Newsletter 4 Novembre/2024 – ATTUALITA’

 

IL TEMPO DEI PRIMATI:

ANCHE IL PAPA MAGNIFICA L’ART.11

DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

Fra bestialità varie, giuridico-politiche,

nel disordine nazionale, internazionale ed europeo

Il Papa (primate d’Italia) legge Domenica 3 novembre, dopo l’Angelus, la prima frase dell’art. 11 della Costituzione italiana: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Ne ricava l’auspicio che «possa questo principio attuarsi in tutto il mondo»!

Passato il compiacimento per la menzione assai positiva di una disposizione costituzionale italiana da parte di un tanto autorevole Capo di Stato estero, corre subito l’obbligo di sottolineare che il riferimento è alla prima parte di un testo che poi, implicitamente nonché – più avanti – esplicitamente, ammette il ricorso a conflitti armati di autodifesa, da inserire nell’ambito di applicazione dello Statuto delle Nazioni Unite, dove chiaramente non si «pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato» (art. 51). 

Ma, tornando all’art. 11 della nostra Costituzione, ne va ovviamente completato il testo col riferimento da esso fatto alle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», per il raggiungimento del cui scopo l’Italia ha l’obbligo di promuovere e favorire adeguate «organizzazioni internazionali» (seconda e terza frase dell’art. 11). E le limitazioni di sovranità di cui si parla sono al momento solo quelle ricavabili dalla partecipazione del nostro Paese all’organizzazione istituzionale comunitaria di integrazione avviata nel secolo scorso con le tre Comunità europee (oggi ridotte ad una: la CEEA o Euratom) e proseguita con la creazione dell’Unione europea.

Così si esprime in tutta chiarezza la giurisprudenza della Corte costituzionale fin dalle sentenze 183/1973 e 170/1984 con riferimento particolare al diritto “comunitario” di applicazione diretta (in specie regolamenti, ma anche norme di trattati istitutivi, di direttive, di principi contenuti in decisioni della Corte di giustizia del Lussemburgo, ecc., che posseggano caratteristiche self-executing (di auto-applicabilità negli ordinamenti interni degli Stati membri).

A contrastare la norma in oggetto vuole intervenire l’emendamento promosso in Parlamento dalla Lega per introdurre in una legge di riforma costituzionale, quella in esame nella presente – XIX –   legislatura sulla separazione delle carriere (tra funzione requirente e giudicante) in magistratura, il principio che «le norme italiane prevalgano su quelle UE». Non se ne farà nulla; ma almeno si può ricordare che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale). E giacché un valore supremo è quello delle «limitazioni di sovranità» di cui all’art.11, una modifica costituzionale del genere accennato ricadrebbe sotto la scure della Consulta. Del resto «la sovranità appartiene al popolo», ma esso «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» stessa (art. 1 della Carta costituzionale).

Insomma il primato inverso, quello delle norme italiane su quelle dell’UE, contrasta ineluttabilmente con la nostra (dell’Italia) norma primaria (la forma che da sostanza alla convivenza). Sul tema mi permetto di richiamare, esagerando un po’, i miei lavori Rule of Law, Stati Uniti d’Europa, Sister States, in Studium Iuris, 1/2024, pp. 1 ss., e Sorelle d’Europa, stringiamci a coorte, in Il Migliorista.it.,  senza dimenticare che al principio del primato del diritto UE anche su norme costituzionali fa ostacolo l’altro principio (sempre esplicitato dalla sentenza 1146/2024) dei cosiddetti «controlimiti», secondo cui «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» hanno «una valenza superiore» pure rispetto a disposizioni contenute in trattati internazionali stipulati dall’Italia. E ciò benché l’art. 117 Cost., al primo comma, stabilisca che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ma se assistiamo all’intervento in materia della Corte costituzionale, che appunto di talune norme di trattato (Patti lateranensi, Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo, Accordo di estradizione con gli Usa, Statuto delle Nazioni Unite, ecc.) fa divieto di applicazione in Italia per contrasto insanabile coi principi suddetti (sentenze 18/1982, 132/1985, 223/1996, 238/2014), mai la cosa si è verificata in rapporto al diritto UE (v. sentenza 115/2018, sempre della Consulta).

Vien fatto insomma di ragionare sul tempo presente (Il tempo presente e altre catastrofi, direbbe col suo bel libro del 2018 H. O. Maier anticipando nel sottotitolo – Attualità dell’Apocalisse – preoccupazioni vere od opportunistiche successive) cercando di orientare Il tempo che ci vuole (titolo questo del film di Francesca Comencini, dedicato al proprio rapporto col padre). E va orientato, il ragionamento, consapevoli che siamo al tempo dei primati pure nel senso della presenza dei tre regni – animale, vegetale, minerale – inscindibilmente connessi tra loro, ma dove la nostra (di noi umani) partecipazione al primo di essi la rende colma anche di bestialità, comune a tarsi, lemuri e scimmie dell’ordine di mammiferi placentati tra cui appunto va compreso l’essere umano moderno (eufemisticamente etichettato “sapiens”: umano, troppo umano, disumano, preciserebbe F. Nietzsche). Nondimeno, la nostra Costituzione se ne preoccupa trovando nell’ultima frase dell’art. 9 recente soddisfazione (con l’innovazione introdotta nel 2022) affermando che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Va così seguìto, da ultimo e fra i tanti, il suggerimento di F. Giavazzi, sul Corriere della Sera del 4 novembre (giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate, da tradurre presto – dopo la (ri)elezione di Trump negli USA – in giornata dell’unità europea e della difesa comune). A p. 1 egli nota che «sempre di più … l’Europa appare priva di smalto, affaticata, lenta nelle scelte … Tutti problemi superabili, si riesce persino a sopravvivere con Orbàn Presidente di turno dell’UE, ma allineato ad un Paese con il quale siamo di fatto in guerra … Nel frattempo si discute di assetti alternativi, in particolare della possibilità che la UE non debba procedere sempre tutta insieme, ma alcuni Paesi possano andare avanti da soli, come si fece inizialmente con gli accordi di Schengen sull’abolizione delle frontiere all’interno dell’Unione e poi con l’euro».

Avanti dunque. Adelante, Pedro, con juicio, si puedes.

Non si può non potere. Si deve.

E per dirla con Eraclito, con quei Greci che già al proprio tempo avevano capito tutto della natura umana, troppo umana, disumana: Bisogna volere l’impossibile perché l’impossibile accada.

Dino G. Rinoldi