Newsletter 11 Settembre/2025 – ULTIME DA BRUXELLES

 

LO STATO DELL’UNIONE (EUROPEA),

CHE STATO NON È MA È PUR SEMPRE SOVRANNAZIONALE:

I SUOI POTERI COSTITUITI, COSTITUZIONALI, COSTITUENTI

Il 10 settembre 2025 la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha pronunciato l’abituale discorso sullo stato dell’Unione (europea), a imitazione di quel che avviene nella federazione statunitense americana (a inizio marzo il Presidente Trump ha parlato in quel contesto di “età dell’oro” per il proprio Paese). Non dei suoi contenuti voglio qui parlare: non del testo ma del contesto in cui questo discorso va collocato.

Per cominciare in modo sistematico occorre sottolineare che c’è gran confusione, specie di questi tempi, su cosa sia il diritto internazionale; eppure se ne afferma a parole necessità di applicazione continua pressoché in ogni dove, salvo abitualmente restare assai generici sulle regole di cui si lamenta quasi sempre la mancata applicazione ovvero, più raramente, l’indebito impiego[1]. Del resto la stessa “comunità internazionale”, che circa siffatta applicazione è chiamata come imputata della sostanziale mancanza di farsene appropriatamente carico, è soggetto fantasmatico (nel senso aristotelico della mera impressione sensoriale), insomma sostanzialmente inesistente. Infatti, nella coesistenza nel tempo presente di poco meno di duecento soggetti statuali (Stati cosiddetti sovrani) e di tanti altri enti che, come le organizzazioni internazionali create dai vari governi (la più affollata delle quali è l’Organizzazione delle Nazioni Unite coi suoi 193 Paesi membri), ambiscono a un ruolo nelle relazioni internazionali, si può al più parlare di “società internazionale” (societas inter nationes), senza spendere avventatamente al riguardo l’impegnativa qualifica “comunitaria” bensì lasciando il riferimento alla ricerca, appunto societaria, cooperativa, del perseguimento di interessi comuni da parte di soggetti nazionali che restano ben distinti, indipendenti. Dove appunto di Comunità proprio non si può parlare e dove oltretutto la potenza nelle relazioni internazionali dei tanti singoli Stati assume la sostanza di poche statualità imperiali, o egemoni (USA, Cina e Russia), a dispetto della sempre più acuta ricerca di protagonismo degli individui e di associazioni ed enti privati sul piano inter nationes[2], in attesa di un lontano trasformarsi del contesto in un piano regolato dallo ius gentium.

Di “comunità” si continua invece a parlare, propriamente, riguardo alla costruzione di un ordine giuridico sovrannazionale nel contesto del continente europeo. Un ordine giuridico alla ricerca di una (nuova) sovranità, una sovranità condivisa al di sopra dell’individualismo nazionale di Stati che, dopo la lunga “guerra civile europea” [3], hanno percorso un cammino di reciproca integrazione mediante la Comunità europea del carbone e dell’acciaio-CECA, la Comunità economica europea-CEE e la Comunità europea dell’energia atomica-CEEA, fondate negli anni cinquanta del secolo scorso e finendo, le prime due, con l’essere assorbite nell’attuale Unione europea, che nei trattati che la disciplinano comprende ancora, accanto a quello sull’UE, a quello sul funzionamento dell’UE e a quello denominato Carta dei diritti fondamentali dell’UE,  il trattato della Comunità europea dell’energia atomica.

Quest’ordine giuridico sovrannazionale è qualitativamente diverso da quello proprio di tutte le altre organizzazioni internazionali governative, ONU compresa, tanto è vero che l’ordinamento giuridico italiano lo considera l’unico complesso normativo capace di applicazione nel nostro Stato ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, determinando quindi addirittura “limitazioni di sovranità”[4]. Un ordine giuridico – comportante diritti, obblighi, facoltà, oneri e opportunità – tuttavia non (ancora) coincidente con un ordine statuale, né come quello dei tanti Stati esistenti né, tantomeno, come quello dei pochi Stati “imperiali”. Eppure va perseguita la traccia statuale, quella dell’integrazione politica, per non far precipitare questa parte del continente europeo nell’ “irrilevanza” di cui ha parlato anche Mario Draghi[5].

Va calcato un percorso costituente. Subito. Con chi ci sta. Con gli Stati che non vogliono essere irrilevanti e non intendono accontentarsi di un posto a tavola alla sinistra del Padre[6]. E la forma del percorso può esser quella di un nuovo trattato ad imitazione di quello arrivato nella prima metà degli anni Cinquanta del secolo scorso a un passo dall’entrata in vigore: il trattato istitutivo della Comunità (ancora la parola “Comunità”!) europea di difesa-CED. Il nostro movimento sta promuovendo questo processo: si veda quanto scritto da P.V. Dastoli sulla rivista on line de Il Mulino il 4 settembre ragionando sul “Perché serve una nuova Comunità europea di difesa”, ritenuta necessaria giacché “per affrontare le esigenze di sicurezza dell’Europa occorre stabilire un’autonomia strategica europea e una difesa comune, con bilancio e controllo democratico sovranazionale”. Ma contemporaneamente la nuova CED dovrebbe attivare il procedimento di creazione di una nuova Comunità politica europea- CPE[7](attenzione sempre alla parola “Comunità”), sempre a imitazione di quella immaginata nel corso di ratifica del vecchio trattato CED e defunta col venir meno dell’adozione di questo.

Una nuova Comunità politica europea deve poter assumere caratteri di federazione, di soggetto sovrano unitario sul piano internazionale, lasciando vivere peculiarità degli Stati federati alla maniera degli USA.

Su questo avrebbe dovuto insistere von der Leyen buttando un cuore politico oltre gli ostacoli odierni. Di questo avrebbe potuto discorrere pur occupandosi, come ha fatto, di guerre, droni, sanzioni, e così via. Anzi, proprio questi temi sarebbero stati meglio inseriti in un contesto ben più promettente per quegli odierni poteri costituiti europei che si trovano in mezzo al guado, tra la sponda dove sono appostati i tanti governi degli Stati membri e la sponda dove aspettano i poteri costituenti la Federazione, la Comunità politica europea. E in mezzo al guado della realtà internazionale i pur esistenti poteri costituzionali europei[8] rischiano fortemente d’essere travolti dalla corrente e dissolti.

Altro che indifferenza … !

DINO G. RINOLDI

 

[1] Sulla mancata applicazione rinvio appena a quanto desumibile dai conflitti bellici del tempo presente. Sull’indebito impiego cito esemplificativamente solo quanto riconducibile in questi ultimi tempi all’adozione di mandati d’arresto da parte della Corte penale internazionale e alle reazioni ad essi.  Mi limito poi a rammentare l’utilità, nel campo della conoscenza dell’ordinamento giuridico internazionale attuale, di studi quali, per restare a tempi recenti: T. Scovazzi (a cura di), Corso di Diritto internazionale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2024, quarta edizione; F. Salerno, Diritto internazionale. Principi e norme, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2024, settima edizione; B. Conforti e Massimo Iovane, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, dodicesima edizione.  Ma non dimentico, fra i moltissimi, studi specifici d’estrema attualità quali: Aa. Vv., Introduzione al diritto penale internazionale, in Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2025, quinta edizione; N. Ronzitti, Diritto internazionale per ufficiali della marina militare, supplemento alla Rivista marittima, luglio 1996; C. Ponti, Crimini transnazionali e diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2010; P. Verri, Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati, edizioni della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Roma ,1987, seconda edizione.

[2] V. U. Leanza e I. Caracciolo, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2022, quarta edizione.

[3] E. Nolte, La guerra civile europea 1917-1945, Rizzoli, Milano, 2018.

[4] Fatti salvi i cosiddetti “controlimiti” nazionali a tali limitazioni determinati da un eventuale contrasto irrimediabile fra norme dell’ordinamento sovrannazionale e principi fondamentali costituzionali interni. La questione è stata affrontata dal noto “caso Taricco” ma risolta, nel dialogo fra Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia dell’Unione europea, senza intervento di tali “controlimiti”: v. A. Bernardi e C. Cupelli, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Jovene, Napoli, 2017.

[5] Al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, il 22 agosto scorso.

[6] Come capitato alla Presidente del Consiglio italiano, G. Meloni, il 18 agosto scorso, alla Casa Bianca (v. foto in quest’articolo). Una quarantottenne alla sinistra di un Presidente USA settantanovenne. Con ciò nulla ha a che fare Matteo, 25, 31-35, 41-42: Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.  Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare…” Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare…”

[7] Nulla a che fare con la (seconda) Comunità politica europea proposta il 9 maggio 2022 dal Presidente francese E.Macron (v. la voce Comunità politica europea in WikipediA).

[8]  Il parere 2/13 reso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea fa riferimento (punto 163) “alla carta costituzionale di base dell’Unione che sono i Trattati” di questa istitutivi: la precisazione è ricavata dalla sentenza della stessa Corte (quando si chiamava Corte di giustizia delle Comunità europee) resa nel caso Les Verts/Parlamento europeo, causa 294/83, punto 23. Vi si dice, con riguardo all’allora CEE: “si deve anzitutto sottolineare che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato”.