Newsletter 10 Febbraio/2025 – ULTIME DA BRUXELLES

 

UNIONE EUROPEA E CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Stato, diritto, politica e ragione:

mescolare, agitare bene e lasciar riposare…qualcosa ne uscirà, ma cosa?

A fine novembre scorso l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell aveva affermato, prima che scadesse il proprio incarico, la necessità da parte dei Paesi membri di rispettare le decisioni della Corte penale internazionale (CPI), quale il mandato d’arresto da essa adottato nei confronti del Capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu, il 21 novembre 2024, per presunti crimini di guerra e contro l’umanità.

Israele ha solo firmato il Trattato (detto Statuto di Roma perché là ne è avvenuta l’apertura alla firma) istitutivo della Corte penale e non lo ha mai ratificato, non essendone quindi vincolata. Ma sono vincolati gli Stati membri dello Statuto a dare, tra l’altro, effetto alle delibere del genere sopraddetto che ai termini del Trattato possono interessare anche cittadini di Stati non membri (nel caso per condotte svoltesi in territorio di Palestina, membro della Corte penale dal 1° aprile 2015) e vanno applicate quando eventualmente tali persone si rechino in un Paese membro.

Tuttavia diversa posizione è stata manifestata ad esempio, benché tutti gli Stati membri dell’UE siano contraenti dello Statuto di Roma, dal Primo ministro ungherese Orbán Viktor, che ha semplicemente e serenamente invitato Netanyahu a recarsi in Ungheria senza nulla temere, o dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano Antonio Tajani, che per ammettere il possibile ingresso nel nostro Paese del Premier israeliano senza timor d’arresto si è trincerato dietro un a me non noto parere d’esperti sull’immunità internazionale personale da riconoscergli in quanto Capo di governo in carica di uno Stato terzo rispetto allo Statuto di Roma.

Nel gennaio appena trascorso si è poi verificata la vicenda di Osama Elmasry Njeem (o Almasri), comandante libico oggetto di mandato d’arresto della Corte penale internazionale emesso il 18 – e non osservato come ben si sa dall’Italia – anche in questo caso per condotte riconducibili a crimini di guerra e contro l’umanità poste in essere in territorio libico. Pure a tale riguardo la competenza della Corte è stata esercitata su un cittadino di uno Stato non membro del Trattato istitutivo di questa ma a seguito dell’attribuzione ai sensi della risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche in questo caso mi sembrano significative, a tacer di Nordio e di Piantedosi, le parole di Tajani, secondo cui «la Corte penale internazionale non è la bocca della verità» e su di essa, addirittura, «forse bisogna aprire un’inchiesta».

Qui è la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a sottolineare che «la Corte penale internazionale deve poter portare avanti liberamente la lotta contro l’impunità globale».  

Molto è stato detto e scritto sulle vicende in questione, riguardo alle quali mi limito qui a rinviare allo scritto di A. Pezzullo, Corte penale internazionale e Netanyahu: il concetto di giurisdizione universale, in buone notizie.it del 4/12/2024; alla nota Corte Penale Internazionale: mandati di arresto per Netanyahu e Gallant e respingimento dei ricorsi di Israele, in centrodirittiumani.it del 22/11/2024; o all’intervista di F. Ferraù a G. Della Morte in ilsussidiario.net dell’8/2/2025 (Almasri e Corte penale internazionale/Il giurista: ora l’Italia rischia di essere deferita all’ONU); o al contributo di M. Caianiello e C. Meloni, Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell’Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell’ambito delle indagini in Libia, in sistemapenale.it del 24/1/2025; o all’intervista di G. Ruccia a C. Tarfusser in ilfattoquotidiano.it del 7/2/ 2025 (Tarfusser, ex giudice alla Corte Aja:”Nordio non conosce le norme, è scandaloso. Si scusi con gli italiani anziché fare ricostruzioni fantasiose”). E in generale sulla ricerca di soluzioni giuridiche atte ad ovviare all’impunità circa gravi e intollerabili condotte che offendono l’umanità si veda il recente studio ancora di C. Meloni, Giustizia universale?, Il Mulino, 2024.

Quali i rapporti tra Corte penale internazionale e Unione europea?

Mentre Donald Trump, nel suo orgasmo parossistico da reinsediamento presidenziale, firma (anche) un ordine esecutivo per disporre sanzioni (fermo di beni, divieto d’ingresso negli USA) nei confronti di persone (e loro familiari!) dipendenti dalla Corte penale internazionale, motivando il provvedimento con le «azioni illegittime e prive di fondamento contro gli Stati Uniti e il nostro stretto alleato Israele» messe in atto dalla Corte, 79 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sottoscrivono una dichiarazione che stigmatizza questo comportamento, capace di aumentare il rischio d’impunità. L’iniziativa della dichiarazione congiunta ha portato alla firma, tra gli altri, di Gran Bretagna e Canada nonché di quasi tutti i membri dell’UE, ossia Francia, Germania, Belgio, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Spagna, Cipro, Lituania, Lettonia, Croazia, Austria e Malta.

Non c’è l’Italia! E “ovviamente” non c’è l’Ungheria.

Invece, ancora «il Consiglio europeo nel 2023 invitava tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la Corte, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati d’arresto» della Corte penale internazionale, di cui si rispetta «l’imparzialità e l’indipendenza»: lo ricorda un portavoce della Commissione europea a fine dicembre 2024.

Di più: fra UE e CPI c’è un accordo di cooperazione e di assistenza, vigente dal 1° maggio 2006 e il cui testo è accluso alla decisione (2006/313/PESC) del Consiglio UE relativa alla conclusione dell’accordo. Qui «l’UE e la Corte concordano che, nella prospettiva di facilitare l’effettivo espletamento delle loro rispettive responsabilità, esse coopereranno strettamente, laddove appropriato, e si consulteranno reciprocamente su questioni di comune interesse, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nella piena osservanza delle rispettive disposizioni del trattato UE e dello Statuto. Per agevolare il suddetto obbligo di cooperazione e assistenza le parti convengono di stabilire adeguati contatti regolari fra la Corte e il corrispondente UE per la Corte» (art. 4 dell’accordo).

Inoltre, sempre il Consiglio UE ha adottato una decisione (2011/168/PESC) con «l’obiettivo di promuovere un appoggio universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale …  incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile a esso, a preservare l’integrità dello Statuto di Roma, a sostenere l’indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a sostenere la cooperazione con la CPI e l’attuazione del principio di complementarità»[1] (art.1.2 della decisione). E vi si precisa che a fini di prevenzione nonché di repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione la Corte «è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite»(art. 1.1).

Quest’ultimo passaggio evoca l’art. 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo cui «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Posso essere più puntuale in tutta questa materia. Non ora. Ora ho voluto solo sottolineare qualche aspetto rimasto nell’ombra nel dibattito odierno soprattutto italiano. In questo tornante della storia umana, di fronte «a questo farsi d’ombra delle cose», non posso che dire: «è tardi»[2]. Sperando che non lo sia troppo…Sperando che l’idea e la pratica del completo superamento, anche violento, dei rapporti mondiali della fine del millennio trascorso lasci il posto ad esigenze di manutenzione, anche straordinaria. 

Ma tanto l’accortezza quanto l’appropriatezza dei rapporti fra Stato, diritto, politica e ragione (Stato di diritto, ragion di Stato, ecc.), fra regola ed eccezione, è debitrice della necessità che questo nostro

sia «il tempo delle cose imprevedibili, non del realismo»[3].

«Che ne sarà del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla.

Un imprevisto è la sola speranza.

Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo»[4].

DINO G. RINOLDI

 

 

[1] Nell’ambito di attività della CPI il principio di complementarità è il principio per il quale tale Corte è considerata come giurisdizione di ultima istanza, competente a indagare e perseguire individui solo quando le Corti nazionali non abbiano potuto o non abbiano saputo intervenire adeguatamente.

[2] F. Guccini, Don Chisciotte.

[3] D. Grossman, D’improvviso volò un grido, in la Repubblica del 4/2/2025.

[4] È un passo della poesia di E. Montale Prima del viaggio.