DEMOCRAZIA EUROPEA COSTRUENS E DIFENDENTE:
LA MINACCIA E L’USO DELL’ARMA NUCLEARE
(NATURALMENTE “CON L’AIUTO DI DIO”)
Insisto su una questione cruciale, quella della democrazia in Europa e della sua difesa[1], nel momento in cui ai confini marittimi meridionali dell’Unione europea si appesantisce l’azione bellica da parte di uno Stato detentore dell’arma nucleare, Israele, contro uno Stato, l’Iran, che a quell’arma anela per accompagnarsi a Corea del Nord, India, Pakistan, nonché … ai cinque Paesi membri con diritto di veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, naturalmente, all’«entità sionista» stessa.
Dopo l’attacco portato nelle prime ore del 13 giugno (venerdì; venerdì 13!) il Primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato: «abbiamo colpito il comando superiore [iraniano], abbiamo colpito scienziati senior che promuovono lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo colpito installazioni nucleari». Ha aggiunto che, «con l’aiuto di Dio, otterremo moltissimi risultati».
Il generale di brigata iraniano Abolfazi Shekarchi ha replicato che «un attacco di rappresaglia è certo, se Dio vuole».
Non mi permetto di immaginare cosa intenderà fare il rispettivo Dio delle due religioni monoteistiche in questione. Temo, altrimenti, conseguenze. Avanzo invece appena qualche considerazione di (povero) tono giuridico con riferimento a quel diritto internazionale di continuo invocato in questi tempi pur restando ai più sconosciuto[2]. «Cosa sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa» potrebbe essere la facile qualifica applicata ai richiami in materia, evocando l’Araba fenice.
Preliminarmente mi corre però l’obbligo di riferire quanto scritto da M.M. in una chat WhatsApp (cui partecipo) intitolata Radicalismo Libertario: vi si constata (13/1/2025) «la falsa storia della bomba nucleare mai realizzata da chicchessia». Cosicché le due foto che corredano questo mio intervento risulterebbero parte di una narrazione ingannevole.
Con l’animo (forse) più leggero passo allora a valutare qualche aspetto appunto giuridico dell’oscura vicenda che preme: la disciplina internazionale dell’arma nucleare. Se ne hanno tracce nel Trattato di non proliferazione, in vigore dal 1970 dopo esser stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vi si attua il riconoscimento dell’ufficialità della qualifica di Stati detentori dell’arma nucleare ai soli cinque membri (permanenti) del Consiglio di sicurezza di cui dicevo sopra. L’Iran è Paese contrante dello strumento pattizio, per quanto in posizione precaria come valutato recentissimamente in seno all’AIEA (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) rispetto agli obblighi assunti[3].
Ometto di citare le trattative e i vari strumenti internazionali intercorsi fra Stati Uniti d’America e URSS (poi Federazione russa, succeduta alla prima nel seggio permanente in Consiglio di sicurezza ONU) nel contesto della ricerca di una limitazione in materia.
In Italia all’art. 11 della Costituzione («L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…»), nonché alle altre norme della Carta fondamentale che trattano della guerra (60, 78, 87, 103 e 111), si accompagna in particolare la legge 185 del 1990 concernente Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento[4].
Un Trattato sulla proibizione delle armi nucleari è stato adottato in seno alle Nazioni Unite nel 2017 ed è entrato internazionalmente in vigore nel 2021: l’Italia, fra gli altri, non vi si è (ancora?) obbligata.
Giova infine rammentare un parere consultivo reso su richiesta dell’Assemblea generale ONU dalla Corte internazionale di giustizia, anch’essa organo delle Nazioni unite, l’8 luglio 1996 circa la minaccia o l’impiego di armi nucleari. Queste sono le conclusioni:
«A. … Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel n’autorisent spécifiquement la menace ou l’emploi d’armes nucléaires ;
B. … Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d’interdiction complète et universelle de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles;
C. Est illicite la menace ou l’emploi de la force au moyen d’armes nucléaires qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas a toutes les prescriptions de son article 51 ;
D. La menace ou l’emploi d’armes nucléaires devrait aussi être compatible avec les exigences du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement celles des principes et règles du droit international humanitaire, ainsi qu’avec les obligations particulières en vertu des traités et autres engagements qui ont expressément trait aux armes nucléaires».
Ma soprattutto, con un voto di 7 giudici a favore e 7 contro e dunque approvato solo perché fra i voti a favore c’era quello del Presidente della Corte, va sottolineato il passaggio dove conclusivamente si manifesta incertezza rilevando che:
«Il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire. Au vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un Etat serait en cause».
Proprio sulla «circostanza estrema di legittima difesa in cui la sopravvivenza stessa di uno Stato sarebbe in causa», perciò capace di giustificare l’uso dell’arma nucleare, sembrano potersi fondare tanto disposizioni quali l’art. 51 della Carta ONU («Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato …» ) quanto ad esempio dichiarazioni da parte russa o israeliana nel contesto dei conflitti armati che li coinvolgono. Di «guerra esistenziale» si è infatti parlato tanto nel primo caso, da parte russa[5], quanto nel secondo caso, da parte israeliana[6].
E l’Unione europea?
Qui dopo la “Brexit” l’unico Stato detentore dell’arma nucleare è la Francia. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha cercato di aprire un dibattito sull’estensione nell’UE del cosiddetto “ombrello nucleare” cisalpino. Ne scrive Gregoire Lory il 7 marzo scorso[7] rilevando che, «di fronte al disimpegno americano dall’Europa, il presidente … vuole aprire il dibattito sull’estensione del deterrente nucleare francese ai partner dell’Ue». Il fatto è che «le due capitali non hanno la stessa legittimità politica … né lo stesso spazio di manovra strategico». Secondo Christophe Wasinski, professore presso il Centro di ricerca e studi di politica internazionale dell’Università libera di Bruxelles, «la Francia ha un arsenale considerato autonomo» mentre la situazione è diversa per il Regno Unito, giacché «la Gran Bretagna ha sviluppato il proprio arsenale in collaborazione con gli Stati Uniti e ha bisogno delle infrastrutture e dell’assistenza degli Stati Uniti per poter gestire il proprio arsenale nucleare. E diversi esperti ritengono che se gli Stati Uniti si opponessero al suo utilizzo, la Gran Bretagna non potrebbe usare facilmente le proprie testate. Quindi la sovranità britannica [in materia] non è totale».
Ovviamente, ragionare sull’«estensione del deterrente nucleare francese» alla Ue significa aver profonda contezza che ciò «comporterebbe un profondo ripensamento politico», nonché la questione dei costi dell’operazione, infrastrutture adeguate comprese, ma soprattutto cominciando dalla competenza a decidere della minaccia e addirittura dell’uso dell’arma. Certo che «l’ombrello nucleare francese sarebbe un modo per dare forma concreta all’autonomia strategica europea e alla solidarietà tra i 27 Paesi [membri]».
DINO G. RINOLDI
[1] V. in queste Newsletter gli interventi miei del 14 aprile e del 24 marzo scorsi; e quello mio con N. Parisi del 31 marzo.
[2] V. per tutti G. Boffo, Il cono d’ombra delle diplomazie, in Il Messaggero, 14/6/2025, pp. 1 e 25: «la forza del diritto internazionale è un’ombra, soppiantata dal diritto della forza che riformula il modello delle relazioni internazionali».
[3] V. Statement on the Situation in Iran, 13 june 2025, in iaea.org.
[4] L’art. 1, parr. da 5 a 7, dispone che «5. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. 6. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali. 7. Sono vietate la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini militari».
[5] Karaganov, consigliere di Putin: “È una guerra esistenziale con l’Occidente. Colpire obiettivi in Europa? È possibile, se va avanti così”, in Il Fatto Quotidiano, 8/4/2022.
[6] “L’operazione di terra si farà, è in gioco l’esistenza di Israele”: Netanyahu parla alla nazione, in it.euronews.com/, 25/10/2023.
[7] Lo si veda in it.euronews.com … Europeinmotion.
