Newsletter 26 Gennaio/2026 – ULTIME DA BRUXELLES

 

I PROMESSI ACCORDI UE-MERCOSUR (ASPETTANDO GLI INDIANI)

E IL PARLAMENTO EUROPEO CHE FA DON RODRIGO (O DON ABBONDIO?)

ASPETTANDO DON … ROE

Il mio contributo alla Newsletter scorsa, del 19 gennaio[1], esordiva ricordando la firma, avvenuta il giorno 17 precedente, dell’accordo di partenariato e dell’accordo interinale sugli scambi tra Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e Mercato comune del Sud (Mercosur), Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, dall’altra.

Il Parlamento europeo, il 21 gennaio, ha costruito un inciampo che aggiungerà tempo ai già tanti anni (più di un quarto di secolo) di negoziati in materia. «Questo matrimonio non s’ha da fare»[2]?

E chissà che se ne penserà in India, dove nei giorni 26 e 27 prossimi si recherà la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ragionare su un reciproco accordo di libero scambio in settori strategici come idrogeno, apparecchiature solari, macchinari e manifattura avanzata; sulla partnership circa sicurezza e difesa; su un’agenda congiunta in tema di sostenibilità, energia pulita, tecnologia, innovazione, mobilità, governance globale e connettività[3].

Dunque il Parlamento europeo.

La sua Risoluzione del giorno ricordato contiene la Richiesta di parere alla Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati delle proposte di accordo di partenariato UE-Mercosur e di un accordo interinale sugli scambi[4]. E se vengono poste alcune importanti questioni giuridiche circa il rispetto di procedure e competenze delle istituzioni dell’UE in tema di negoziazione e adozione di accordi internazionali fra UE e Paesi terzi, nonché altre organizzazioni intergovernative, non posso omettere l’osservazione che in questo modo si manifesta l’incertezza politica della macchina comunitaria (sì, la macchina istituzionale “comunitaria” dell’UE) a fronte di un mondo in subbuglio dove le regole sono ignorate o  assoggettate a calcoli di convenienza, per di più individuale o “degli amici”.

Nemmeno potrei sottovalutare altre questioni implicate dagli accordi suddetti, e sollevate dal Parlamento europeo, come quella circa le modalità di rispetto del «principio di precauzione», o quella sul «meccanismo o clausola di riequilibrio» che consente richieste di risarcimento per disposizioni di una parte che incidano negativamente sugli scambi[5]. Ma non posso esimermi dal pensare che il PE, in questo caso adatto a confrontarsi con I promessi sposi di Alessandro Manzoni, più che voler mostrar la faccia dura del Don Rodrigo invaghito dei principi dello Stato di diritto – da osservare anzitutto dentro l’Unione (v. l’art. 2 del trattato sull’UE) a dispetto d’altro – abbia invece indossato la maschera timorosa del Don Abbondio, prono a istanze, pressioni, intimazioni dei “bravi” nazionali (o nazionalisti): i vari Griso, Tiradiritto, Montanarolo, Tanabuso, Squinternotto, Biondino, Carlotto, Grignapoco, Sfregiato, Nibbio, ecc. E non sto a dire quali persone io m’immagino di vedere sotto questi nomignoli…

Del resto questioni giuridiche importanti avrebbero potuto esser sollevate (potrebbero esser sollevate) di fronte all’applicazione concreta degli accordi, dopo la loro entrata in vigore, che per l’una e l’altra intesa (tanto quella sul partenariato, quanto quella interinale sugli scambi) consentono un’applicazione provvisoria ancor prima della loro entrata in vigore. E proprio nel senso appena constatato va la Decisione del Consiglio UE dei primi di gennaio scorso – salvo il consenso del Parlamento europeo, che si vuol comunque conservare[6] – relativa pure «all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra»[7].

Oltre l’azione del Parlamento europeo non posso, altrimenti appunto, non considerare che l’avanzar “ragioni” contro questi accordi non può esser lasciato a etichette precostituite, a parole d’ordine che aggravano il disordine. Non può esser così rispetto a due accordi che son composti il primo da 544 pagine e il secondo da 483 pagine. 

In particolare, ad esempio, si leggano le disposizioni dell’accordo di partenariato in materia sanitaria e fitosanitaria. All’art.9.2, lettera e, si prevede che tra gli obiettivi dell’intesa ci sia  «l’agevolazione degli scambi di merci, in particolare mediante l’applicazione di disposizioni concordate riguardanti le dogane e l’agevolazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità nonché le misure sanitarie e fitosanitarie». Secondo l’art.9.4, lettera h, l’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dev’essere conforme a quanto previsto nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Anche relativamente all’«ammissione temporanea di merci» (art.12.20, par.2) «nessuna disposizione … dovrebbe essere interpretata nel senso di esonerare le merci importate dalla conformità a prescrizioni attinenti al commercio di carattere non economico, in particolare per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie». L’intero Capo 14 dell’accordo tratta di «misure sanitarie e fitosanitarie», anzitutto (art. 14.1, lettera a) per «tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti» contraenti. All’art. 14.7, par. 13, ci si preoccupa di «conseguire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria». All’art. 14.9, par. 2, si fa riferimento all’«accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie adottata dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC» e a «ogni suo successivo aggiornamento», e ci si preoccupa dell’applicazione «delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni internazionali adottate nel quadro del Codex Alimentarius[8], della WOAH[9] e dell’IPPC»[10]. All’art. 14.10, par. 10, si prevede, in tema di «vegetali e prodotti vegetali», che «ciascuna parte [contraente] stabilisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati e dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati per i quali esistono prescrizioni fitosanitarie» onde «tutelare la salute delle piante o salvaguardare l’uso previsto dei vegetali e dei prodotti vegetali». Sull’analisi del «rischio fitosanitario» si diffonde il par. 11 dell’ultimo articolo citato. Al par.15 sempre dell’art.14.10 è pure previsto che, «nell’istituire o mantenere in vigore le misure fitosanitarie, la parte importatrice tiene conto delle zone indenni da organismi nocivi, dei luoghi e degli impianti di produzione indenni da organismi nocivi e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi come pure delle zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice». Anche la «trasparenza» e lo «scambio di informazioni» sono presi in considerazione quando l’art.14.11 tra l’altro dispone, al par. 1, lettera c, appunto lo scambio d’informazioni circa «il rispettivo status di malattia animale o fitosanitario di un prodotto, compresi i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i relativi risultati che motivano tale status e le misure sanitarie o fitosanitarie per l’importazione».

Lo stesso Parlamento europeo, nella propria Risoluzione “di inciampo”, scrive, al sesto trattino iniziale, d’aver «vista» la Decisione del Consiglio UE, del 9 gennaio 2026, «comportante applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi», al cui riguardo il Consiglio menziona che «è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterali dell’agricoltura … che siano coerenti con l’EMPA [sigla dell’accordo di partenariato] e con l’ITA [sigla dell’accordo commerciale interinale], se del caso», e «per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, la Commissione dovrebbe adottare misure di salvaguardia bilaterali anche in conformità alle condizioni previste dalla presente decisione»[11].

Infine ai miei ventiquattro lettori (non ho la presunzione di pareggiare con Alessandro Manzoni[12]) posso solo dire, concordando con l’affermazione di Luigi Einaudi «conoscere per deliberare»[13]: leggete i due accordi! Attentamente. Prendendo appunti. Ragionandoci.

Ci si ritrova quando la Corte di giustizia avrà adottato il parere richiestole dal Parlamento europeo. Sempreché la «dottrina Donroe»[14] non abbia prodotto danni ulteriori e definitivi, partendo inter alia dalle considerazioni del Segretario USA alla difesa – pardon: Segretario alla guerra! – che «l’Europa … ha una porzione più piccola e in diminuzione del potere economico globale»[15] e che secondo la dottrina Monroe aggiornata dal nuovo sceriffo Donald Trump[16] gli Stati Uniti d’America non devono «più cedere accesso o influenza su terreni chiave nell’Emisfero occidentale», al cui riguardo l’esercito fornirà al Presidente «opzioni credibili per garantire l’accesso a terreni chiave dall’Artico al Sudamerica, alla Groenlandia specialmente, al Golfo d’America e al Canale di Panama»[17].

 

DINO G. RINOLDI

 

[1] V. Ancora su riforma e sviluppo federale dell’Unione europea (mentre nella torre dell’Unione il silenzio a inizio anno resta alto e continuano a sussurrare i pioppi del Rio Salto).

[2] A. Manzoni, I promessi sposi, capitolo I.

[3] S. Dellabella, Vertice UE-India a Nuova Delhi: accordo di libero scambio “più vicino che mai”, in www.agi.it del 24 gennaio 2026.

[4] V. M. Castellaneta, Mercosur: il Parlamento Ue chiede l’intervento della Corte di giustizia, in www.marinacastellaneta.it del 23 gennaio 2026.

[5] Si legga la Risoluzione del PE.

[6] V. L. Consoli e A. Ferrarese, Accordo Mercosur, la Commissione può decidere l’attuazione provvisoria, in askanews.it del 24 gennaio 2026, dove si rammenta che «la Commissione europea ha il potere di mettere in applicazione provvisoriamente l’Accordo commerciale interinale con il Mercosur» anche prima del voto favorevole del Parlamento europeo. «La questione, tuttavia, è complicata dal fatto che la Commissione si era impegnata con il Parlamento europeo ad attendere la sua ratifica prima di procedere all’attuazione dell’Accordo interinale»; per quanto – prosegue l’articolo –  «la richiesta del parere della Corte europea di Giustizia sembra ora rimettere in discussione questo impegno, che era stato preso quando la ratifica del Parlamento europeo era attesa entro poche settimane. La Commissione potrebbe sentirsi ora non più legata a quella promessa, viste anche le gravi conseguenza geopolitiche che un ulteriore ritardo di oltre un anno nell’applicazione dell’Accordo potrebbe avere, in particolare sulla percezione dei Paesi del Mercosur, la cui pazienza è stata già messa a dura prova in questi anni, e dopo l’ultimo rinvio, a dicembre, della firma da parte dell’Unione europea, che finalmente c’è stata».

[7] N. 12417/125 REV 1.

[8] Il Codex Alimentarius è un insieme di norme e linee guida internazionali per la sicurezza alimentare istituito dalla FAO e dall’OMS. Suo obiettivo principale è proteggere la salute dei consumatori e garantire la correttezza del commercio alimentare. Sono 188 i Paesi che vi partecipano.

[9] World Organisation for Animal Health.

[10] L’Integrated Pollution Prevention and Control è un approccio alla riduzione dell’inquinamento da impianti -compresi allevamenti intensivi di grandi dimensioni di pollame, suini, bovini – soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. È fondato  principalmente sulla normativa europea, in particolare la Direttiva 2010/75/UE (IED – Industrial Emissions Directive), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

[11] V. il considerando n. 3 della decisione del Consiglio in questione.

[12] V. ancora I promessi sposi, sempre nel capitolo I, dove l’Autore menziona «i miei venticinque lettori».

[13] V. lo scritto in Prediche inutili, Einaudi, Torino, 1956, pp. 1-12.

[14] V., su YouTube, Come la Dottrina Donroe di Trump porta gli USA verso uno scontro tra superpotenze nel 2026.

[15] V. L. Cremonesi, Il Pentagono: priorità all’emisfero occidentale, in Corriere della Sera del 25 gennaio 2026, p. 13.

[16] La definizione è già del vicepresidente USA J. D. Vance nel discorso agli europei tenuto a Monaco di Baviera il 14 febbraio (San Valentino!) 2025. La dottrina Monroe, di opposizione al colonialismo europeo nell’emisfero occidentale, enunciata dal presidente USA nel 1823 è stata ripresa e aggiornata, anche lessicalmente, da Donald Trump nel suo discorso del 4 gennaio scorso tenuto dopo la deportazione negli Stati Uniti d’America del Presidente venezuelano Nicolas Maduro. V. F. Gonzàles, Dottrina Donroe: che cos’è e perché l’attacco al Venezuela ora fa tremare America latina e Groenlandia, in www.wired.it del 5 gennaio 2026.

[17] V. l’articolo citato sopra alla nota 15.