Newsletter 4 Novembre/2024

CARE LETTRICI E CARI LETTORI

La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell’Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare per la nuova legislatura europea.

Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:

– Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità

– Attiriamo la vostra attenzione

– L’Appello

– Speciale politiche migratorie

– Rubrica Attualità

– La settimana del Movimento europeo

– Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza

Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.

 

 


 L’EDITORIALE

La ribellione del Governo di Roma ai Giudici europei

e il rispetto dello Stato di diritto in Italia

La posta in gioco dello scontro tra il Governo Meloni e la magistratura europea ed italiana in materia di asilo e paesi (cosiddetti) sicuri appare tecnicamente complicata, ma chiaramente identificabile nel suo tratto politico essenziale: il rapporto che deve esistere tra il diritto nazionale e il diritto europeo.

È evidente che la posizione del Governo Meloni presuppone l’ipotesi della prevalenza del primo sul secondo e, d’altra parte, si tratta di una posizione in diverse occasioni espressa apertis verbis dalla stessa Presidente del Consiglio e da alcuni dei suoi ministri.

Sarà utile, allora, prendere in esame tutte le conseguenze che una pretesa del genere porta con sé, non solo nella configurazione dei rapporti tra Roma e Bruxelles, ma anche nel rispetto dello Stato di diritto nel nostro Paese.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che è un diritto-dovere dei giudici ordinari – un rinvio deciso dalla Camera di Consiglio del Tribunale ordinario di Bologna il 25 ottobre 2024 (LINK) in relazione ad un procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale da parte di un cittadino del Bangladesh – solleva almeno due questioni essenziali per il funzionamento dell’Unione europea con un esito che interessa le relazioni di tutti gli Stati membri e dei suoi cittadini con la dimensione sovranazionale dell’integrazione europea.

La decisione di Bologna apre inoltre incidentalmente – senza che ciò appaia nel ricorso pregiudiziale di quel Tribunale – una terza questione relativa ai rischi di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori definiti nell’art. 2 del Trattato di Lisbona (TUE) e dunque del rispetto dello Stato di diritto e della Carta dei diritti fondamentali da parte del governo di quello Stato.

Le prime due questioni vanno ben al di là dei principi e delle regole riguardanti le politiche migratorie che – sulla base delle disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia da cui deriva l’attuale Regolamento di Dublino in vigore fino al giugno 2026 per essere poi sostituito dal Migration Pact così come approvato dal Consiglio dell’Unione e dal Parlamento europeo lo scorso 20 dicembre – si applicano agli Stati membri ed esigono dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea un’azione costante di monitoraggio sul rispetto dei Trattati e delle norme adottate in virtù dei Trattati stessi.

Le due questioni riguardano il primato del diritto europeo sulle norme nazionali nei settori di competenza dell’Unione europea – anche se le norme nazionali fossero di diritto primario come è il caso dei Decreti – legge del Governo italiano sui flussi migratori e sui cosiddetti Paesi sicuri – e, ancor di più per l’esistenza stessa dell’Unione europea, la necessità di assicurare uniformità di applicazione del diritto europeo su tutto il suo territorio.

Nel primo caso – anche se il Trattato di Lisbona non ha previsto un riferimento esplicito nel suo articolo 4 TUE – la giurisprudenza  costante della Corte di Giustizia dell’Unione europea ed il Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione nel parere del 22 giugno 2007 richiamato dalla Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona confermano il primato del diritto europeo che si impone sulle norme e sulle giurisdizioni nazionali ivi comprese le norme più elevate di carattere costituzionale.

Del resto, quasi tutte le Corti costituzionali nazionali, come quella italiana nella Sentenza Granital dell’8 giugno 1984 che recepisce la Sentenza Simmenthal della Corte di Giustizia del 9 marzo 1978 in cui si afferma il potere dei giudici ordinari di disapplicare le norme interne contrastanti con quelle europee, o addirittura le costituzioni irlandese (art. 29.4.10), lituana (136) e olandese (art. 94) a cui si può aggiungere l’art. 117 della Costituzione italiana così come modificato nel 2001 riconoscono esplicitamente il primato del diritto europeo sul diritto nazionale.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è chiamata a confermare la sua giurisprudenza costante su questo punto ribadendo il primato del diritto europeo nel caso specifico ma anche come principio di carattere generale.

Per quanto riguarda l’applicazione uniforme del diritto europeo su tutto il territorio dell’Unione europea e ferma restando la competenza degli Stati membri ad indicare la lista dei Paesi cosiddetti sicuri, il dispositivo della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024 (LINK) afferma che un Paese può essere considerato sicuro solo quando non ci siano rischi reali di danni gravi diretti in una parte del territorio del Paese.

I Giudici europei aggiungono invece nella motivazione della Sentenza i rischi nei confronti di appartenenti a specifici gruppi sociali o forme persecutorie per quanto riguarda le persone LGTQIA+ o appartenenti a minoranze sociali, etniche o religiose o donne esposte a violenza di genere o rischio di tratta di esseri umani.

In questi casi, è evidente che tutta la popolazione di un Paese appare esposta a rischi persecutori perché raramente le minoranze sono segnate da confini netti e facilmente identificabili e, quando vi è persecuzione di un gruppo minoritario, la stessa persecuzione tende a colpire anche chi sia entrato in relazione con il gruppo stesso.

La necessità di assicurare l’uniformità di applicazione del diritto europeo su tutto il territorio dell’Unione europea rende del resto indispensabile e urgente la definizione e l’adozione di una lista europea di Paesi sicuri e la rinuncia ad esternalizzazioni sulla base di accordi bilaterali, come il Protocollo italo – albanese, nel rispetto dei criteri definiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea perché essa è competente a giudicare sulla validità degli atti dell’Unione europea rispetto ai Trattati e alla Carta dei diritti fondamentali.

La terza questione, che, come abbiamo detto, appare solo incidentalmente nel ricorso del Tribunale ordinario di Bologna, riguarda l’ipotesi di rischi gravi di violazione dei valori definiti dall’art. 2 del TUE – e dunque della Carta dei diritti e del rispetto dello Stato di diritto – da parte del Governo italiano collegata in questo caso specifico ai principi della reciproca fiducia e alla osservanza dei diritti fondamentali nel quadro del sistema europeo di asilo al fine di stabilire se uno Stato membro può essere considerato “sicuro” secondo i criteri definiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Sentenza emessa il 21 dicembre 2011 nelle cause riunite c-4110 e 493/111.

Tale ipotesi è degna di essere presa in considerazione per l’esplicita ragion d’essere delle iniziative del Governo italiano sui flussi e sui paesi sicuri che tentano di aggirare le sentenze europee con la proprietà transitiva di voler annullare gli effetti delle sentenze della giurisprudenza italiana che a quelle sentenze si richiamano.

Tale ipotesi assume un valore politico prima che giuridico per le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione europea sul rispetto dello Stato di diritto in Italia nel 2023 (LINK) diffuso nello scorso mese di luglio dopo il rinnovo del mandato di fiducia a Ursula von der Leyen da parte del Parlamento europeo.

Vale la pena di ricordare che i criteri per valutare il rispetto dello Stato di diritto come sono stati definiti dalla Commissione di Venezia riguardano la legalità, la certezza giuridica, la prevenzione dell’abuso di potere, l’uguaglianza davanti alla legge, la non discriminazione e l’accesso alla giustizia insieme ai valori fissati dall’art. 2 TUE e cioè il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

In questo spirito riteniamo che si debba riflettere sull’idea di promuovere una commissione di giuristi europei per redigere un rapporto sullo stato della democrazia in Italia da inviare al Parlamento europeo e alla Commissione europea chiedendo a queste istituzioni di esaminare se ci sono le condizioni per chiedere al Consiglio europeo di attivare l’articolo 7.1 TUE.

Si tratta, com’è noto, dell’articolo che prevede la sospensione del diritto di voto nel Consiglio dell’Unione per i Paesi che violano i valori iscritti nell’articolo 2 TUE e i principi fondamentali fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

coccodrillo

 

4 novembre 2024

(anniversario della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950)

 

 

 


ATTIRIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE

Comunicato stampa dell’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea

L’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE), cui aderisce la stragrande maggioranza dei docenti e dei ricercatori della materia, manifesta profonda preoccupazione per le diverse inesattezze espresse da alcuni esponenti del mondo istituzionale e universitario in merito ai rapporti tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione europea.

Il principio del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale è acquisito da circa 70 anni ed è stato riconosciuto anche dalla nostra Corte costituzionale. Tale principio, volto a garantire che i cittadini europei siano tutelati allo stesso modo in tutti i Paesi dell’Unione stessa, comporta l’obbligo a carico delle autorità nazionali, incluse quelle giurisdizionali, di interpretare le norme interne, se possibile, in conformità al diritto dell’Unione, e, in caso contrario, di “disapplicare” il diritto nazionale incompatibile, anche se si tratta di leggi successive alle norme dell’Unione.

Collegato a tale principio, è il monopolio riservato alla Corte di giustizia di assicurare l’interpretazione del diritto dell’Unione, per modo che le sue sentenze obbligano il giudice nazionale ad attenersi a tale interpretazione.

Si tratta di principi acquisiti da tempo, condivisi da tutto l’arco della dottrina europea e ampiamente consolidati nella giurisprudenza degli Stati membri. In Italia, invece, recenti avvenimenti hanno provocato un acceso dibattito su quei principi, portando in qualche caso addirittura al rovesciamento degli stessi e ad affermazioni francamente inaccettabili.

Va però avvertito che simili posizioni, dovute forse al difficile e concitato contesto in cui sono state formulate, rischiano di nuocere al ruolo dell’Italia in Europa e mettono in crisi la stessa partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione europea, fondato sugli artt. 11 e 117 della Costituzione e su una prassi ormai settantennale.

In questa situazione e anche in ossequio ai propri compiti statutari, l’AISDUE si rende disponibile ad offrire le proprie competenze nel quadro del dibattito che investe i delicati e complessi problemi posti dall’applicazione del diritto dell’Unione.

Roma, 2 novembre 2024

Il Presidente – Prof. Antonio Tizzano

Il Segretario generale – Prof.ssa Patrizia De Pasquale

 

 

 


 L’APPELLO

I magistrati in pensione si muovono a difesa della Costituzione e dei loro colleghi. Lanciato due giorni fa, l’appello ha già raccolto oltre 180 firme.

 

Come magistrati, civilisti e penalisti, in pensione e, prima ancora, come cittadini esprimiamo preoccupazione per i tentativi dell’attuale maggioranza politica di modificare in senso autoritario la forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale e di incidere sul fondamentale principio della separazione dei poteri.

Il dirottamento e la restrizione fuori dal territorio del Paese di immigrati che tentano di trovare scampo da violenze, povertà e disagi, nella ricerca di quella vita dignitosa e tranquilla che costituisce diritto primario di ogni essere umano; le manifestazioni di insofferenza verso giornalisti non allineati alle politiche governative; gli attacchi sempre più frequenti nei confronti di magistrati che nell’esercizio delle loro funzioni emettono provvedimenti non graditi in materia di immigrazione, costituiscono soltanto alcuni e gravi segnali di questa progressiva trasformazione.

Gli attacchi ai magistrati si accompagnano ormai con sempre maggior frequenza ad atti inqualificabili di profilazione e dossieraggio, per il cui tramite alla critica ragionata e motivata dei provvedimenti (sempre possibile in uno stato democratico riguardo all’esercizio  di qualunque pubblica funzione) vengono sostituiti lo scherno e la denigrazione delle persone che li hanno pronunciati, alterando la realtà dei fatti ed il significato delle norme, e del tutto incuranti della circostanza che anche la rappresentazione alterata dei fatti e delle norme può produrre come effetto quello di aprire un solco sempre più profondo tra i giudici e la collettività.

Quali appartenenti noi pure a quel popolo, titolare della “sovranità” cui fa riferimento l’art. 1 della Carta fondamentale, una sovranità che va sempre esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, intendiamo manifestare fermo dissenso rispetto a questa deriva, esprimendo vicinanza ai giudici oggetto di gravi ed ingiustificati attacchi e ribadendo che solo una giurisdizione libera e indipendente è in condizione di garantire che il relativo esercizio possa esplicarsi a favore di tutti e nei confronti di tutti senza distinzione, anche nei confronti di quanti detengono il potere politico, rispetto alla legalità non esistendo e non potendo esistere zone franche.

Gli atti del governo, e le stesse leggi, debbono essere conformi alla Costituzione e alle regole dell’ordinamento sovranazionale che anche i governi sono tenuti a rispettare, e che i giudici, nella funzione istituzionale di interpretazione della legge, hanno il compito ed il dovere di applicare, assicurando per quanto compete alla giurisdizione il rispetto della legalità.

1 novembre 2024 

 

 

 


 SPECIALE POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 


ATTUALITA’

IL TEMPO DEI PRIMATI:

ANCHE IL PAPA MAGNIFICA L’ART.11

DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

Fra bestialità varie, giuridico-politiche,

nel disordine nazionale, internazionale ed europeo

Il Papa (primate d’Italia) legge Domenica 3 novembre, dopo l’Angelus, la prima frase dell’art. 11 della Costituzione italiana: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Ne ricava l’auspicio che «possa questo principio attuarsi in tutto il mondo»!

Passato il compiacimento per la menzione assai positiva di una disposizione costituzionale italiana da parte di un tanto autorevole Capo di Stato estero, corre subito l’obbligo di sottolineare che il riferimento è alla prima parte di un testo che poi, implicitamente nonché – più avanti – esplicitamente, ammette il ricorso a conflitti armati di autodifesa, da inserire nell’ambito di applicazione dello Statuto delle Nazioni Unite, dove chiaramente non si «pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato» (art. 51). 

Ma, tornando all’art. 11 della nostra Costituzione, ne va ovviamente completato il testo col riferimento da esso fatto alle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», per il raggiungimento del cui scopo l’Italia ha l’obbligo di promuovere e favorire adeguate «organizzazioni internazionali» (seconda e terza frase dell’art. 11). E le limitazioni di sovranità di cui si parla sono al momento solo quelle ricavabili dalla partecipazione del nostro Paese all’organizzazione istituzionale comunitaria di integrazione avviata nel secolo scorso con le tre Comunità europee (oggi ridotte ad una: la CEEA o Euratom) e proseguita con la creazione dell’Unione europea.

Così si esprime in tutta chiarezza la giurisprudenza della Corte costituzionale fin dalle sentenze 183/1973 e 170/1984 con riferimento particolare al diritto “comunitario” di applicazione diretta (in specie regolamenti, ma anche norme di trattati istitutivi, di direttive, di principi contenuti in decisioni della Corte di giustizia del Lussemburgo, ecc., che posseggano caratteristiche self-executing (di auto-applicabilità negli ordinamenti interni degli Stati membri).

A contrastare la norma in oggetto vuole intervenire l’emendamento promosso in Parlamento dalla Lega per introdurre in una legge di riforma costituzionale, quella in esame nella presente – XIX –   legislatura sulla separazione delle carriere (tra funzione requirente e giudicante) in magistratura, il principio che «le norme italiane prevalgano su quelle UE». Non se ne farà nulla; ma almeno si può ricordare che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale). E giacché un valore supremo è quello delle «limitazioni di sovranità» di cui all’art.11, una modifica costituzionale del genere accennato ricadrebbe sotto la scure della Consulta. Del resto «la sovranità appartiene al popolo», ma esso «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» stessa (art. 1 della Carta costituzionale).

Insomma il primato inverso, quello delle norme italiane su quelle dell’UE, contrasta ineluttabilmente con la nostra (dell’Italia) norma primaria (la forma che da sostanza alla convivenza). Sul tema mi permetto di richiamare, esagerando un po’, i miei lavori Rule of Law, Stati Uniti d’Europa, Sister States, in Studium Iuris, 1/2024, pp. 1 ss., e Sorelle d’Europa, stringiamci a coorte, in Il Migliorista.it.,  senza dimenticare che al principio del primato del diritto UE anche su norme costituzionali fa ostacolo l’altro principio (sempre esplicitato dalla sentenza 1146/2024) dei cosiddetti «controlimiti», secondo cui «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» hanno «una valenza superiore» pure rispetto a disposizioni contenute in trattati internazionali stipulati dall’Italia. E ciò benché l’art. 117 Cost., al primo comma, stabilisca che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ma se assistiamo all’intervento in materia della Corte costituzionale, che appunto di talune norme di trattato (Patti lateranensi, Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo, Accordo di estradizione con gli Usa, Statuto delle Nazioni Unite, ecc.) fa divieto di applicazione in Italia per contrasto insanabile coi principi suddetti (sentenze 18/1982, 132/1985, 223/1996, 238/2014), mai la cosa si è verificata in rapporto al diritto UE (v. sentenza 115/2018, sempre della Consulta).

Vien fatto insomma di ragionare sul tempo presente (Il tempo presente e altre catastrofi, direbbe col suo bel libro del 2018 H. O. Maier anticipando nel sottotitolo – Attualità dell’Apocalisse – preoccupazioni vere od opportunistiche successive) cercando di orientare Il tempo che ci vuole (titolo questo del film di Francesca Comencini, dedicato al proprio rapporto col padre). E va orientato, il ragionamento, consapevoli che siamo al tempo dei primati pure nel senso della presenza dei tre regni – animale, vegetale, minerale – inscindibilmente connessi tra loro, ma dove la nostra (di noi umani) partecipazione al primo di essi la rende colma anche di bestialità, comune a tarsi, lemuri e scimmie dell’ordine di mammiferi placentati tra cui appunto va compreso l’essere umano moderno (eufemisticamente etichettato “sapiens”: umano, troppo umano, disumano, preciserebbe F. Nietzsche). Nondimeno, la nostra Costituzione se ne preoccupa trovando nell’ultima frase dell’art. 9 recente soddisfazione (con l’innovazione introdotta nel 2022) affermando che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Va così seguìto, da ultimo e fra i tanti, il suggerimento di F. Giavazzi, sul Corriere della Sera del 4 novembre (giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate, da tradurre presto – dopo la (ri)elezione di Trump negli USA – in giornata dell’unità europea e della difesa comune). A p. 1 egli nota che «sempre di più … l’Europa appare priva di smalto, affaticata, lenta nelle scelte … Tutti problemi superabili, si riesce persino a sopravvivere con Orbàn Presidente di turno dell’UE, ma allineato ad un Paese con il quale siamo di fatto in guerra … Nel frattempo si discute di assetti alternativi, in particolare della possibilità che la UE non debba procedere sempre tutta insieme, ma alcuni Paesi possano andare avanti da soli, come si fece inizialmente con gli accordi di Schengen sull’abolizione delle frontiere all’interno dell’Unione e poi con l’euro».

Avanti dunque. Adelante, Pedro, con juicio, si puedes.

Non si può non potere. Si deve.

E per dirla con Eraclito, con quei Greci che già al proprio tempo avevano capito tutto della natura umana, troppo umana, disumana: Bisogna volere l’impossibile perché l’impossibile accada.

Dino G. Rinoldi

 

 


LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO

5 novembre

  • European Civic Forum Membership Policy Working Group meeting

8 novembre

  • Correggio (RE), incontro “UNIONE EUROPEA, PIACERE DI CONOSCERCI – Come funziona la macchina che dovrebbe farci sentire cittadini d’Europa” (Primo Piano FormAzione)

 

  


IN EVIDENZA

VI SEGNALIAMO

  • 8 novembre, ore 18:00-19:30, Correggio (RE). Nell’ambito del ciclo autunnale di incontri e approfondimenti su temi di attualità e interesse “Luce alle Idee” realizzati dal Circolo Culturale Primo Piano FormAzione, si svolgerà l’incontro “UNIONE EUROPEA, PIACERE DI CONOSCERCI – Come funziona la macchina che dovrebbe farci sentire cittadini d’Europa”. I complicati meccanismi delle istituzioni, dal Parlamento alla Commissione Europea. Capirli aiuta a non “essere identici” ma ad identificarsi nell’Unione europea. L’incontro si svolgerà presso la Sala Convegni di Palazzo dei Principi. PROGRAMMA.
  • | SAVE THE DATE | 13-17 novembre, Bruxelles. Evento “Youth meet EU!”. Il progetto Erasmus Plus “RescEU 2.0, road to EU election” giunge alla sua fase conclusiva. Quasi due anni di training, eventi online ed escape room organizzate in 12 differenti regioni italiane coinvolgendo oltre 200 giovani under 30, organizzati al fine di avvicinare i partecipanti al tema della partecipazione democratica. ed alle opportunità offerte dall’Unione europea ai giovani ed alle giovani. L’ultimo evento di mobilità “Youths meet EU”, porta 20 partecipanti e youth worker under 30 nel cuore della vita politica ed amministrativa dell’Unione. Durante l’evento il gruppo avrà la possibilità di visitare il Parlamento europeo, incontrare alcuni eurodeputati italiani ed eurodeputate italiane, visitare le sedi di enti ed organizzazione cardine della società civile europea ed effettuare una valutazione collettiva del progetto, del ruolo che hanno svolto al suo interno e del modo in cui questo li ha arricchiti. Il progetto è promosso dal Movimento europeo in Italia, in collaborazione con i partner Europiamo ETS, Giovani delle ACLI e Gioventù Federalista Europea.

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 


 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Ad eccezione de L’EDITORIALE, le opinioni espresse nella presente newsletter sono esclusivamente riconducibili alla responsabilità degli autori e non riflettono la posizione ufficiale del Movimento europeo.