CARE LETTRICI E CARI LETTORI
La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell’Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare per la nuova legislatura europea.
Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:
– Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità
– Rubrica Europa dei diritti
– La settimana del Movimento europeo
– Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza
Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.
L’EDITORIALE
La risposta a “Make America Great Again” sta scritta nel Manifesto di Ventotene
L’immagine del mondo è oggi quella del caos che, come si sa fin dalle sue origini, non era il disordine ma uno spazio vuoto o aperto da cui nacque poi l’universo.
Poiché la politica ha orrore del vuoto, la divisione del mondo fra l’imperialismo sovietico e l’egemonia americana lascia ora il posto ad un sistema bipolare sino-statunitense che mette in crisi il multilateralismo in un mondo in cui la globalizzazione governata dal grande capitale aveva apparentemente consentito la nascita della rete dei Paesi cosiddetti non allineati negli anni Sessanta.
Durante la guerra fredda l’imperialismo sovietico non aveva rinunciato ad usare il metodo della violenza brutale quando uno dei satelliti cercava di mettere in discussione il suo potere come avvenne a Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968.
L’egemonia statunitense non è stata da meno quando si è trattato di essere determinante nel sostenere la brutalità dei colonnelli in Grecia nel 1967 e dei generali in Cile nel 1973 o nella complicità con oscure trame nella sfera occidentale del pianeta.
L’imperialismo sovietico e l’egemonia statunitense si sono poi confrontate direttamente e indirettamente per anni nelle guerre in Indocina e nell’Asia orientale.
L’egemonia statunitense si è manifestata in Europa quando George W. Bush decise di abbandonare gli Accordi di Helsinki del 1975 e la Carta di Parigi del 1990 estendendo l’area di azione e di influenza della NATO fino ai confini della Russia nel Vertice di Praga del 2002 anticipando così l’adesione dei Paesi dell’Europa centrale all’Unione europea.
Finito definitivamente l’imperialismo sovietico con la Russia destinata ad essere relegata progressivamente nel ruolo di una sub-potenza regionale nonostante la protervia bellicista di Vladimir Putin, il bipolarismo è oggi strategicamente, politicamente, economicamente e tecnologicamente rappresentato dall’egemonia degli Stati Uniti – che non hanno mai rinunciato a dare la priorità ai loro interessi garantiti dal modello federale chiunque sieda nello Studio Ovale della Casa Bianca – e dalla potenza globale della Cina che usa lo strumento geopolitico imperialista nei confronti del Sud Globale e la forza del suo commercio e delle sue tecnologie per imporre al mondo il proprio modello di capitalismo di stato.
Da questo punto di vista è molto probabile che la politica estera degli Stati Uniti del secondo Donald Trump non subirà consistenti variazioni con tre rilevantissime eccezioni. esse riguardano la rinuncia alle rivendicazioni territoriali dell’Ucraina nelle regioni occupate dalla Russia e la decisione di lasciare agli europei il pesante onere della ricostruzione post-bellica; l’abbandono della lotta al cambiamento climatico e la conseguente rinuncia agli accordi di Parigi del 2015 come lo stesso Donald Trump fece già nel 2017; una politica commerciale aggressiva che dovrà tuttavia tener conto delle regole del WTO e del fatto che nei rapporti internazionali si risponde normalmente dente per dente e cioè dazio per dazio mentre sarà resa più radicale la politica dei respingimenti degli immigrati irregolari già inasprita da Joe Biden nello scorso mese di giugno.
La politica estera del secondo Donald Trump sarà resa più facile dal fatto che i Repubblicani controllano la Camera dei Rappresentanti e il Senato almeno fino alle elezioni parlamentari di metà legislatura nel novembre 2026 oltre che 27 governatori su 50 e la maggioranza dei giudici della Corte Suprema in un sistema di democrazia “zoppa” in cui è stato annullato il tradizionale modello federale del controllo e bilanciamento reciproco dei poteri (check and balance).
L’interdipendenza fra politica interna e politica estera ci deve rendere consapevoli del fatto che la tradizionale tendenza all’isolazionismo statunitense, a lungo caratteristica della cultura dei Democratici piuttosto che dei Repubblicani, si accompagna con Donald Trump all’ideologia sovranista che ha già esercitato una forte influenza nel mondo fra il 2016 e il 2020 e che la eserciterà ancora di più fra il 2025 e il 2028 perché le pulsioni sovraniste sono nel frattempo aumentate in tutto il mondo a destra ma anche a sinistra.
Non spetta a noi dare giudizi sul voto delle elettrici e degli elettori statunitensi. Vogliamo tuttavia sottolineare il fatto che il voto dei giovani, dei latino-americani e degli immigrati di seconda generazione andato in maggioranza a sostegno di Donald Trump è dovuto all’incapacità dei Democratici di spiegare come funziona il sistema di potere negli Stati Uniti, di chiarire il concreto valore aggiunto della protezione dei diritti civili per tutte le minoranze e di proporsi come una alternativa non solo all’ampia egemonia trumpiana ma anche ai difetti della presidenza di Joe Biden e della sua amministrazione con una campagna di comunicazione condizionata dal fatto che Kamala Harris era espressione di quella amministrazione e che ella ha osato rompere il cordone ombelicale con il suo Presidente solo il 6 novembre 2024.
Possiamo solo auspicare che nel mondo dei liberal statunitensi si avvii presto una riflessione autocritica prima culturale e poi politica che coinvolga i movimenti, l’accademia, la ricerca, le associazioni studentesche, il mondo del lavoro e della produzione sostenibile e che abbia come obiettivo quello di elaborare idee alternative in vista delle elezioni di metà legislatura nel novembre 2026 e poi delle elezioni presidenziali l’8 novembre 2028.
In questo quadro sarebbe utile che anche negli Stati Uniti vengano immaginate forme di democrazia partecipativa o deliberativa come quelle che si sono sviluppate in Canada, Islanda, Irlanda, Belgio, Francia e Paesi Bassi, che hanno trovato un’espressione europea nella Conferenza sul futuro dell’Europa o che sono parzialmente applicate negli Stati Uniti attraverso lo strumento della blockchain contro la corruzione, la mancanza di trasparenza, la disinformazione e il calo della partecipazione nelle elezioni locali negli stati federati.
La risposta europea al programma di Donald Trump “Make America Great Again”, che si è ispirato ad un analogo slogan di Ronald Reagan nel 1980, non può essere lo slogan uguale e parallelo “Make Europe Great Again” sostituendo al nazionalismo degli Stati un improbabile e pericoloso nazionalismo europeo e al sovranismo dei vari patrioti l’idea di una patria europea sovrana destinata ad aumentare il caos e la conflittualità internazionale.
La strada da percorrere è piuttosto quella di una crescente autonomia strategica europea nella ricerca, nello sviluppo delle nuove tecnologie a partire dalle energie rinnovabili e alternative e dall’infosfera, nella convergenza sociale e ambientale come obiettivo per garantire la competitività, nella cooperazione internazionale con i Paesi esportatori di materie prime e mano d’opera, nella formazione durante tutto il corso della vita e nella solidarietà intergenerazionale sapendo che tutto ciò richiede un sostanzioso bilancio pluriennale finanziato da risorse proprie e da debito comune per investire in beni pubblici europei e non in un insieme di progetti nazionali come è avvenuto con il NGEU.
Nel quadro della autonomia strategica si colloca anche la creazione di uno strumento militare comune così come fu immaginato dal Consiglio europeo nel 1999 con l’obiettivo primario di Helsinki (Helsinki Headline Goal) con uno spiegamento di forze (che furono allora immaginate in 15 brigate e 180.000 effettivi e non nei risibili 5000 effettivi della Bussola Strategica adottata nel maggio 2022) per raggiungere tutti gli obiettivi delle Missioni di Petersberg di carattere umanitario e di soccorso, di mantenimento della pace e di gestione delle crisi comprese quelle di ristabilimento della pace (peace-keeping, peace building e peace enforcement), di ispezione sul rispetto dei trattati internazionali e di lotta al terrorismo sapendo che la creazione di questo strumento non richiederà tendenzialmente maggiori spese con l’eccezione degli investimenti industriali in nuove tecnologie ma un’efficace interoperabilità fra le forze armate nazionali e fra i servizi di intelligence.
Dando sostanza ad un progetto sostenibile di governance internazionale e di sovranità condivisa – che si ispiri all’Agenda 2030 e che abbia come base il Patto per il futuro adottato dal Summit delle Nazioni Unite del 22 settembre 2024 colmandone i silenzi (LINK) nella lotta alla disinformazione, nella priorità alla finanza etica, nel governo equo dei flussi migratori e nella lotta al cambiamento climatico – la risposta europea al sovranismo di Donald Trump e all’imperialismo di Xi Jinping deve riscoprire e rilanciare il valore politico e culturale del Manifesto di Ventotene nella sua dimensione internazionale di lotta alle sovranità assolute (LINK).
Roma, 11 novembre 2024![]()
EUROPA DEI DIRITTI
Collegato lavoro, diritto e policies europee in tema di “lavori atipici”
Giuseppe Bronzini, già Presidente della sezione lavoro della Corte di cassazione; segretario generale Movimento europeo-Italia
* Audizione in forma scritta sul d.d.l. n. 1264 (Disposizioni in materia di lavoro) avanti la X Commissione del Senato della Repubblica 5 Novembre 2024
Il mio contributo alla discussione in X Commissione del d.d.l. n. 1264, oggetto della mia audizione in forma scritta, si soffermerà esclusivamente sugli artt. 10 e 11 del Testo così come licenziato dalla Camera dei deputati. Intervengo solo su queste norme perché ho già avuto modo di scrivere su riviste scientifiche ed in vari Volumi di somministrazione e leggi retroattive in campo civile e perché- come consigliere e poi Presidente della sezione lavoro della Corte di cassazione- ho avuto modo di occuparmene professionalmente.
Osservazioni sull’art. 10
L’articolo 10 interviene su tre punti dell’attuale regime del contratto di somministrazione che verranno tratti separatamente.
1. L’art. 10 del d.d.l. al punto n. 1) prevede la doverosa soppressione del quinto e del sesto periodo del primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 81 cioè della possibilità di utilizzare il lavoratore in somministrazione per missioni superiori nel loro complesso al periodo di 24 mesi nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione e la detta Agenzia abbia comunicato tale assunzione all’utilizzatore. Si tratta di una norma a carattere eccezionale la cui efficacia è a tempo e la cui scadenza è il 30 Giugno 2025 introdotta per fronteggiare la crisi pandemica e consentire, nel momento di ripresa del sistema produttivo, contratti a tempo anche in deroga alle disposizioni vincolistiche a carattere generale. Correttamente l’art. 10 del d.d.l. ne prevede l’abrogazione essendo questa disposizione non coerente con la disciplina sovranazionale e segnatamente con la direttiva n. 104 del 2008 come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza 14 ottobre 2020 C-81/18 e nella successiva del 17.5.2022 C-232/20; in quest‘ultima decisione la Corte ha specificato che “missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi “temporanea”, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’art. 5, par. 5, prima frase, della direttiva 2008/104”. Pertanto un limite temporale alla reiterazione dei contratti deve comunque esserci guardando alla sommatoria delle missioni con l’utilizzatore e non già al diverso rapporto con l’Agenzia somministratrice (mi permetto di rinvio a mio Il lavoro in somministrazione e le tutele dell’Unione, in Diritto, Lavori, Europa n. 2/2022). Pertanto la deroga concessa per ragioni emergenziali non può perdurare oltre la fine della situazione eccezionale a meno di non esporre lo stato italiano ad un procedimento di infrazione ed al pagamento di eventuali danni per violazione della direttiva. Inoltre si segnala che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 20.2.2024 C-715/20) la clausola antidiscriminatoria della direttiva sui contratti a termine (analoga clausola è presente nella direttiva sul lavoro interinale) potrebbe avere un effetto diretto e condurre ad una disapplicazione della norma interna se collegata all’art. 47 della Carta di Nizza sul giusto processo (nonostante il principio generale per cui le direttive sociali non hanno efficacia diretta nei rapporti orizzontali). Il lavoratore in somministrazione con contratto stabile con l’Agenzia sarebbe infatti discriminato, rispetto a tutti gli altri lavoratori, perché senza l’abrogazione di cui stiamo parlando, potrebbe essere impiegato in missioni “a vita” mentre la direttiva non prevede un trattamento diverso per le missioni in relazione ai rapporti contrattuali con l’Agenzia. Sembra effettivamente che, con l’abrogazione, si debba applicare alle missioni in somministrazione in ogni caso la durata massima fissata all’art. 19. comma 2 del d.lgs. n. 81 dei 24 mesi, posto che è la stessa norma che richiama anche i contratti di missione e che non prevede alcuna distinzione tra lavoratori assunti dalle Agenzie a tempo indeterminato e determinato. Lo stesso legislatore ha ritenuto, peraltro, che il limite di 24 mesi sussistesse anche per missioni di lavoratori che sono assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia introducendo una deroga. Il Dossier del Servizio studi del Senato ritiene su questo punto opportuna una chiarificazione, anche per il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro del 2018 che ha ritenuto non operante il limite dei 24 mesi per casi come quello in parola, successivamente disatteso dallo stesso Ufficio e smentito dal legislatore che ha introdotto la deroga di cui oggi si chiede l’abolizione, evidentemente sulla base della convinzione che il limite dei 24 mesi fosse di applicazione generale anche per lavoratori assunti stabilmente dall’Agenzia di somministrazione. Ora, se effettivamente si ritenesse ancora dubbio il punto, tale precisazione sarebbe opportuna per evitare che l’ordinamento interno finisca con il violare il diritto dell’Unione come precisato da plurime decisioni della Corte di giustizia.
2. L’art. 10 realizza però una sorta di compensazione tra l’abrogazione necessaria ed urgente di cui sopra e l’estensione dei casi di potenziale ricorso a contratti di somministrazione con deroghe ai limiti quantitativi previsti come percentuale sui dipendenti pleno iure del datore di lavoro.
Una breve premessa mi appare necessaria. L’introduzione del nuovo contratto atipico di lavoro “ interinale “ poi rinominato lavoro in somministrazione deriva come noto da una sentenza della Corte di giustizia e nel 1997, allorché fu introdotto nell’ordinamento, fu accompagnato da una serie di misure dirette a compensare quella particolare triangolazione dei rapporti contrattuali con la quale opera la separazione tra la figura del datore di lavoro da quella di utilizzatore della prestazione (oggi vietata ancora al di fuori dell’ambito di applicazione della legge che disciplina l’attività delle Agenzie e le autorizzazioni necessarie). La ratio degli interventi interni (condivisi dalla più tarda direttiva del 2008) è quella di tenere sotto controllo le dinamiche di crescita del nuovo istituto (ed anche di altri contratti atipici come il contratto a termine o quello intermittente) in modo da non disgregare completamente le comunità di lavoro e produzione in gruppi eterogenei disciplinati da un ventaglio di norme diverse rendendo così impossibile non solo l’attività sindacale ed una contrattazione unitaria ma anche la condivisione di un minimo di identità collettiva comune. E’ chiaro che una simile identità non può svilupparsi in un rapporto con un’Agenzia perché questo è solo il tramite per operare in concreto in missioni a tempo presso altro datore, neppure con l’assunzione a tempo indeterminato presso il somministratore che dà luogo ad una copertura durante i mesi di messa a disposizione dell’Agenzia (senza missioni in corso) limitata ad una mera indennità di disponibilità, con conseguente compressione anche della copertura contributiva.
Nel linguaggio dell’Unione provocare una segmentazione eccessiva del mercato del lavoro è certamente pericoloso non solo perché può indebolire il dialogo sociale ma soprattutto perché può mettere a repentaglio la copertura sociale dei lavoratori, segnatamente sul lato pensionistico. Una speciale attenzione è stata riservata dagli organi sovranazionali al rapporto statistico tra l’utilizzazione della forma “comune” di lavoro che rimane subordinata e a tempo indeterminato pleno iure (si vedano le stesse premesse della direttiva del 2008 sul lavoro interinale) e che mediamente in Ue è dell’ordine di circa il 60% della forza lavoro come da ultimi dati Eurofound del 2024 ma che appare in declino e l’utilizzazione delle forme atipiche, cui però si devono sempre aggiungere le collaborazioni autonome (di seconda o terza generazione) che le nuove tecnologie rendono più facili da integrare nel processo produttivo superando le rigidità degli schemi della “dipendenza”. La Commissione europea prevede, ad esempio, che nel 2025 saranno circa 45 milioni coloro che opereranno attraverso le piattaforme lavorative ma di questi solo 5 milioni dovrebbero essere considerati lavoratori subordinati, anche grazie alle norme della emananda direttiva. Lo stato economico di un paese viene, quindi, da tempo valutato nel semestre europeo anche alla luce di questo rapporto statistico tra contratti pleno eure e contratti atipici e di lavoro autonomo e certamente non gioverebbe alla valutazione dell’Italia, che è già sotto infrazione per violazione del Patto di stabilità, la convinzione degli organi di controllo europeo che si voglia incrementare in modo significativo il segmento dei rapporti atipici del mercato del lavoro. Da questo punto di vista l’ultimo rapporto Istat che fotografa la situazione italiana in settembre dovrebbe costituire un campanello d’allarme non solo perché gli inattivi sono cresciuti più degli occupati ma perché, nell’ambito delle nuove assunzioni, si è interrotta la precedente prevalenza di quelle a tempo indeterminato pleno iure a vantaggio di assunzioni con contratti atipici. Due sono le principali modalità con cui l’espansione del lavoro somministrato viene nel nostro ordinamento sottoposto a controllo; la durata massima delle missioni e le percentuali massime consentite in rapporto al numero dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato. Del primo profilo si è già parlato e su questo piano il d.d.l. opera un’abrogazione di una disposizione transitoria del tutto razionale e coerente con le decisioni della Corte di giustizia.
Sembrano invece inopportune le altre modifiche.
Si esentano al punto 2) dell’art. 10 dal computo dei limiti quantitativi di assunzione di somministrati a tempo determinato presso un utilizzatore quei lavoratori che hanno con l’Agenzia un rapporto a tempo indeterminato (che, quindi, potremmo dire escono dalla porta per rientrare dalla finestra). Vorremmo solo sottolineare l’assoluta irrazionalità (anche per violazione dell’art. 3 Cost.) di questa esclusione che assimila la condizione di questi dipendenti a tempo indeterminato delle Agenzie a quella di soggetti (già esclusi dal computo) disoccupati che godono da almeno dei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati come da regolamento Ue n. 651/2024, cioè lavoratori soggettivamente vulnerabili e già assistiti da meccanismi pubblici di sostegno al reddito. Ora coloro che sono assunti dalle Agenzia di somministrazione stabilmente certamente non godono delle coperture di un lavoratore dipendente standard ma comunque non sono tra i gruppi più svantaggiati da proteggere, anche a costo di incrementare i limiti massimi fissati dalla legge per una certa tipologia di lavoro atipico, perché possono godere dell’indennità di disponibilità ed anche dal probabile invio in missione. L’equiparazione è irrazionale perché l’emendamento nel d.d.l. in realtà vuole premiare non il lavoratore ma l’Agenzia per il fatto che l’ha assunto stabilmente. Appare inopportuna questa modifica per una doppia ragione: da un lato il limite previsto per legge è già altissimo addirittura pari al 30% ( cui vanno aggiunti anche gli eventuali collaboratori autonomi) ma perché finisce con il depotenziare anche la possibilità di una fissazione di limiti più stretti di quelli vigenti ex lege da parte della contrattazione collettiva perché la legge li esclude in radice dal computo (assimilandoli a categorie di effettivi vulnerabili) e pertanto sembra discutibile e non previsto dall’art. 31 d.lgs. n. 81 che le parti sociali possano comunque includerli nel computo dei limiti numerici di fonte contrattuale. I limiti legali potrebbero con l’emendamento volare di fatto verso il 50% e più della forza lavoro complessivamente impiegata squilibrando ulteriormente il mercato del lavoro verso forme di lavoro contrattuali meno garantite di quelle che le direttive definiscono “ordinarie”.
3. L’altra modifica riguarda l’esclusione di alcune fattispecie di contratti a tempo determinato stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall’ambito di applicazione delle cosiddette causali, le quali consistono in presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti di lavoro dipendente a termine superiore a dodici mesi (fermo rimanendo il limite più elevato di ventiquattro mesi). Si esentano dalle “ causali” i contratti stipulati dalle agenzie di somministrazione con soggetti rientranti in determinate categorie. Queste ultime sono costituite da: i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al già richiamato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ed individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ora senza dubbio queste, come già detto prima, sono categorie di lavoratori “vulnerabili” il cui rientro nel mercato del lavoro appare urgente anche per ragioni di motivazione esistenziale; tuttavia la strada percorsa sembra discutile nell’introdurre un regime di deroga al principio delle causali necessarie per superare il limite annuale nei contratti a termine (e nelle missioni), principio che risponde all’esigenza di concedere uno sforamento del termine annuale sono in casi prestabiliti e, in linea di massima, sotto il controllo delle parti sociali attraverso i contratti. Anche su questo punto il ruolo della contrattazione collettiva viene ridimensionato a vantaggio delle Agenzie di somministrazione. Pertanto pur essendo del tutto obiettiva e valida la ratio della norma gli strumenti giuridici prescelti sembrano molto opinabili.
Osservazioni sull’art. 11
La norma autodichiara nel suo titoletto di costituire “una interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali”. Tuttavia l’esame puntuale delle norma oggetto di interpretazione e di quella che vorrebbe attribuire un significato “autentico” alla prima ex lege conduce, a nostro avviso, a conclusioni opposte a quella autodichiarate nel d.d.l. L’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 sui lavori stagionali recita “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963”.
Si tratta di una norma a carattere dilatorio per la riassunzione di lavoratori a termine (a pena di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato) che già prevede una deroga per gli stagionali. Si vorrebbe, quindi, interpretare “ora per allora” la disposizione nel senso che il detto comma “si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”. Con questa previsione si vorrebbe superare la chiara indicazione della norma che prevede che siano stagionali quella attività, in aggiunta alla previsioni del DPR del 1963, previamente individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, attraverso un complicato meccanismo di indicazione ex lege di causali produttive ritenute attività stagionali da specificare ulteriormente nella contrattazione collettiva (salvando quella già sottoscritta) selezionata, però, attraverso il criterio della maggiore comparatività “nella categoria” di cui all’art. 51 d.lgs. n. 51, norma quest’ultima citata non in modo testuale visto che l’art. 51 menziona solo la maggiore comparatività sul piano nazionale.
Questa soluzione non può essere legittima né dal punto di vista costituzionale, né sovranazionale, né convenzionale. La norma di cui all’art. 11 attribuisce un significato all’articolo 21 secondo comma del d.lgs. n.51 incompatibile con la sua formulazione letterale che è puramente di rinvio a procedure di individuazione delle “attività stagionali” da parte del Ministero o dai contratti collettivi che non sono stati individuati in specifico, oltre la sfera applicativa del DPR del 1963. Pur essendo, in particolare, ragionevole e conforme alle richieste della dottrina una selezione dei soggetti sindacali abilitati a scelte importanti per il mercato del lavoro come quella di stabilire chi possa essere considerato lavoratore stagionale in base ad una nozione che, sia pure non sempre di facile accertamento, è stata recentemente anche convalidata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, questa ultima indicazione manca del tutto di una base letterale nella norma originaria che non può essere quindi il presupposto di una interpretazione come quella offerta dall’art. 11. Inoltre la norma pretesamente “di interpretazione autentica” vorrebbe considerare “attività stagionali” quelle derivanti da mere “esigenze tecnico-produttive”, esigenze certo da specificare nella contrattazione collettiva, ma che possono non avere alcun nesso con un’attività ontologicamente stagionale, trascendendo così lo stesso campo oggettivo di disciplina dell’art. 21 secondo comma.
La norma di cui all’art. 11 alla luce anche dei principi enunciati dalla nostra Consulta non può essere considerata “autentica”. Per riprendere la Corte “questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenza n. 424 del 1993) … ed ha chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 15 del 2012, n. 271 del 2011,n. 209 del 2010).” (sentenza n. 314 del 2014).
Essendo palesemente incompatibile con il tenore letterale della norma la disposizione vale solo per l’avvenire (e così l’interpreterebbe senz’altro la Corte di cassazione come ha fatto in innumerevoli altri casi), a meno che il legislatore non la dichiari espressamente a carattere retroattivo, come correttamente ha fatto notare l’Ufficio studi del Senato. In questa denegata ipotesi sussistono però i noti limiti alla retroattività della legge in campo civile enucleati dalla Corte di Strasburgo, recepiti anche dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale sia pure talvolta in modo più tollerante come diremo.
La Corte di Strasburgo ha infatti chiarito, soprattutto nei confronti dell’Italia (sentenza Maggio c. Italia, 2011; Agrati c. Italia 2011; De Rosa c. Italia 2012) e moltissime altre che la retroattività civile è in tensione con uno dei principi fondanti i sistemi giuridici moderni e cioè la certezza del diritto nella sua correlazione con il diritto ad un giusto processo. Pertanto la retroattività (in campo civile) non è proibita in modo assoluto ma occorre che sussistano per essa “imperiose ragioni di interesse generale”, situazioni eccezionali non affrontabili diversamente che possono determinare problemi di tipo emergenziale (ad esempio la Germania è stata giustificata per interventi retroattivi per l’emergenza conseguente alla caduta del muro di Berlino). La Corte di Strasburgo ha pertanto stigmatizzato proprio l’Italia in particolare avere utilizzato lo strumento dell’intervento retroattivo (la Corte non distingue tra interpretazione autentica e legge retroattiva ma abbiamo già visto che quello dell’art. 11 non può essere considerato un atto di interpretazione autentica) per mutare il destino di processi seriali in corso (cfr. sentenza Agrati) escludendo fra l’altro che il motivo economico di salvaguardia del bilancio dello stato sia idoneo a legittimare l’operato dello stato e sottolineando la violazione del principio della parità nelle armi (costitutivo del “giusto processo”) tra cittadini e stato per cui quest’ultimo cambia la regole in corso di gioco avvalendosi di leggi retroattive (quindi in triplice violazione dell’art. 6 della Convenzione, dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 47 della Carta di Nizza) . La nostra Consulta sostanzialmente si è allineata a questa giurisprudenza mostrando, solo in caso eccezionali, una maggiore tolleranza verso interventi che comportano risparmi nella spesa pubblica di importante rilievo come nel noto caso dei lavoratori migranti in Svizzera (mi permetto di rinviare al mio Limiti alla retroattività della legge civile, Key Editions 2016).
Nel caso in esame l’intervento legislativo retroattivo disposto all’art. 11 non può di certo giustificarsi in base ad “imperiose ragioni di interesse pubblico”; l’intento retroattivo sembra plausibilmente destinato a risolvere qualche contenzioso pendente, ribaltando per alcuni datori di lavoro l’esito previsto a legislazione immutata e riguarda solo una situazione molto particolare che non può di certo rappresentare quello stato d’emergenza che indica la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Anche per i datori di lavoro privati casi di trasformazione di rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato relativi a quale “stagionale” riassunto troppo presto non dovrebbero provare danni irrimediabili ( facilmente evitabili al tempo, peraltro, perché l’art. 21 secondo comma è molto chiaro e netto) posto che se i lavoratori non sono davvero necessari in pianta stabile esistono le procedure ordinarie di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo.
Non c’è quindi nessuna ragione per forzare quelle regole di “fair legislation” (con eventuali emendamenti dell’ultima ora che dichiarino espressamente la sola retroattività della norma rinunciando al pericoloso artificio dell’interpretazione autentica) che sono comunemente accettate dai sistemi giuridici interno, sovranazionale e convenzionale, esponendosi così ad una certa condanna della Corte di Strasburgo (come tra le righe prospetta – mi pare – il Servizio studi del Senato). Si potrebbe, inoltre, ritenere che si tratti di una questione di “ diritto dell’Unione, in quanto la norma interferisce con le misure interne applicative dell’obbligo di impedire gli abusi nella reiterazione del contratto a termine stabiliti dalla direttiva del 1999 e ribadita in quella del 2008 sul lavoro interinale e che pertanto sarebbe applicabile la Carta dei diritti fondamentali Ue ed il suo art. 47 (sul giusto processo) di applicazione diretta secondo la Corte di giustizia. La norma così emendata all’ultimo momento potrebbe quindi portare a stigmatizzazioni della Corte di giustizia ed anche a procedure d’infrazione, oltre a sicure questioni di legittimità costituzionale.
A parte questi profili non appare ragionevole, come detto, né con effetto retroattivo né per il futuro, che si possano ritenere a carattere stagionale le attività derivanti da mere “esigenze tecnico-produttive” a meno di voler conferire all’aggettivo “ stagionale “- in via d’imperio un significato opposto a quello seguito nel linguaggio comune (ed in verità anche in quello tecnico-giuridico).
LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO
12 novembre
- EMI Political Committee 3 meeting (European Movement International)
13 novembre
- Roma, Cerimonia di Premiazione del MedFilm Festival 2024 – 30ma edizione
13-17 novembre
- Bruxelles, evento “Youth meet EU!” (Movimento europeo Italia)
14 novembre
- EMI Political Committee 1 meeting (European Movement International)
- Barcellona, European Civic Academy (European Civic Forum)
15 novembre
- Barcellona, European Civic Forum Board of Directors
- Assemblea Soci Villa Vigoni, Centro italo‐tedesco per il dialogo europeo
16 novembre
- Roma, Conferenza “Welfare energetico locale. Una nuova frontiera di giustizia sociale e ambientale di fronte alla crisi climatica” (Forum Disuguaglianze e Diversità e Fondazione Basso)
IN EVIDENZA
VI SEGNALIAMO
- 13 novembre, Roma. Dal 7 al 17 novembre torna l’appuntamento con il MedFilm Festival, il festival del cinema del Mediterraneo, la più longeva manifestazione cinematografica di Roma che quest’anno giunge alla sua 30° edizione. I film e gli eventi del MedFilm animeranno cinema e musei della Capitale, dal concorso cinematografico ai meeting industry, dalle retrospettive storiche ai focus tematici, dagli eventi letterari alle masterclass universitarie agli incontri in carcere con i detenuti, insieme a spazi di riflessione dedicati ai temi cruciali del nostro presente. Mercoledì 13 novembre si svolgerà la Cerimonia di Premiazione del MedFilm Festival che vedrà il conferimento del Premio Koinè, rivolto a personalità del mondo dell’arte, della scienza, dell’impresa culturale e dell’associazionismo che si siano distinte per l’impegno a mantenere vivo il dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Quest’anno il Premio sarà conferito per la prima volta ad un regista, Matteo Garrone, “per la capacità di incarnare nei personaggi del suo film – Io Capitano – il sogno di una Koinè comune”. Seguirà la proiezione del film. PER ULTERIORI INFORMAZIONI.
- 13-17 novembre, Bruxelles. Evento “Youth meet EU!”. Il progetto Erasmus Plus “RescEU 2.0, road to EU election” giunge alla sua fase conclusiva. Quasi due anni di training, eventi online ed escape room organizzate in 12 differenti regioni italiane coinvolgendo oltre 200 giovani under 30, organizzati al fine di avvicinare i partecipanti al tema della partecipazione democratica ed alle opportunità offerte dall’Unione europea ai giovani ed alle giovani. L’ultimo evento di mobilità “Youths meet EU”, porta 20 partecipanti e youth worker under 30 nel cuore della vita politica ed amministrativa dell’Unione. Durante l’evento il gruppo avrà la possibilità di visitare il Parlamento europeo, incontrare alcuni eurodeputati italiani ed eurodeputate italiane, visitare le sedi di enti ed organizzazione cardine della società civile europea ed effettuare una valutazione collettiva del progetto, del ruolo che hanno svolto al suo interno e del modo in cui questo li ha arricchiti. Il progetto è promosso dal Movimento europeo in Italia, in collaborazione con i partner Europiamo ETS, Giovani delle ACLI e Gioventù Federalista Europea.
- 14-15 novembre, Barcellona. La Fundació Catalana de l’Esplai ospiterà il Board dello European Civic Forum insieme alla European Civic Academy (ECA), uno spazio di condivisione di esperienze, conoscenze e competenze, tra gli eventi di punta del Forum Civico Europeo. Nel corso del Board si discuterà delle attività in corso e future, delle priorità strategiche 2026-2029 ma anche del rinnovamento istituzionale dell’UE e delle minacce/opportunità per l’advocacy. L’ECA di quest’anno farà parte delle attività del Summit internazionale “The Nonviolence Factory”, a difesa dei diritti umani, della pace e della democrazia nella regione euro-mediterranea.
- 15-16 novembre, Roma. Il Forum Disuguaglianze e Diversità e la Fondazione Basso organizzano la conferenza “Welfare energetico locale. Una nuova frontiera di giustizia sociale e ambientale di fronte alla crisi climatica”, a Roma. Una due giorni in cui si incontreranno e confronteranno studiosi e studiose, esponenti di organizzazioni sociali e ambientaliste, del mondo sindacale e del terzo settore, politici e rappresentanti istituzionali, realtà della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di immaginare un welfare energetico in grado di rispondere ai nuovi rischi sociali e ambientali generati sia dalla crisi climatica sia dalle politiche di contrasto alla crisi stessa disegnate senza considerare gli impatti sociali. La conferenza si aprirà con la presentazione di un documento nel quale vengono presentate delle proposte per orientare le politiche di contrasto alla crisi climatica in Italia e in Europa per dare sicurezza alle persone vulnerabili di fronte ai nuovi rischi sociali e ambientali. PROGRAMMA (in aggiornamento). L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento posti. Per partecipare è consigliata l’iscrizione: https://bit.ly/iscrizioni-welfare-energetico-locale.
ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA
- Le più interessanti sentenze emesse nel secondo quadrimestre del 2024, di Francesco Buffa, Salvatore Centonze (Questione Giustizia – 08/11/2024)
- Bollettino quindicinale sulle attività dell’Unione europea a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea della Camera dei deputati (Bollettino n.45 / 28 ottobre-10 novembre 2024)
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