settimana del Movimento europeo

– Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza

Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.

 

 


 L’EDITORIALE

Un caos europeo politicamente preorganizzato dal centro-destra

Dopo alcuni giorni di inutili schermaglie parlamentari fra il PPE, che annuncia così la sua tattica nella nuova legislatura europea – usando la benevola disponibilità delle destre inizialmente emarginate dal cosiddetto cordone sanitario antifascista e pro-europeo – per smantellare le più importanti politiche europee partendo dallo European Green Deal, e l’europeismo progressista di socialdemocratici, liberali e verdi si è finalmente giunti ad un inevitabile accordo sulle procedure di nomina dei commissari europei.

Si è già iniziato con la Commissione giuridica (JURI) – presieduta dal liberale bulgaro Lilhan Kyuchyuk espresso dal partito della minoranza turca “per i diritti e le libertà” affiancato dalla CDU tedesca Marlon Walsmann, dal “fratello d’Italia” Mario Mantovani, dalla laburista olandese Lara Wolters e dal popolare bulgaro Emil Radev – che sottoporrà tutti i ventisei candidati commissari ad uno screening severo sulla loro moralità e su eventuali conflitti di interesse in linea di massima senza audizioni a meno che la commissione parlamentare non ritenga necessario chiarire eventuali dubbi direttamente con un candidato.

Si apprende da fonti parlamentari che almeno dieci curricula di candidati hanno sollevato delle domande o dei dubbi fra i parlamentari, e che fra questi dieci ci sarebbe anche quello di Raffaele Fitto, sapendo che vige il principio che tutti sono innocenti salvo prova contraria e che nel 2019 cadde di fronte alla commissione giuridica la candidata macroniana Sylvie Goulard – “benedetta” frettolosamente qualche settimana prima al seminario federalista di Ventotene – rapidamente sostituita da Thierry Breton.

Per la cronaca italiana siederanno nel Jury parlamentare il pentastellato Mario Furore, il PD Brando Benifei, la forzista ed ex PD Caterina Chinnici, il patriota leghista Raffaele Stancanelli e il PD Alessandro Zan.

Dopo lo screening etico davanti alla commissione giuridica e se tutti i candidati passeranno l’esame, inizieranno il 4 novembre fino al 12 novembre le audizioni davanti alle commissioni di merito affiancate da parlamentari di commissioni uti materiae..

Se tutto andrà senza sostituzione di candidati commissari e tenendo conto che dal 2004 al 2019 sono stati mandati a casa ben otto candidati commissari e cioè due per ogni inizio di legislatura, l’intero collegio dovrebbe essere votato dalla assemblea il 27 novembre alla maggioranza dei membri per essere formalmente approvato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata facendo così slittare la sua entrata in funzione il 1° gennaio a meno che Charles Michel  non proponga una eccezionale approvazione online o per procedura scritta. 

Secondo fonti parlamentari, il cortocircuito fra i “portafogli” – creato ad arte da Ursula von der Leyen secondo il principio romano divide et impera – sfocerà in un preordinato caos parlamentare con la scelta delle commissioni istruita dai popolari insieme ai loro alleati di destra per ostacolare un esame rigoroso dei futuri impegni dei commissari sulle politiche già avviate nelle precedente legislatura e in via di implementazione come

  • lo European Green Deal (che la Commissione vorrebbe ribattezzare European Industrial and Green Deal in omaggio alle reticenze delle industrie potenzialmente inquinanti, al principio demolitore della “neutralità tecnologica” e alla campagna contro la biodiversità agricola),
  • lo stato di diritto che si vorrebbe sottrare anche alla competenza della commissaria Kos responsabile dell’allargamento
  • o la politica occupazionale che non compare esplicitamente nel portafoglio della socialista rumena Minzatu
  • o “the Union of equality” che comprende le persone in difficoltà affidata secondariamente alla liberale belga Lahbib responsabile della protezione civile
  • o il ruolo residuale della cultura e dell’istruzione nascoste nel portafoglio “per le persone, le competenze e la preparazione” in condominio con il portafoglio per l’equità generazionale
  • o l’assenza di ogni riferimento all’economia sociale che coinvolge tutto il mondo delle cooperative
  • o infine last but not least l’insistenza nel voler collegare le politiche migratorie agli affari interni che continueranno ad essere separati dalla giustizia rendendo più difficile il completamento dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

Vale la pena di attirare l’attenzione sul ruolo di cenerentola delle commissioni affidato alla commissione affari costituzionali (AFCO) dove la presidenza è occupata manu militari dal parlamentare CDU tedesco Sven Simon, un partito che votò a larga maggioranza contro il rapporto di revisione del Trattato di Lisbona del 22 novembre 2023 (peraltro sostenuto solo da una esigua minoranza della assemblea).

Essa si occuperà solo delle relazioni interistituzionali e non si farà carico invece del tema della riforma dell’Unione europea che Ursula von der Leyen ha tenuto gelosamente per sé prendendo atto con intima soddisfazione, condivisa da Roberta Metsola, del fatto che l’idea di convocare una convenzione è stata definitivamente sotterrata dai governi e in particolare da quello italiano la cui posizione non è “ambigua” come qualcuno ha detto sbadatamente ma esplicitamente contraria alla riforma dei trattati.

Se questa è la tattica del PPE e dunque dei tredici candidati commissari di questa composita famiglia politica, i parlamentari degli altri gruppi S&D. Renew e Verdi dovranno rapidamente attrezzarsi per suggerire ai loro colleghi più fortunati una delle domande che saranno al centro delle tre ore di audizioni.

Per fare un esempio concreto: Stefano Bonaccini o Camilla Laureti o Dario Nardella o Cristina Guarda della commissione AGRI potrebbero suggerire ad Antonio Decaro o ad Annalisa Corrado o ad Alessandra Moretti o ad Ignazio Marino della commissione ENVI una domanda sui rapporti fra agricoltura e ambiente.

Secondo questo metodo dovranno essere suggerite delle domande sui temi critici che abbiamo citato più sopra annunciando che il Movimento europeo in Italia farà lo stesso con tutti i parlamentari italiani al Parlamento europeo e che lo suggeriremo ai nostri sessanta membri collettivi sfruttando, se lo ritengono opportuno, le nostre domande e contando sull’impegno del Movimento europeo internazionale, dei suoi consigli nazionali e delle organizzazioni internazionali.

Al lavoro e alla lotta!

Roma, 7 ottobre 2024

coccodrillo

 

 


 EUROPA DEI DIRITTI

La Corte di giustizia riafferma il principio del primato del diritto dell’Unione e l’obbligo del giudice comune di garantirlo anche disattendendo l’interpretazione  di una Corte costituzionale nazionale.

       1.  Il sistema giudiziario tra disciplina interna e disciplina sovranazionale.  La sentenza del 26 Settembre 2024, pronunciata in un caso rumeno (MG, C-792/2022), prosegue la lunga catena narrativa della Corte di giustizia che, dopo aver attratto il tema dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici dei paesi membri nell’ambito della sua competenza giurisdizionale, ha progressivamente precisato i termini  delle  guarentigie offerte alla luce del diritto dell’Unione ai magistrati comuni anche in rapporto alle Corti supreme dei paesi aderenti ([1]). Si tratta di una giurisprudenza di altissimo valore costituzionale la cui finalità ultima consiste, come affermato esplicitamente in alcune decisioni, nella protezione del “ valore” primario dello stato di diritto di cui all’art. 2 del TUE . La sentenza che ha impostato questo lungo cammino del  27 febbraio  2018 (24 febbraio, C-64/2016, Associação Sindical dos Juízes Portugueses) ha ritenuto che i sistemi giudiziari nazionali, in quanto deputati ad applicare il diritto dell’Unione (ex art. 19.2 del TUE norma in genere trascurata e sottovalutata  prima della decisione del 2018), siano suscettibili di una verifica sul rispetto dell’art. 47 della Carta dei diritti ([2]) che  garantisce la tutela effettiva dei diritti fondamentali ed al tempo stesso l’esistenza di meccanismi istituzionali adeguati a presidio dell’autonomia ed indipendenza della magistratura. Tuttavia l’organizzazione della giustizia è rimasta pacificamente  oggetto di competenza nazionale  e pertanto non sono mancate reazioni anche vivaci e talvolta aggressive  di molti governi, e persino di vertici giurisdizionali nazionali, al potere di controllo che, da quel momento, la Corte esercita sull’esercizio della funzione giudiziaria nei singoli stati in termini di effettività nella rivendicazione dei diritti,  in ordine alle guarentigie che i sistemi interni offrono ai loro giudici, ed infine sulla possibilità per i giudicanti di disporre liberamente dello strumento del rinvio pregiudiziale, vero motore dinamico  dello stesso processo di integrazione. Particolarmente aggressiva è stata la reazione di alcuni paesi dell’Est europeo come la Polonia,l’Ungheria (più noti) ma anche la Romania non solo nel rivendicare ai propri Parlamenti  il potere di organizzazione giudiziaria (sopratutto per gli aspetti disciplinari) ma anche nel cercare di limitare la possibilità per i giudici di rivolgersi alla Corte di giustizia e di disapplicare il diritto interno se confermato dalle Corti costituzionali, disattendendo così il principio del “primato” del diritto UE,  costitutivo dell’ordine costituzionale dell’Unione. La Corte di giustizia ( Grande sezione) con sentenza del  22 febbraio 2022 C-430/2021, RS ha già stabilito che la Romania ha violato l’art. 2 TUE e l’art. 19.2 TUE nel non uniformarsi ad una precedente decisione della Corte di giustizia che aveva ritenuto la contrarietà al diritto dell’Unione del sistema vigente in Romania che preclude il rinvio pregiudiziale su di una norma nazionale già dichiarata legittima dalla Corte costituzionale. La Polonia, dopo una serie di  decisioni della Corte di giustizia che hanno ritenuto che la riforma giudiziaria di quel paese violasse gravemente sotto vari profili il diritto dell’Unione arrivando anche a comminare energiche misure economiche “ provvisorie”, è sembrata (dopo la sconfitta recente elettorale dello schieramento sovranista) voler tornare  indietro. Accogliendo molti dei rilevi della Corte del Lussemburgo una sorta di “ controriforma” in senso garantista del sistema giudiziario polacco (contestata però dalle associazioni del magistrati) ha portato al ritiro della richiesta di applicazione dell’art. 7 TUE avanzato dalla Commissione ed anche allo scongelamento dei fondi europei ma  non sembra essere questa la strada dalla Romania i cui più alti organi giudiziari hanno  contestato il principio del primato del diritto dell’Unione. Non sempre, però, è facile tracciare in modo persuasivo la linea di confine  tra il legittimo esercizio del potere che gli stati ancora detengono nel definire i modi di funzionamento  per assicurare “giustizia” a coloro che si rivolgono ai Tribunali dei 27 paesi aderenti (anche per pretese sancite dal diritto dell’Unione)  e la violazione ( di un certo significato) di valori e principi  essenziali per l’ordinamento sovranazionale  che riguardano lo ius dicere.  Non solo le realtà nazionali sono rimaste le più varie e sembrano piuttosto refrattarie ad una convergenza anche solo tendenziale, ma l’attuale crisi del processo di integrazione finisce con il drammatizzare la questione delle competenze  rendendo, per talune contestabili posizioni, le interpretazioni “ difficili” (in quanto connesse a questioni di principio e di valutazione del significato di norme dei Trattati molto indeterminate) della Corte di giustizia simili ad atti di sfida per le identità nazionali. Ne rimane indebolito lo stesso principio del primato come ordinario criterio regolativo per l’attività complessiva dell’Unione, anche nei settori pacificamente sotto dominio sovranazionale ([3]). La salvaguardia dello stato di diritto è stata dal 2020 connessa anche all’erogazione di risorse dei Fondi europei o del Recovery attraverso nuove forme di condizionalità per gli stati ([4]) il che ha alimentato nuovi terreni di contesa con l’Unione ed in particolare con la Commissione europea. Mentre anche l’Ungheria, dopo la Polonia, ha dichiarato di voler rimettere in discussione alcune scelte liberticide ottenendo dalla Commissione lo scongelamento di una parte dei fondi europei precedentemente bloccati (nonostante l’opposizione del Parlamento europeo) un nuovo  fronte sembra nascere, ad esempio, con la Slovacchia per l’avvenuta soppressione del Procuratore generale per la lotta alla corruzione (che potrebbe determinare il fermo delle risorse europee), scelta che lo stato membro rivendica come rientranti nei propri  poteri secondo i Trattati. Nel momento in cui si scrive si apprende che contro l’Ungheria la Commissione ha adito la Corte di giustizia per la legge ungherese “in difesa della sovranità” ritenuta violativa di molti diritti protetti dalla Carta nei confronti delle ONG.  Peraltro la Corte di giustizia ha anche affermato che l’art. 47 della Carta va comunque, nelle sue linee direttive, rispettato oltre la sfera di ripartizione di competenza tra Stati ed Unione in quanto tali linee direttive riguardano condizioni “minime” di ordine sistemico riguardanti il buon funzionamento del “pianeta giustizia” nel suo insieme non frazionabile in ambiti di competenza : l’azione di controllo della Corte di giustizia sembra in effetti travolgere le barriere nazionali in senso universalistico e si esercita su imput pregiudiziale dei giudici nazionali che possono poter rimettere in discussione decisioni interne già consolidate. Pertanto non deve più di tanto stupire la particolare cautela della decisione che qui esaminiamo che evita di evocare l’art. 2 del TUE ed usa toni piuttosto pacati nel sottolineare i rischi per l’indipendenza dei giudici rumeni nella possibile valutazione disciplinare  del rinvio pregiudiziale, forse anche in considerazione del carattere piuttosto complesso del caso.

        2. Tutela della sicurezza nel lavoro e norme sovranazionali.  Cercando di semplificare al massimo la fattispecie, si tratta di un rinvio pregiudiziale disposto da un giudice penale rumeno  che chiede se le norme interne in materia di salute e sicurezza sociale siano idonee a garantire l’effettività dei diritti fatti valere dagli assicurati  alla luce della direttiva 89/391/CEE (direttiva “ madre” in questa materia) e dell’art. 31 della Carta dei diritti . Per un grave infortunio mortale sul lavoro risultano promossi due giudizi; il primo a carattere amministrativo contro la società per l’annullamento di un verbale dell’Ispettorato del  lavoro, il secondo a carattere penale  contro il responsabile dell’organizzazione del lavoro e della connessa protezione antinfortunistica, nel quale veniva incardinata la causa civilistica di risarcimento del danno promossa dagli eredi del lavoratore deceduto. Il primo giudizio si concludeva con l’annullamento del verbale e con l’esclusione del carattere di infortunio sul lavoro dell’evento. La Corte di appello nel secondo giudizio (dopo l’appello della Procura e degli eredi del lavoro contro una prima assoluzione del responsabile della società) rilevava che per l’ordinamento interno la decisione del giudice amministrativo si impone al giudice penale se passata in giudicato come ritenuto anche dalla Corte costituzionale rumena. Pertanto il giudice rimettente dubita  che i diritti all’accertamento dell’esistenza di un infortunio sul lavoro ed al risarcimento del danno degli eredi (per violazione degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla direttiva ed anche dall’art. 31 della Carta dei diritti) siano pienamente garantiti in sede penale (ove è incardinata la domanda di risarcimento delle parti civili) per via del previo accertamento in sede amministrativa, una sede però nella quale gli eredi non sono stati ascoltati e non erano rappresentati. Né il giudice penale potrebbe con facilità disapplicare la norma interna perché questa è stata esaminata ed interpretata dalla Corte costituzionale e la violazione della giurisprudenza di questa Corte può costituire un illecito disciplinare nel sistema interno rumeno (nel secondo quesito alla Corte di giustizia si chiede al Giudice UE come dovrebbe comportarsi il giudice comune in un caso come questo). Ora la Corte prudentemente rammenta che

    ”la direttiva 89/391, pur facendo riferimento al principio della responsabilità del datore di lavoro, e pur stabilendo obblighi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, non contiene alcuna disposizione specifica relativa alle modalità procedurali dei ricorsi diretti a far sorgere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia rispettato tali obblighi.   Analogamente, sebbene l’articolo 31 della Carta, al quale fa riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, preveda, al paragrafo 1, che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», neppure esso contiene precisazioni quanto alle modalità procedurali dei ricorsi destinati ad essere proposti qualora non sia stata garantita la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.     Poiché il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili al sorgere della responsabilità del datore di lavoro in caso di inosservanza delle condizioni stabilite dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, tali procedure rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività)   Inoltre, la Corte ha altresì dichiarato che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, anche le modalità di attuazione del principio dell’intangibilità del giudicato rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto, tuttavia, dei principi di equivalenza e di effettività “ (punti 48-52).

Sembrerebbe, quindi, non esserci spazio per i dubbi e le inquietudini  del giudice rumeno, ma la Corte fa entrare nella scena giudiziaria d’ufficio (come è sempre possibile per la Corte) l’art. 47 della Carta (nella sua duplice natura di  promessa ai cittadini di una tutela effettiva e di protezione ordinamentale dei giudicanti da interferenze di terzi), il volano del garantismo di stampo europeo([5]) anche a carattere  sociale:pertanto si ricorda che 

    “quando gli Stati membri definiscono le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 89/391, essi devono garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Così, gli Stati membri devono assicurarsi che le modalità concrete di esperimento dei mezzi di ricorso a causa di una violazione degli obblighi previsti da tale direttiva non pregiudichino in modo sproporzionato il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall’articolo 47 della Carta. Tale diritto è composto da vari elementi, tra cui in particolare il diritto di essere ascoltato. A questo proposito, la Corte ha già statuito che sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva che si ponessero alla base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano, conseguentemente, potuto esprimersi  Orbene, qualora un giudice penale è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile generata a causa dei fatti che sono addebitati all’accusato, il diritto di essere ascoltate delle parti che perseguono l’accertamento di questa responsabilità sarebbe leso se per loro risultasse impossibile prendere posizione in merito ad una condizione necessaria per il sorgere di detta responsabilità prima che l’esistenza di tale condizione sia decisa in modo definitivo dal giudice adito. Infatti, in questo caso, la circostanza che tali parti possano prendere posizione dinanzi a un giudice in merito alla responsabilità del datore di lavoro sarebbe privata di qualsiasi effetto utile” (punti 51-55).

Pertanto, concludono i Giudici della Corte dell’Unione,  laddove il giudice nazionale verifichi che gli eredi del lavoratore non avevano alcun diritto di essere ascoltati nella sede amministrativa che ha escluso la natura di infortunio sul lavoro del tragico evento di cui è processo la normativa interna rumena (così come interpretata dalla Corte costituzionale) sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione. Si cita come precedente proprio quella decisione  che abbiamo già ricordato contro la Romania del 22 febbraio 2022, RS, C‑430/21. Analogamente cauta è la risposta al quesito del rinvio pregiudiziale sul “ che fare?” Ricorda la Corte di giustizia che  

“occorre rilevare che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore    A questo proposito, tale orientamento trova applicazione in particolare nel caso in cui un giudice di diritto comune sia vincolato da una decisione di una corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione” (punti 63-65).

Sulle possibili conseguenze disciplinari la Corte del Lussemburgo, pur ammettendo che i sistemi giudiziari interni possano prevedere sanzioni disciplinari in caso di inosservanza delle decisioni delle Corti costituzionali, afferma nettamente che

“per quanto riguarda la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici di diritto comune in caso di inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale, la tutela dell’indipendenza dei giudici non può, in particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di tali giudici possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da questi ultimi, come condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici. Ciononostante, appare essenziale, al fine di preservare tale indipendenza, non esporre i giudici di diritto comune a procedimenti o sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391” (punti 65-67).

E’ evidente che tale principio vale anche per tutti i diritti coperti dal diritto dell’Unione, non solo quelli derivanti dalla direttiva 89/391.

Va sottolineato come questa misuratissima decisione affronti solo l’aspetto procedurale della vicenda e cioè la privazione del diritto ad essere ascoltato (basilare non solo in campo penale ma anche civile) nella sede ove di fatto si era la decisa la controversia e cioè nella sede amministrativa; non c’è alcuna valutazione della efficacia diretta della “direttiva madre” su salute e sicurezza ed in particolare dell’invocato art. 5 della direttiva  dai contenuti piuttosto generici né sull’art. 31 della Carta (già ritenuto direttamente applicabile dalla Corte di giustizia ma in ordine al diritto alle ferie). Per la Corte di giustizia il giudice avrebbe dovuto disattendere il giudicato amministrativo non già disapplicando la normativa interna ma disattendendo l’interpretazione della Corte costituzionale rumena utilizzando il potere del magistrato comune  di interpretazione conforme della norma interna ([6] e non già il terribile potere di disapplicazione di questa. In sostanza ci dice la Corte di giustizia che quello che conta è che la decisione possa essere interpretata (perché questo è consentito dal suo tenore letterale) in modo conforme al diritto dell’Unione in virtù del principio del primato, poco importa se la Corte costituzionale del paese interessato abbia offerto una soluzione diversa. Il giudice interno che è ricorso alla Corte dell’Unione gode della tutela della sua indipendenza ed autonomia nel recepire quanto deciso da quest’ultima Corte ed ancor prima nell’aver potuto senza conseguenze disporre un rinvio pregiudiziale.

Non so se questa soluzione sia più lineare rispetto a quella della disapplicazione tout court della norma interna così come interpretata dalla Corte costituzionale rumena ma certamente nel caso di specie una disapplicazione vera e propria  avrebbe comportato il previo esame (non di semplice risoluzione) dell’efficacia diretta della norme della direttiva e dell’art. 31 (in materia antinfortunistica) in connessione con l’art. 47 della Carta (come diritto ad una tutela processuale effettiva)  che invece è stata evitata, seguendo anche l’impostazione del giudice del rinvio. In ogni caso l’impatto nel diritto interno  dei valori e dei principi europei sulle guarentigie dei giudici interni  e della “direttiva madre” antinfortunistica risulta, alla stregua di questa pur misurata decisione, enorme.

        3. Lo stato di diritto e la sua multiforme protezione. Come emerge anche da questa sentenza la giurisprudenza delle Corte di giustizia è molto complessa e densa di tecnicismi giuridico- costituzionali talvolta poco comprensibili dall’opinione pubblica. Sul campo di battaglia giudiziario si scatenano i particolarismi nazionali e le idiosincrasie delle tradizioni costituzionali interne etnocentriche; c’è una costante tensione tra diritto degli stati ad organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno e principi e valori sovranazionali europei (desumibili anche dalla Cedu) per cui un equilibrio tra i due momenti appare sempre molto incerto. La scelta che da qualche anno ha compiuto l’Europa è stata quella  di accompagnare la verifica giurisprudenziale con meccanismi di sorveglianza multilaterale tra organi dell’Unione come il Parlamento e la Commissione, gli stati, gli stakeholder, le organizzazioni dei giuristi, degli avvocati e dei magistrati, le organizzazioni internazionali dei diritti umani, meccanismi che si sostanziano nei Report annuali della Commissione e nelle Risoluzioni del Parlamento UE sulla Rule of the law, nonché nelle Relazioni dei due organi sovranazionali sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali: si tratta di un completamento necessario del primo fronte giurisdizionale. Offre una ricostruzione pubblica, oggetto di lunga e complessa discussione con tutti i gruppi interessati e gli stessi stati, che si nutre della saggezza del cosidetto dialogo tra le Corti pur affrontando la questione dei valori, dei principi e dei diritti sanciti dall’Unione in un contesto più politico e dinamico (e e talvolta meno formalistico), cui si aggiunge l’attività di divulgazione e formazione giurisprudenziale ed amministrativa dell’Agenzia per i diritti (che andrebbe comunque dotata anche di poteri ispettivi) . Il gretto dibattito che è seguito in Italia  alla pubblicazione (il 24 luglio) dell’ultimo Report  della Commissione sulla Rule of the law e le aggressive critiche di “invasione di campo” mosse alla Commissione per avere individuato la criticità di alcune proposte di revisione costituzionale in Italia sembrano volere banalizzare e ridimensionare con troppo facilità questi importanti momenti di condivisione a livello europeo sulla centralità del principio dello stato di diritto   e sulle responsabilità di tutti gli attori del sistema giuridico europeo nel rispettarlo. Per quanto certi accenni al progetto di riforma costituzionale ( e qualche altro apprezzamento non recepito poi nelle conclusioni)  possano apparire incauti se non altro perché ancora in itinere, nelle specifiche Raccomandazioni all’Italia si rimane saldamente nel solco dei grandi temi di attuazione della legalità sovranazionale come quelli dell’istituzione di una Agenzia  per i diritti umani (richiesta dall’ONU), della protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, della trasparenza delle donazioni ai partiti politici;aspetti certamente importanti ma che non configurano certamente di per sé un quadro drammatico di lontananza dall’ethos europeo. Uno sforzo comune, una sorveglianza condivisa (coordinata dagli organi sovranazionali dell’UE)  su quanto avviene nei singoli paesi con il diritto di ascolto delle organizzazioni dei cittadini, degli esperti  e degli stessi stati rimane essenziale, evitando una controversa delega  in toto alla giurisprudenza della Corte di giustizia che finirebbe per sovraesporla istituzionalmente, per cui, anche  volendo ammettere che qualche passaggio del Report della Commissione sia opinabile, certamente non è ammissibile l’idea  gettare via il bambino con l’acqua  (pretesamente) sporca. Emerge peraltro dal Report che circa il 70% delle Raccomandazioni del 2023 sono state seguite dagli stati membri che hanno accettato operativamente il confronto ed i suggerimenti avanzati che del resto implicano in genere  un notevole margine di discrezionalità nella compliance interna.

Alla fine sembrano avere ragione i cittadini europei quando affermano al 72% (ultima indagine dell’Eurobarometro) che l’Unione europea svolge un ruolo importante nel preservare lo Stato di diritto  nel loro paese  non solo attraverso il dialogo tra Corti guidato dalla Corte di giustizia , ma certamente valorizzando nella sfera pubblica continentale i meccanismi di partecipazione politica istituzionale paneuropea ([7])introdotti negli ultimi anni.          

Giuseppe Bronzini

Segretario generale Movimento europeo

 

[1] Cfr. G. Bronzini La  giurisprudenza della Corte di giustizia e la protezione “ anticipata” dello stato di diritto. Il ruolo delle norme dei Trattati e della Carta dei diritti, in La cittadinanza europea, n. 1/2022; R. Rinoldi Rule of the law, Stati Uniti d’Europa, sister states, in Studium Iuris n. 1/2024;  G. Pitruzzella La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel “dialogo” tra Corte di giustizia e Corti costituzionali; L.S. Rossi Il valore giuridico dei valori. L’art. 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell’Unione e rimedi giurisdizionali, in Federalismi 17 Giugno 2020; da ultimo cfr. il numero monografico di Questione giustizia online Democrazia e  Rule of the law in Europa: criticità e sfide aperte alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo, del Maggio 2024

[2] Articolo 47 “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”. La struttura dell’art. 47 è duplice (in questo richiamando anche l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) : per un verso  descrive le caratteristiche essenziali dei procedimenti che assicurano l’accesso dei cittadini alla giustizia ( ad es. il diritto ad un esame “ equo” dei ricorsi ed in un periodo di tempo ragionevole, l’ausilio di difensori etc. ), dall’altro offre indicazioni stringenti di tipo organizzativo agli stati membri ai quali spetta  la definizione delle regole che garantiscono l’imparzialità e l’indipendenza dei vari corpi giudiziari nazionali.     

[3] Nella precedente sentenza contro la Romania già citata  va ricordata la replica della Corte del Lussemburgo alla difesa della Romania secondo la quale si sarebbe violato l’art. 4.3 TUE, in quanto non sarebbe stata rispettata l’identità costituzionale di quel paese: la Corte di giustizia avrebbe preteso di etero determinarne le modalità organizzative del sistema giudiziario interferendo con le opzioni nazionali sul rapporto tra rinvio pregiudiziale e ricorsi interni per incostituzionalità. La Corte ha rimarcato che il comma 2 dell’art. 4 certamente è cruciale nel sistema europeo nel quale gli stati conservano le loro costituzioni e i poteri di organizzazione nel determinante settore della giustizia che rimane di competenza nazionale. Ma questa riserva di competenza nazionale deve rispettare a sua volta il terzo comma dell’art. 4 TUE e cioè il principio di leale collaborazione con l’Unione che implica,  a sua volta, che vi siano organi giudiziari interni idonei (anche sotto il profilo dell’autonomia e dell’indipendenza ) a garantirne l’effettività ( interpretata ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti). Ove però lo stato ritenga che in realtà sia stata violata la garanzia identitaria di cui al comma 2 non può di certo direttamente farla valere disubbidendo (come ha fatto la Corte costituzionale rumena) alle indicazioni della Corte di giustizia trattandosi di una norma del TUE sulla cui interpretazione vige il monopolio della Corte del Lussemburgo. Pertanto la Romania avrebbe dovuto rivolgersi alla Corte di giustizia facendo valere le proprie ragioni mostrando in che modo si sarebbero lesi quei diritti che derivano dagli stessi Trattati

[4] Cfr. Regolamento 2020/2092

[5] J. Prassl Article 47 CFR and the effective Enforcement of EU Labour law: Teeth for the Paper Tigers? In www.europeanrights.eu 1 aprile 2019 ch

[6] Si sceglie tra le varie interpretazioni possibili in base al tenore letterale della norma quella coerente con il diritto dell’Unione

[7] Certamente costituisce una novità positiva che nell’incarico ai nuovi Commissari (ancora da confermare nel voto del PE)  da parte del Presidente della Commissione europea si sia precisato l’obbligo per tutti  (non solo per coloro con compiti connessi direttamente o indirettamente al tema)  di vigilare sul rispetto dello stato di diritto.

 

 


7 OTTOBRE 2024: UN ANNO DOPO IL BRUTALE ATTACCO TERRORISTICO

Il Movimento europeo in Italia, ad un anno di distanza, ribadisce la sua condanna unanime del brutale attacco compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas ai danni del popolo Israeliano, del 7 ottobre 2023, che ha causato centinaia di morti civili di numerose nazionalità e fedi religiose.

Chiediamo il rapido raggiungimento di una tregua negoziale che includa tutti gli attori coinvolti in Medio Oriente, la liberazione degli ostaggi superstiti e l’immediata cessazione delle reciproche ostilità.

Siamo convinti che la soluzione dei due “Stati”, quello Israeliano e quello Palestinese, ciascuno indipendente e sovrano, in un quadro di convivenza pacifica e mutuo rispetto per la propria integrità territoriale, costituisca l’unica soluzione sostenibile per garantire la stabilità della regione.

L’Unione Europea, in tal senso, è chiamata a sostenere, con decisione unanime, gli Organi delle Nazioni Unite nel rinnovare gli sforzi per raggiungere questo obiettivo.

Roma, 7 Ottobre 2024

 

 


IL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DELL’8 NOVEMBRE NON DEVE RIUNIRSI A BUDAPEST

La Commissione europea ha annunciato il 3 ottobre la propria decisione di portare Viktor Orban e il suo governo davanti ai giudici europei per violazione dei valori e del diritto europeo con la legge “sulla sovranità nazionale” entrata in vigore a febbraio 2023.

Si tratta dell’ennesimo ricorso contro il governo ungherese già condannato dai giudici europei a giugno 2024 per una violazione “estremamente grave” del diritto europeo nella politica migratoria, sanzionato dal Parlamento europeo con la richiesta di avviare la procedura di esclusione del diritto di voto prevista dall’art. 7 TUE e in stato permanente di violazione dal giugno 2010 dei principi dello stato di diritto essendosi autoproclamato un sistema di “democrazia illiberale”.

Per queste ragioni il Parlamento europeo aveva chiesto a febbraio 2024 al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel di prendere in considerazione la possibilità, del resto consentita dai Trattati, di escludere il governo ungherese dalla presidenza di turno semestrale del Consiglio dell’Unione dal 1° luglio al 31 dicembre 2024; richiesta peraltro reiterata inutilmente a maggio 2024 dal Movimento europeo.

Con l’inizio della presidenza ungherese la Commissione europea ha cancellato il tradizionale incontro fra il collegio dei commissari e il governo di Viktor Orban; il primo ministro ungherese non ha presentato le priorità della propria presidenza davanti al Parlamento europeo; molti ministri hanno disertato le riunioni informali del Consiglio e il Consiglio informale Ecofin di settembre; Josep Borrell – con una decisione senza precedenti  – ha cancellato la riunione informale dei ministri degli esteri UE a Budapest nel formato Gymnich, convocandola invece a Bruxelles.

In questa situazione il Movimento Europeo considera che il Consiglio europeo straordinario convocato a Budapest l’8 novembre da Charles Michel come follow up del Vertice della Comunità politica europea del 7 novembre non debba aver luogo nella capitale ungherese e debba tenersi invece o a Bruxelles – come è tradizione dal 2010 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la nomina di un presidente a tempo pieno del Consiglio europeo – o, eventualmente ed eccezionalmente, a Berlino il 9 novembre per celebrare con i berlinesi l’anniversario della caduta del Muro e la fine dell’imperialismo sovietico.

In questo spirito il Movimento Europeo chiede al Parlamento europeo di adottare una risoluzione esclusivamente dedicata a sostenere la cancellazione del Consiglio europeo di Budapest dell’8 novembre a conclusione del dibattito sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre che avrà luogo a Strasburgo l’8 ottobre.

Roma, 7 ottobre 2024 

 

 


DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA

APPLICHIAMO LA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA

ALLE DONNE E AI MINORI SFOLLATI IN MEDIO ORIENTE

La guerra in Libano, l’escalation militare nella Striscia di Gaza e l’orrore dimenticato nello Yemen stanno provocando milioni di sfollati con una delle peggiori crisi umanitarie nel mondo.

Immaginata a seguito dei conflitti nella ex-Jugoslavia e adottata dal Consiglio il 20 luglio 2001 (Direttiva 2001/55/CE), la direttiva relativa alla protezione temporanea delle popolazioni in fuga dalle guerre è stata applicata per la prima volta solo il 4 marzo 2022 a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina.

Noi chiediamo alla Commissione europea, come è avvenuto il 2 marzo 2022, di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo sulla base dell’art. 78, par 2 punto c TFUE di applicare la direttiva del 2001 e dunque la protezione temporanea alle persone in fuga dai territori in guerra in Medio Oriente con particolare riferimento alle donne e ai bambini.

Chiediamo ai parlamentari europei di sollecitare la Commissione europea e l’Alto Rappresentante ad annunciare questa proposta in occasione del dibattito in aula l’8 ottobre sulla situazione in Medio Oriente indicando le misure necessarie e urgenti previste dalla legislazione europea secondo il principio di sussidiarietà.

Roma, 7 ottobre 2024

 

 


DUE BUONE NOTIZIE

PAESI SICURI ? NON SEMBRA

La Corte europea fa traballare il piano Italia-Albania sui migranti. Con la sentenza di venerdì 4 ottobre, i giudici in Lussemburgo hanno infatti bocciato la definizione di “Paesi d’origine sicuri” utilizzata dall’Italia nel piano, minando le fondamenta legali su cui si basa l’accordo con Tirana. Questo stop potrebbe far saltare l’intero piano, mettendo il governo Meloni davanti a un bivio complesso da gestire.

Possibili conseguenze sul piano Italia-Albania

La sentenza può avere un impatto molto importante. Il trattenimento dei migranti nei centri albanesi richiede la convalida da parte della magistratura italiana, ma i giudici potrebbero ora bloccare queste operazioni, ritenendole non conformi alle norme Ue. Questo metterebbe in crisi la gestione quotidiana del piano, rallentando o fermando il trasferimento dei migranti.

Inoltre, qualora il piano dovesse procedere comunque, potrebbe esserci il rischio di un costoso e logisticamente complicato rimpatrio in Italia per molti migranti, i cui casi dovrebbero essere riesaminati secondo le procedure ordinarie. In questo scenario, le speranze del governo di accelerare le pratiche si scontrerebbero con un aumento dei costi e una notevole perdita di efficienza.

L’evoluzione del quadro normativo europeo

La sentenza della Corte Ue arriva in un momento delicato per le politiche migratorie europee. Mentre l’Italia tenta di alleggerire la pressione sui suoi centri di accoglienza, il quadro normativo europeo è in continua evoluzione. Nel 2026, con l’entrata in vigore del Patto per la migrazione e l’asilo, sarà nuovamente possibile introdurre designazioni parziali di Paesi sicuri, ma con criteri più rigorosi rispetto a quelli attuali.

 

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UE STATO SOVRANO ? POTREBBE ESSERE COSì

Un nuovo passo dell’Unione Europea (UE) verso l’obiettivo della “normalità”. Alle ore 17 di oggi e alla presenza del commissario al Bilancio, Johannes Hahn, e del governatore della Bundesbank, Joachim Nagel, presso la Borsa di Francoforte si terrà la cerimonia della campana nella sala delle negoziazioni per lanciare i “repo” sui cosiddetti Eurobond. L’iniziativa fa parte del programma annunciato già nel dicembre del 2022 dalla Commissione europea. Da oggi, quindi, formalmente la UE è diventato un emittente “sovrano”.

Repo Eurobond innovazione insufficiente

Basta questa innovazione tecnica a rendere l’Unione Europea effettivamente un emittente sovrano? No. Se così fosse, Msci e ICE avrebbero inserito gli Eurobond nei rispettivi indici, consapevoli che da oggi i repo sarebbero stati disponibili. Il principale ostacolo per tale qualifica è di natura squisitamente politica. Gli stati comunitari non concordano sulla necessità di emettere maggiore debito comune. La UE continua ad essere sprovvista di entrate proprie, per cui i governi nazionali restano gli unici esposti indirettamente alle emissioni sovranazionali. Senza volontà politica non esiste alcun modo per rendere gli Eurobond un titolo definitivo. Del resto nessuno può affermare che la UE sia uno stato. E’ una costruzione nata da trattati interstatali e che non possiede neppure un vero ministro delle Finanze, né una politica estera che possa definirsi realmente comune. Non parliamo della difesa. E non batte neppure una moneta comune per tutti i suoi 27 stati membri. Insomma, è privo di tutte quelle caratteristiche che lo rendono un vero stato.

 

 

 


LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO

12-15 ottobre

  • Catania, Congresso Annuale Associazione Internazionale Ex-Comunitari europei (A.I.A.C.E.)

 

 


IN EVIDENZA

VI SEGNALIAMO

  • 10 ottobre, ore 10:00-16:00, Grez-Doiceau (Belgio). Seminario su “Le vieillissement actif et la conservation de la nature” organizzato dall’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) nell’ambito del progetto Grey4Green. Questo evento discuterà del coinvolgimento degli anziani nella conservazione della natura attraverso il volontariato, nonché della questione dell’inclusione e della necessità di un invecchiamento attivo. Questa sarà l’occasione per presentare modelli locali/regionali e buone pratiche legate al volontariato, all’azione degli anziani e alla coesione sociale. L’evento è aperto a tutti previa registrazione a questo LINK. I posti sono limitati e le iscrizioni chiuderanno l’8 ottobre. PROGRAMMA.
  • 12-15 ottobre, Catania. L’Associazione Internazionale Ex-Comunitari europei (A.I.A.C.E.) organizza il proprio Congresso Annuale nella città di Catania. PROGRAMMA e ULTERIORI INFORMAZIONI.
  • SAVE THE DATE | 17-20 ottobre, Treviso. Decima edizione del Festival della statistica e della demografia dal titolo “STATISTICHE SENZA FRONTIERE. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”. Promosso dall’Istituto nazionale di statistica, dalla Società italiana di statistica e dalla Società statistica Corrado Gini, il Festival ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della statistica ufficiale e della demografia attraverso iniziative e attività rivolte anche a un pubblico di non esperti. La finalità di questa edizione è riflettere sull’esigenza di disporre, nell’attuale contesto di crescente incertezza, di dati credibili, tempestivi e comparabili e sulla necessità di dare valore alla statistica europea. In tale quadro, una “statistica senza frontiere” basata su evidenze solide, su una maggiore consapevolezza da parte dei non addetti ai lavori e sul dialogo tra le diverse comunità scientifiche e professionali, può giocare un ruolo cruciale a livello nazionale e ancor di più europeo. ULTERIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA COMPLETO.

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 


CIAO EMILIO 

Il Movimento Europeo Italia, assieme al Presidente Pier Virgilio Dastoli, da notizia e partecipa con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa di Emilio Gabaglio.

Emilio Gabaglio è stato un politico e sindacalista italiano, cattolico e socialista, sesto presidente delle ACLI, dirigente della CISL e Segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati dal 1991 al 2003.

Il 22 giugno 1969 fu eletto presidente nazionale delle ACLI, incarico che svolse fino al 5 novembre 1972.

Dopo quell’anno passò ad incarichi nella CISL e presso la Confederazione Sindacale Europea, di cui nel 1991 divenne Segretario generale.

Nel 2009 divenne presidente del Forum Lavoro del Partito Democratico sotto la segreteria di Pier Luigi Bersani.

“Personalmente piango oggi un fratello maggiore, spirituale. Ci siamo frequentati per le vie dell’Europa da cinquant’anni. Per me una perdita enorme.” Il Presidente Pier Virgilio Dastoli