CARE LETTRICI E CARI LETTORI
La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell’Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare per la nuova legislatura europea.
Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:
– Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità
– Ultime da Bruxelles
– Attiriamo la vostra attenzione
– Rubrica “Attualità”
– La settimana del Movimento europeo
– Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza
Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.
L’EDITORIALE
AVVISO AI NAVIGANTI EUROPEI: NEBBIA FITTA FRA BRUXELLES E STRASBURGO
Mentre scriviamo da Bruxelles non sappiamo ancora come si concluderà fra Bruxelles e Strasburgo la saga della formazione e dell’entrata in funzione della nuova Commissione europea che non è “il Governo” dell’Unione europea ma non è più da tempo un organo solo tecnico come qualcuno la qualifica ignorandone le crescenti funzioni politiche.
Se la nuova Commissione entrerà in funzione il 1° dicembre saranno trascorsi sei mesi dalle elezioni europee che si sono svolte agli inizi di giugno con un tempo di formazione che non differisce molto dai tempi lunghi dei negoziati che caratterizzano la formazione dei Governi in alcuni Paesi con sistemi multipartitici come il Belgio, i Paesi Bassi ma anche la Germania Federale.
Per chi non conosce bene le complesse procedure europee vale la pena di ricordare che la formazione della Commissione europea avviene attraverso ben nove tappe che coinvolgono i Partiti europei (1), gli elettori e le elettrici (2), il Consiglio europeo (3), il Parlamento europeo (4), i Governi nazionali (5), il Consiglio dell’Unione (6), le commissioni parlamentari (7), di nuovo il Parlamento europeo (8) e infine di nuovo il Consiglio europeo (9) con un mosaico di maggioranze che va da quella semplice dei votanti nel Parlamento europeo a quella qualificata nel Consiglio europeo prevedendo anche una maggioranza di 2/3 per approvare o respingere un candidato-commissario in una commissione parlamentare.
La saga inizia con la nomina dei “candidati di punta” e cioè gli Spitzenkandidaten secondo la formula inventata nel 2013 dal socialdemocratico tedesco Martin Schulz nella non tanto segreta speranza di poter conquistare la poltrona di Presidente della Commissione europea sottraendola ai Popolari europei con un metodo non previsto dai trattati, non integrato nelle procedure elettorali europee esclusivamente nazionali e non condiviso dal Consiglio europeo.
Dopo le elezioni europee del 2014 il Consiglio europeo, che agiva per la prima volta sulla base del Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009, nominò il lussemburghese Jean-Claude Juncker indicato come Spitzenkandidat dal PPE che fu eletto con una larga maggioranza europeista dal Parlamento europeo e che assunse l’incarico con la propria Commissione il 1° novembre 2014.
Nel 2019 il Consiglio europeo non ha accolto la scelta degli Spitzenkandidaten fatta dai Partiti europei e ha proposto al Parlamento europeo – su suggerimento di Emmanuel Macron e Angela Merkel – la popolare tedesca Ursula von der Leyen la cui Commissione è entrata in funzione il 1° dicembre 2019 con una maggioranza chiamata “Ursula” che comprendeva non solo i Popolari, i Socialisti ed i Liberali ma anche i conservatori polacchi del PiS e non i parlamentari di Fratelli d’Italia con un voto che spaccò il gruppo ECR.
Nel 2024 quattro Partiti europei (PPE, S&D, Verdi e Sinistre) hanno eletto i loro Spitzenkandidaten e la scelta del Consiglio europeo è caduta a maggioranza qualificata su Ursula von der Leyen, candidata del PPE sulla base di un negoziato condotto dai primi ministri popolari (Donald Tusk e Kyriakos Mitzotakis), socialisti (Olaf Scholz e Pedro Sanchez) e liberali (Emmanuel Macron e Mark Rutte) non a nome dei propri Governi ma delle loro famiglie politiche avendo annunciato preliminarmente Giorgia Meloni che ella avrebbe agito nel Consiglio europeo non a nome del suo Governo ma del Partito europeo ECR da lei attualmente presieduto con l’obiettivo di rovesciare la tradizionale grande coalizione fra Popolari e Socialisti.
La maggioranza “Ursula”, con l’esclusione del PiS polacco ma con il sostegno dei Verdi, si è consolidata nell’elezione di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo il 18 luglio a maggioranza assoluta con una coalizione occasionale pro-europea da cui si sono auto-esclusi i tre gruppi euro-ostili di destra (Patrioti, Conservatori e Sovranisti) ma anche le sinistre (Left e non iscritti).
Sulla base dei suggerimenti fatti secondo il Trattato dagli Stati membri ma praticamente dai singoli Governi e d’accordo con Ursula von der Leyen il Consiglio dell’Unione ha adottato a maggioranza qualificata (ma di fatto senza opposizioni) la lista delle ventisei “personalità” che ha proposto al Parlamento europeo di approvare nella nuova Commissione.
Come sappiamo, i candidati-commissari sono stati auditi dalle commissioni parlamentari fra il 4 e il 12 novembre sulla base delle competenze (“portafogli”) loro assegnate da Ursula von der Leyen in una ripartizione – che qualcuno ha definito “caotica” – negoziata in molti casi con i Governi nazionali.
Con il sostegno di una maggioranza parlamentare di 2/3 nelle audizioni in commissione diciannove candidati hanno…superato l’esame ma resta ancora in sospeso l’accordo sul candidato ungherese Olivér Varhelyi – che dovrebbe avere il portafoglio della salute e del benessere degli animali – per le sue posizioni contestate sui diritti riproduttivi e sessuali delle donne.
Restano soprattutto in sospeso i sei candidati vicepresidenti – cosiddetti esecutivi – fra i quali la socialista spagnola Teresa Ribera la cui nomina e il cui portafoglio sulla transizione ambientale sono contestati dal PPE che vorrebbe scaricare su di lei in quanto vicepresidente del Governo spagnolo le gravi responsabilità del Governatore della Comunità valenciana Carlos Mazon sui gravi danni fisici e umani della recente alluvione.
In subordine rispetto alla nomina di Teresa Ribera – che Socialisti, Verdi e Liberali considerano dirimente per confermare la fiducia all’intera Commissione – il conflitto parlamentare riguarda anche la vicepresidenza esecutiva a Raffaele Fitto, di cui non è tuttavia in discussione il portafoglio della politica di coesione e delle riforme regionali attualmente nella competenza della socialista portoghese Elisa Ferreira, con il conseguente allargamento della maggioranza “Ursula” pro-europea al gruppo ECR e ai parlamentari europei di Fratelli d’Italia che il 18 luglio hanno respinto la fiducia a Ursula von der Leyen.
Di fronte a questa conflittualità insieme nazionale (spagnola ma condivisa dal PPE e in particolare dal suo capo gruppo Manfred Weber che ha bisogno del sostegno del Partido Popular per essere rieletto alla testa del PPE, che lavora da tempo dentro e fuori del PE per costruire una coalizione europea non occasionale di destra già battezzata maggioranza “Venezuela” e che guarda a questa vicenda europea anche in una logica tedesca in vista delle elezioni federali del 23 febbraio) ed europea legata alla eventuale conferma della maggioranza “Ursula”, tutti gli scenari sono possibili ed è impossibile fare previsioni oggi su quello che avverrà a Strasburgo nella sessione plenaria che inizia il 25 novembre.
Prescindendo dagli scenari possibili, è invece importante che le forze europeiste nel Parlamento europeo diano avvio immediatamente all’elaborazione di una risoluzione programmatica che definisca le priorità della prossima legislatura 2024-2029.
Contrariamente a quel che è avvenuto in passato quando il Parlamento europeo ha preso atto approvandolo del piano di lavoro dell’Esecutivo, questa risoluzione dovrà evitare di far prevalere fra le istituzioni un “gattopardo europeo” accompagnando e condizionando invece il voto di fiducia alla prossima Commissione sui temi della riforma dell’Unione europea e dell’allargamento, della democrazia e del rispetto dello stato di diritto, della conversione ecologica e della transizione digitale, del welfare europeo, della autonomia strategica e del contributo dell’Unione europea alla pace, di una politica migratoria di inclusione e di accoglienza, della cooperazione con i Paesi del Sud del mondo e di un bilancio pluriennale 2028-2032 finanziato da risorse proprie e da debito pubblico che garantisca investimenti in beni pubblici europei.
Bruxelles-Strasburgo, 18 novembre 2024
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ULTIME DA BRUXELLES
Commissione Europea
Quella che doveva essere una partita sui Vicepresidenti designati Raffaele Fitto e Teresa Ribera risolvibile dopo un po’ di teatro e gioco delle parti, si sta trasformando in una vera crisi, nella quale la Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen e il Partito Popolare guidato da un altro tedesco, Manfred Weber, rischiano di fare cadere l’intera Unione.
Infatti sia Fitto che Ribera sono diventati loro malgrado il simbolo di una rottura possibile della cosiddetta “maggioranza Ursula”, composta da Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi, a causa della ambiguità di entrambi rispetto alla tenuta di un patto che aveva come obiettivo centrale di tenere fuori dalla maggioranza l’estrema destra dei Patrioti (il gruppo di Orban, Salvini e LePen) ma, pur se in condizioni diverse, anche ECR, il partito di Meloni e Fitto.
Al di là dei meriti della persona, la scelta di UVDL di nominare Raffaele Fitto a un incarico di Vicepresidente -scelta non obbligata e interamente nelle mani della Presidente – dimostra la sua volontà di mantenere la porta aperta verso un partito (e un governo) che ha votato contro la sua nomina. D’altra parte, il PPE ha iniziato da subito a costruire una maggioranza alternativa insieme alla destra di ECR, ma anche la destra estrema, su temi sempre più rilevanti; prima la risoluzione sul Venezuela, a sostegno del Presidente mancato Eduardo Gonzales; poi la risoluzione di indirizzo sul bilancio europeo del 2025, che alla fine è stata respinta, ma nella quale il PPE aveva votato a favore di soldi europei per muri anti-migranti e per diminuire il finanziamento dell’Agenzia sui diritti umani, fino ad arrivare questi giorni e al caso molto grave della legge sulla Deforestazione: legge che ha l’obiettivo di ridurre la responsabilità di produzioni europee nella deforestazione che pesa per il 10% delle emissioni e che era stata chiusa con un accordo fra Commissione, Parlamento e Stati membri nel 2023. Dopo molte pressioni da parte di industrie e agricoltori, c’era un accordo fra la Presidente in persona, la maggioranza del PE e il Consiglio per riaprire la norma solo per fissare l’entrata in vigore della norma un anno dopo la scadenza prevista. Ciò che è invece successo, e già in pieno psicodramma sui vice-presidenti, è che il PPE ha rotto l’accordo e presentato una serie di emendamenti con la destra per ridurre in modo importante l’impatto della norma, dimostrando di non avere alcun interesse a ridurre la tensione.
Al di là del tema specifico, questa è la prima volta che una norma già approvata del Green Deal viene riaperta con una esplicita violazione degli accordi fra i gruppi. È più che evidente che il PPE ha tutto l’interesse a mantenere questa possibilità di trovare maggioranze variabili a seconda dei suoi interessi, ma questo metterebbe la Commissione e lo stesso Parlamento in una situazione di grande instabilità che non farebbe che indebolirne fortemente l’azione, proprio in un momento di grande incertezza internazionale e con l’arrivo alla Casa Bianca di un inquilino particolarmente controverso e imprevedibile. La palla è ora nel campo della Presidente della Commissione, che deve decidere come uscire dall’ambiguità nella quale lei e il suo gruppo hanno cercato di rimanere, a metà fra una alleanza europeista, certo, ma divisa sui temi economici, delle migrazioni e del Green deal, e la tentazione di fare rientrare una destra anti-europea che si voleva escludere dalla stanza dei bottoni del potere attraverso il lento smantellamento del Green Deal.
Si tratta di una tentazione da respingere: perché è evidente come il piano dei partiti della destra europea sia totalmente contraddittorio rispetto all’impegno per una maggiore integrazione, il rispetto dello Stato di diritto, ma anche il proseguimento della transizione verde e digitale giusta, da dotare di risorse in particolare sui settori più vulnerabili e sulla formazione dei lavoratori e lavoratrici, e che rappresentavano il cuore della proposta di Ursula Von Der Leyen sulla quale aveva ottenuto una solida maggioranza all’indomani delle elezioni europee del giugno scorso.
Monica Frassoni
ATTIRIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE
SCUOLA DI POLITICHE EUROPEE URSULA HIRSCHMANN
Le nuove sfide europee nelle politiche di coesione
Seconda edizione 29-30 novembre 2024
Casa Europa Viareggio A.P.S. in collaborazione con gli Uffici in Italia del Parlamento Europeo, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Movimento Europeo Italia organizza la seconda edizione della Scuola di Politiche Europee ‘Ursula Hirschmann’.
Quest’anno la Scuola si concentrerà sulle nuove sfide europee nelle politiche di coesione, partendo dall’assetto istituzionale del Parlamento e della Commissione europea all’indomani delle elezioni.
Si svolgerà un focus, sulle Politiche di Coesione e di Sviluppo Territoriale promosse dall’Unione Europea, che sono volte a incentivare uno sviluppo equilibrato, a ridurre le disparità regionali e a migliorare la qualità della vita nelle diverse regioni, in modo da sostenere la crescita economica, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, in particolare nelle aree meno sviluppate.
Si terranno alcuni approfondimenti sulla comunicazione dell’Europa a livello locale e vari focus sulle politiche di coesione e sviluppo per le aree interne e le aree costiere, sulle loro esigenze e sulle sfide specifiche di queste aree, quali il potenziamento dell’accesso ai servizi essenziali, le vulnerabilità sociali e la sostenibilità ambientale.
L’Appuntamento è per il 29 e 30 novembre 2024 all’Hotel Palace a Viareggio.
Le iscrizioni alla Scuola sono aperte. E’ possibile fare domanda entro lunedì 25 novembre ore 23:59.
Per ulteriori informazione visitare il sito:
https://sites.google.com/view/casaeuropa-viareggio/scuola-di-politiche-europee-2024
ATTUALITA’
FRA ORDINE E CAOS:
IL PROBLEMA DEL DIRITTO IN ITALIA, IN EUROPA, NEL MONDO
(UN PERCORSO ESEMPLIFICATIVO DI VITA E DI MORTE)
- Inferno, Paradiso, Purgatorio
Ius = Ious = Iovis (Giove): le radici della parola ius ci rinviano alla sacralità cui l’uomo ha da tempo amato rifarsi per giustificare l’adozione di norme regolatrici di rapporti sociali, da sottrarre all’idea dell’imposizione umana e per presentarne invece origine ultraterrena.
Più laicamente, ma nondimeno: diritto = directum = guidare dritto, dirigere.
E infatti, ad esempio: «Solo il diritto potrà limitare l’enorme potere di Musk» (v. Informazione.it, 14/11/2024).
Ma si può approfondire il ragionamento e produrre qualche elemento di conoscenza?
I «valori di una società sufficientemente giusta si rifletteranno in un diritto sufficientemente giusto. Tanto migliore sarà la società tanto minor diritto vi sarà. In Paradiso non vi sarà diritto e il leone starà accanto all’agnello. I valori di una società ingiusta si rifletteranno in un diritto ingiusto. Tanto peggiore sarà la società tanto più diritto vi sarà. Nell’Inferno non vi sarà altro che diritto e le garanzie processuali verranno osservate meticolosamente». È mia la traduzione da da J. HOLMES, The Common Law, Boston, 1881, testo poi ripreso e contenuto in The proving Years, 1963, p. 38.
Intanto siamo al Purgatorio qui in Italia, dove il diritto è scontro fra poteri dello Stato (ad esempio: legislativo contro giudiziario in tema di migranti e Paesi – di loro provenienza – più o meno sicuri); in Europa, soprattutto dove la Russia fa strame dell’art. 2.3 dello Statuto delle Nazioni Unite (gli Stati «membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo»); nel Mondo, dove le pur non eccellenti regole della cooperazione internazionale lasciano sempre maggiore spazio al caotico giustapporsi di interessi (v. l’editoriale di P. V. Dastoli nella Newsletter del 30/IX/2024, L’unione europea e il futuro della governance mondiale).
«Prendimi, caos, nelle tue braccia» potremmo rassegnarsi a esclamare col poeta Adonis, che apre una riflessione sull’avvenire dell’uomo e sul mito del diluvio.
O magari potremmo constatare che quando il diritto si fa gioco di prestigio (così G. BALLADORE PALLIERI, Scienza giuridica, diritto positivo e diritto internazionale, in Diritto internazionale, 1959, pp. 4 e 7) ne è preconizzabile l’exitus (infausto), con conseguente discesa agli inferi (v. I. CACCIAVILLANI, Il diritto morente, Milano, 2004).
Così l’inverno del nostro scontento – una lunga stagione di malcontento – non manifesta certo la capacità di volgersi in annuncio di sfolgorante estate (come invece accade nell’incipit del Riccardo III shakespeariano), sotto questo cielo che a quanto pare non è più lo stesso, stellato, che nella sua Critica della ragion pratica occupava positivamente la riflessione del filosofo di Königsberg, Immanuel Kant, accompagnandosi al suo apprezzamento per la legge morale dentro di sé.
E al proposito giova ricordare che la città di Königsberg, fra Polonia e Lituania, oggi si chiama Kalinigrad ed è possedimento della Federazione russa, enclave in pieno territorio dell’Unione europea. Appunto: «Prendimi, caos, nelle tue braccia», cosicché con rassegnazione possiamo guardare anche noi al cielo come il conte Andrej Bolkonskij in Guerra e pace di Tolstoj: «Che silenzio, che calma, che solennità! Com’è tutto diverso da quando correvo – pensò il principe Andrej -; com’è diverso da quando noi correvamo, gridavamo e ci battevamo;(…) Come sono diverse queste nuvole che corrono nel cielo alto e sconfinato. Come mai prima non lo vedevo questo cielo sublime? E come sono felice di averlo finalmente conosciuto. Sì! Tutto è vano, tutto è inganno al di fuori di questo cielo infinito».
- Evoluzione della Costituzione
Del resto l’ordinamento giuridico positivo (l’ordinamento giuridico concretamente posto e applicato) è in perenne adeguamento all’evoluzione della società. Fra sintomi di malattia e anelito di vita la Costituzione dello Stato ha una connotazione «materiale», di sua applicazione appunto concreta e non teorica («Costituzione materiale» è ben nota espressione coniata da Costantino Mortati). Essa può volgersi in cerca di riforma (quella italiana ancor oggi la si vuol mettere in cerca di riforma: si pensi al cosiddetto “premierato” o alla separazione delle carriere giudiziarie fra magistratura requirente e giudicante, che per esser introdotti hanno bisogno di una legge di modifica costituzionale).
Invece per taluno è piuttosto la fissità della morte lo status ideale di una Costituzione. Si può leggere al riguardo G. ROSSI, La Corte suprema USA e la buona Costituzione, in Il Sole 24 Ore del 13 marzo 2016, sull’importanza di tale Corte nell’ermeneutica della Carta fondamentale statunitense a fronte delle teorie concernenti, da una parte, l’individuazione dell’unico significato stabile del testo – quello letterale assegnatogli dai “Padri fondatori” – o, d’altra parte, la ricerca della Costituzione viva, che l’interprete adegua secondo l’evoluzione storico-sociale. A parere del giudice A. Scalia «la sola buona Costituzione è una Costituzione morta» (Death Constitution).
Ma i principi fondamentali di ciascun ordinamento interno, nazionale, dai quali traggono ispirazione i parametri costituzionali, trovano articolazione nelle puntuali «regole fondamentali poste dalla Costituzione», come pure «dalle leggi poste a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società» (v. Corte cost., sentenza 187/1982, par. 5 della parte in diritto). È stato ad esempio questo il caso – nel nostro Paese – della legge 898 del 1970 sul divorzio. Si vedano anche, in particolare, le pronunce di Corte cost. 71 e 477/1987 nonché 254/2006 sull’illegittimità costituzionale parziale rispettivamente degli artt. 18, 20 e 19 delle disposizioni preliminari al Codice civile, quanto all’impiego del criterio di soluzione dei conflitti di legge in materia di rapporti personali tra coniugi, di rapporti fra genitori e figli, di rapporti patrimoniali tra coniugi, riconducibile, ancora rispettivamente, alla legge del marito, a quella del padre e nuovamente a quella del marito. In questi casi tuttavia si può dire che si trattava, più che di evoluzione della Costituzione vivente, di adeguamento dell’ordinamento a quella che potrebbe definirsi davvero Costituzione morta in quanto espressione di non ancora attuati principi di eguaglianza ovvero di non discriminazione fra coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Quanto alla better law capace di applicarsi ai rapporti fra genitori e figli può viceversa parlarsi di evoluzione dell’ordinamento in termini di diritto vivente (v. poi in questo scritto) allorché si abbia presente che il criterio adeguato alla risoluzione dei conflitti in materia è oramai quello del «prevalente interesse del minore» (v. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016).
Quegli stessi principi costituiscono il perno sul quale ruota la cooperazione internazionale dell’Italia, obbligata dall’art. 11 Cost. a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a fini di pace e di giustizia fra le Nazioni, con le possibili «limitazioni di sovranità necessarie» a tale obiettivo, limitazioni ammesse («a condizione di parità con gli altri Stati») dalla sovranità stessa, benché ex art. 1 Cost. si consideri che la sovranità «appartiene al popolo», il quale la «esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (v. N. RONZITTI, a cura di, L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell’Italia, Napoli, 2013). Alla revisione di quest’art. 11, nonché dell’art. 117, co. 1 della Costituzione (di cui subito oltre si dirà), si è dedicata pochi giorni or sono la Lega, tentando in questa XIX legislatura repubblicana un emendamento proprio al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere sopra accennato con l’intento di sancire la prevalenza della Costituzione italiana rispetto al diritto dell’Unione europea. L’emendamento è stato ritenuto inammissibile per materia (v. Camera dei Deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, Comunicato n. 398, 7 novembre 2024).
E quando si parla di «Costituzione europea», con riferimento all’esperienza delle tre Comunità europee (CECA, CEE e CEEA o Euratom) istituite appena dopo la prima metà del secolo scorso o dell’Unione europea/UE fondata a fine sempre del secolo scorso, non si può propriamente far altro che riferirsi a diritti ed obblighi di natura pattizia internazionale arrivati oggi a concernere 27 Stati membri nell’Unione. Non siamo certo di fronte a una Costituzione statuale; tuttavia la Corte di giustizia stessa dell’UE ha a suo tempo sottolineato che «il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d’accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto» (così parere 1/91 del 14 dicembre 1991; v. sulla Corte del Lussemburgo, nella Newsletter del 7/X/2024, G. Bronzini, La Corte di giustizia riafferma il principio del primato del diritto dell’Unione e l’obbligo del giudice comune di garantirlo anche disattendendo l’interpretazione di una corte costituzionale nazionale). Conseguentemente si può estendere tale apprezzamento agli altri trattati che nel processo di integrazione comunitaria si sono susseguiti fino al Trattato di Lisbona, regolatore dell’attuale UE e vigente dal 1° dicembre 2009. Ma è noto, e qui non mi dilungo, che l’Organizzazione istituzionale “comunitaria”, l’Unione europea, è ente sovrannazionale, non più riconducibile a un’organizzazione intergovernativa tradizionale ma non ancora assimilabile a un soggetto internazionale unitario per quanto, eventualmente e auspicabilmente, di natura federale.
3. Principi supremi interni e cooperazione internazionale
Resta fermo che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione espressamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo esplicitamente menzionati fra quelli assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (Corte cost. 1146/1988, par. 2.1 della parte in diritto).
Si evidenzia conseguentemente come «i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale». Il che è stato sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza qui citata, «sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall’art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE [ora UE] può essere assoggettata al sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984)». Ed oggi possiamo aggiungere, ad illustrare ulteriormente quanto appena affermato in tema di “controlimiti” ai limiti dettati dalla prevalenza di norme internazionali sul diritto interno (v. artt. 11 e 117, co. 1, Cost.), le sentenze di Corte costituzionale 115/2018, 132/1985, 223/1996, 240/2014, quest’ultima pure con riferimento a norme di diritto internazionale generale consuetudinario cui si chiude l’ingresso nel nostro ordinamento giuridico altrimenti dovuto in forza dell’art. 10, co. 1, Cost.
I Trattati che regolano l’Unione europea (TUE e TFUE, col Trattato CEEA) oggi si accompagnano alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, «che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» anzidetti (v. art. 6.1 Trattato sull’UE). La Carta precisa che, ove essa «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione» (v. art. 52.3 della Carta). Ugualmente, nessuna disposizione della «Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri» (v. art. 53 della Carta).
- Il «diritto vivente»
Proprio riguardo alla Convenzione di salvaguardia, a prescindere dalla prescritta, futura adesione ad essa da parte dell’Unione europea (art. 6.2), è possibile manifestare alcune considerazioni in termini di «strumento vivente» in relazione a un tema di peculiare delicatezza: la vita privata, e in particolare familiare, compresa quella matrimoniale. Tralascio quindi il problema della rilevanza interna, nel nostro ordinamento, della Convenzione di salvaguardia assestatosi – certo non definitivamente – con le pronunce della Corte costituzionale prima nn. 348 e 349 del 2007 (cosiddette “sentenze gemelle”) e poi n. 49 del 2015, ricomprendendo pure la sottoscrizione (l’11 dicembre 2015) di un Protocollo d’intesa sul reciproco dialogo fra la Corte Suprema di Cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo (v. il testo nel sito della Corte di cassazione: www. cortedicassazione.it/corte-dicassazione/it/documenti_della_ corte.page). Sul tema ricordo ad es. G. CALAFIORE, L’attuazione dello schema delle sentenze gemelle si aggrava con la sentenza n. 49 della Corte costituzionale del 26 marzo 2015, in Ordine internazionale e diritti umani, Osservatorio l’Italia e la CEDU, n. 2/2015, par. 6. Si aggiunga, a quelle citate., la sentenza di Corte costituzionale 264/2012, che ad avviso di B. CONFORTI, La Corte costituzionale applica la teoria dei controlimiti, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 527 s., è un’applicazione della teoria (appunto cosiddetta dei «controlimiti») per cui in un dato caso concreto può determinarsi un bilanciamento fra Convenzione di salvaguardia (come interpretata dalla Corte europea di Strasburgo) e contrastante disposizione interna da risolversi a vantaggio di quest’ultima, e non secondo la prescrizione di cui all’art. 117, co. 1, Cost., per il quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario [ora da intendersi: dell’Unione europea] e dagli obblighi internazionali», fra i quali ultimi è ricompresa la Convenzione in questione. V. in argomento C. PADULA, La Corte costituzionale ed i “controlimiti” alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessioni sul bilanciamento dell’art. 117, co. 1, Cost., in federalismi.it (10 dicembre 2014). Sugli effetti in Italia della Convenzione di salvaguardia e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non si può infine ignorare la sentenza di Corte costituzionale n. 80 del 7 marzo 2011.
Ma rammento piuttosto gli artt. 8 (vita privata e familiare) e 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione di salvaguardia, che hanno fondato evidenti sviluppi di quest’ultima in termini di diritto vivente. Infatti, anche alla luce di mutamenti negli ordinamenti di vari Stati contraenti e in considerazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che all’art. 9 esplicita «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia (…) secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»), la Corte di Strasburgo dichiara che «ne considère plus que le droit de se marier consacré par l’article 12 (…) doive en toute circonstances se limiter au mariage entre deux personnes de sexe opposé» (sentenza 24 giugno 2010, n. 30141/04, Shalk et Kopf c. Autriche, par. 61). Il che invece risultava da una lettura dell’articolo in questione – secondo cui «l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia» – alla luce delle concezioni dominanti delle società nazionali europee tanto negli anni di entrata in vigore della Convenzione quanto di un certo periodo successivo. E comunque la Corte «ne dois pas se hater de substituer sa propre appreciation à celle des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y repondre» (sent. ult. cit., par. 62). Tuttavia è l’articolo 8 della Convenzione ad assumere un rilievo tutto particolare, sempre in riferimento alla considerazione di questa come «instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions d’aujord’hui» (sent. ult. cit., par. 57), quando la Corte europea, in un caso proprio concernente l’Italia (sent. 21 luglio 2015, 18766/11 e 36030711, Oliari e altri c. Italia), ne afferma la capacità anche di «porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di garantire l’effettivo rispetto dei diritti tutelati» da esso, obblighi che «possono comportare l’adozione di misure destinate a garantire il rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali» (sent. ult. cit., par. 159). Così la sentenza può concludere nel senso che il Governo italiano «non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali» (sent. ult. cit., par. 185), anche al di fuori di un rapporto matrimoniale. Il che già la nostra Corte costituzionale aveva sollecitato nel 2010 (sentenza n. 138 del 14 aprile 2010), trovando solo nel 2016 soddisfazione tramite l’adozione, su proposta del Governo, della legge 76, concernente Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Si può citare la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 9 giugno 2016, 40183/07, Chapin et Charpentier c. France) in cui, ricordando la propria precedente decisione del 2010 (sent. Schalk e Kopf già cit.) ove constatava che «l’institution du mariage avait été profondément bouleversée par l’evolution de la société depuis l’adoption de la Convention», conferma l’assenza di un «consensus européen sur la question du mariage homosexuel» (sent. ult. cit., par. 36). Non se ne può quindi a tutt’oggi imporre l’istituzione ex art. 12 della Convenzione agli Stati contraenti, il cui margine di discrezionalità in materia deve sempre essere rispettato (sent. ult. cit., par. 37). E ciò a prescindere da altri diritti (come quelli di cui all’art. 8) che viceversa la Convenzione possa imporre agli Stati di riconoscere, specie in casi come quello del diritto italiano in cui quest’ultimo «ne prévoyait aucun mode de reconnaissance juridique des couples de même sexe» (sent. ult. cit., par. 50) prima della novella del 2016. Si tratta di conclusioni che restano ferme «malgré l’évolution graduelle des États en la matière, … [plusieurs] États membres du Conseil de l’Europe autorisant désormais le mariage entre personnes de même sexe» (sent. ult. cit., par. 38).
Rispetto a proprie precedenti decisioni (Oliari, già cit., e Hämäläinen c. Finlande, 37359/09, sent. 16 luglio 2014) la Corte «ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans la présente affaire, vu le bref laps de temps éculé depuis les arrêts qu’elle a rendu dans les affaires» (sent. Chapin ecc., già cit., par. 39) accennati.
Dunque il trascorrer del tempo potrebbe determinare, nel pensiero della Corte europea, un’evoluzione: il diritto vivente … è in agguato! Non dimenticando l’estensione anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE della nozione di diritto vivente (v. L. BOJARSCHI – J.A. HOFBAUER – N. MILESZYK, La Carta dei diritti fondamentali: uno strumento vivente. Linee guida per la società civile, Roma – Varsavia – Vienna, 2014).
E magari l’agguato si sostanzia nella sentenza di Corte costituzionale (131/2022) che fra l’altro, anche richiamando l’art. 117, co. 1, Cost. con riferimento agli artt. 8 e 14 (divieto di discriminazioni) CEDU, «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Ciò sulla scorta anche di precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Cusan e Fazzo c. Italia, 7 gennaio 2014, 77/07) dove in ordine al diritto italiano appunto si ravvisava «violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione».
Dino G. Rinoldi
LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO
20 novembre
- Bruxelles, “Brussels Democracy Dialogue 2024: How to transition to sustainable democracies?” (Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.)
- Roma, dibattito “Diplomazia e Resistenza al regime fascista e nazionalsocialista” (Ambasciata della Repubblica Federale di Germania)
21 novembre
- Bruxelles, “Shaping Europe’s Future Through Education” | Conferenza in occasione del 70esimo anniversario del CIFE
21-23 novembre
- Roma, Workshop del progetto del Movimento europeo Erasmus Plus “EUth strengthening youths and democracy in Europe. Rafforzare giovani e democrazia europea” (Movimento europeo Italia)
22 novembre
- Bruxelles, “TRADE UNION SOLIDARITY BEYOND BORDERS” High-Level Conference in honour of Emilio Gabaglio (ETUC)
IN EVIDENZA
VI SEGNALIAMO
- 20 novembre, ore 16:00-18:00, Bruxelles. “DEMOCRACY INTERGROUP RECEPTION”. Un ricevimento organizzato da Michal Wawrykiewicz, membro del Parlamento europeo, per promuovere la creazione di un intergruppo dedicato alla democrazia al Parlamento europeo. Registrazione obbligatoria entro il 19 novembre alle 19:00 per chi desidera partecipare ma non ha un pass EP. LOCANDINA.
- 21 novembre, ore 10:00-18:00, Bruxelles. Celebrazione del 70esimo anniversario del CIFE (Centre international de formation européenne) con una Conferenza di alto livello che si svilupperà nel corso di un’intera giornata. La sessione della mattina si aprirà con i discorsi del Presidente Herman Van Rompuy e Pia Ahrenkilde Hansen, Direttore Generale per l’Istruzione, la Gioventù, lo Sport e la Cultura della Commissione Europea. Seguiranno due tavole rotonde “The Future of European Policy for Higher Education” e “Teaching and Transmitting European Integration Today”. Nella sessione pomeridiana la prima tavola rotonda sarà dedicata a “The Evolution of CIFE from the 1950s until Today” e la seconda dal titolo “The Future of CIFE: New Geographical Areas, Classical Topics Revisited”. La conferenza si svolgerà in inglese e francese. La registrazione è obbligatoria entro il 19 novembre 2024. PROGRAMMA COMPLETO E REGISTRAZIONE.
- 21-23 novembre, Roma. Workshop del progetto del Movimento europeo Erasmus Plus “EUth strengthening youths and democracy in Europe”. Il progetto ha come obiettivo principale quello di rafforzare la capacità delle organizzazioni giovanili di attivare un maggior numero di giovani. Questo obiettivo sarà raggiunto riunendo una rete diversificata di organizzazioni partner europee e creando uno strumento comune, un e-toolkit con metodi originali, facili e innovativi su come coinvolgere i giovani in modo divertente ed efficace. Attraverso questa collaborazione, le organizzazioni condivideranno le loro prospettive e i loro approcci unici al lavoro con i giovani, sviluppando al contempo nuovi strumenti e metodologie. Cuore del progetto sono i workshop locali, che realizzeremo in tutta Italia tra ottobre 2024 e giugno 2025. In questi workshop i giovani e le giovani formati internamente agli eventi di scambio internazionale, guideranno i gruppi di lavoro nelle tematiche di comune interesse a livello europeo, quali: la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica, il contrasto dell’inattività giovanile, i problemi di fiducia nelle istituzioni e la lotta al populismo ed al diffondersi delle fake news. PROGRAMMA.
- 22 novembre, ore 9:00-13:00, Bruxelles. La Confederazione Europea dei Sindacati (CES/ETUC) organizza la Conferenza di alto livello “Trade union solidarity beyond borders” in memoria di Emilio Gabaglio, a poco più di un mese dalla sua scomparsa. Già Segretario generale della CES dal 1991 al 2003, l’evento metterà in evidenza gli illustri successi che Emilio Gabaglio ha portato al movimento sindacale europeo e internazionale. PROGRAMMA. LINK DI ISCRIZIONE.
- | SAVE THE DATE | 26 novembre, ore 10:00-12:00, Bruxelles. Dopo la riunione costitutiva del 9 luglio e il successivo incontro del 24 settembre, il Movimento europeo Italia ha convocato la terza riunione dei propri membri collettivi presso le istituzioni europee, anche a seguito delle audizioni dei Commissari designati che dovrebbero concludersi durante la sessione plenaria dal 25 al 28 novembre con il voto di fiducia della Commissione a Strasburgo. Sarà l’occasione per uno scambio di idee sulle attività da svolgere nel 2025, ma si discuterà anche del programma della Commissione europea per questa legislatura e per il 2025 affrontando in particolare una riflessione sul bilancio pluriannuale, sulle politiche migratorie e sui rapporti Draghi, Letta e sulla difesa.
ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA
- Il linguaggio della democrazia (Associazione Nazionale Magistrati – 17/11/2024)
- Lo que hay verdaderamente tras el bloqueo a Ribera, di Jonás Fernández (La Nueva España – 16/11/2024)
- Il centrodestra spagnolo baratta l’appoggio alla Commissione von der Leyen con il ritiro di Ribera da Vicepresidente, di Fernando Heller (EuroEFE.EURACTIV.es – 18/11/2024)
- Les conservateurs européens dynamitent les digues contre l’extrême-droite (Sauvons l’Europe – 18/11/2024)
- International Migration Outlook 2024 (OECD Publishing – 14/11/2004)
- Migrazioni via mare e tutela dei naufraghi: quale ruolo per l’Unione europea alla luce del Nuovo Patto?, di Adele Del Guercio (Quaderni AISDUE – Rivista quadrimestrale)
- Ordinanza della XVIII Sezione Civile 2024 del Tribunale ordinario di Roma sulla sospensione della convalida del trattenimento in Albania di migranti provenienti da paesi considerati sicuri in base al d.l. 158/2024 e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea
- EU Weekly: Ukraine | G20 | Defence (European Movement International – 28/10/2024)
- DRAFT AGENDA Sittings of 25/11/2024 – 28/11/2024 Session Strasbourg (European Parliament)
- The Week Ahead 18 – 24 November 2024 (European Parliament)
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