DEMOCRAZIA EUROPEA COSTRUENS E DIFENDENTE
Nuovamente sullo Stato di diritto e l’impegno dell’UE
per la giustizia internazionale penale
Il 17 luglio si è celebrata in tono dimesso, compatibilmente con la situazione deficitaria odierna, la giornata mondiale della giustizia internazionale penale. È un fatto che ho già commentato su Linkiesta di quel giorno[1], rilevando come si tratti di giustizia che molto ha a che fare con l’affermazione (la sopravvivenza?) dei princìpi dello Stato (costituzionale e costituente) di diritto, al cui riguardo nella scorsa Newsletter ho indicato sommariamente quanto ricavabile dall’ultima (sesta) relazione redatta in materia nell’UE dalla Commissione europea, ponendo particolare attenzione alla situazione italiana.
Proprio un 17 luglio, quello del 1998, si chiudeva a Roma la conferenza diplomatica dove i rappresentanti di 160 Stati avevano negoziato il testo del trattato istitutivo della Corte penale internazionale (CPI), tribunale con sede all’Aja che verrà poi effettivamente costituito a seguito dell’entrata in vigore del trattato (lo “Statuto di Roma”) il 1° luglio 2002 dopo aver conseguito il numero minimo di ratifiche a tal fine previste (60 Stati). Oggi i Paesi contraenti sono 125 ma senza, tra gli altri, Stati Uniti d’America, Cina popolare, Federazione russa, e con la procedura di recesso avviata in particolare da un Paese dell’Unione europea, l’Ungheria, che si è rifiutata ostentatamente di applicare la decisione della CPI del novembre 2024 sul mandato d’arresto avverso B. Netanyahu (mentre, riguardo al mandato d’arresto emesso dalla CPI a inizio anno nei confronti di Usāma al-Maṣrī Nağīm, l’Italia si è limitata lo scorso gennaio a violare lo Statuto di Roma, in specie l’obbligo di cooperazione con la CPI, aiutando il presunto criminale rimpatriandolo in Libia[2]). E proprio la Libia, pur non accettando d’esser membro della CPI a pieno titolo, si è trovata ad ammettere la giurisdizione della Corte per presunti crimini avvenuti sul proprio territorio in un certo lasso di tempo. Ciò per effetto di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CdS-ONU) del 2011, giacché la CPI ha competenza per crimini (di genocidio, di guerra – quelli contestati fra gli altri a V. Putin – e contro l’umanità) o verso cittadini di Stati contraenti, o verso cittadini di Stati terzi per condotte poste in essere in uno Stato contraente (o che abbia accettato la giurisdizione della Corte) o, appunto, su richiesta del CdS-ONU (il crimine di aggressione, su cui pure la CPI ha competenza dal 17 luglio 2018, costituisce una fattispecie con particolarità a se stanti: l’individuo può esser perseguito solo se, fra l’altro, cittadino di uno Stato membro). Anche l’Ucraina, senza esser Stato parte dello Statuto di Roma, ha accettato la giurisdizione della Corte con due dichiarazioni del 2014 e del 2015, decidendo infine l’anno scorso di ratificare il trattato istitutivo della CPI, pur con limitazioni concernenti l’esercizio della giurisdizione di quest’ultima su propri cittadini (deroga di 7 anni a partire dalla data di efficacia del trattato per lo Stato ucraino).
Può apparir curioso il fatto che lo Statuto di Roma sia stato firmato dal Presidente USA Clinton il 31 dicembre 2000 poco prima della scadenza del proprio mandato, firma poi ritirata (nel 2002) dal successore Bush jr. come presa di posizione politica ma anche come salvaguardia rispetto alla norma di diritto internazionale generale (codificata all’art. 18 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati) che obbliga chi abbia sottoscritto un trattato a non arrecarvi pregiudizio pur senza averlo ancora formalmente stipulato. E pure la Russia prima ha firmato il trattato (nel 2000), poi ha ritirato la firma (nel 2016, dopo l’occupazione della Crimea).
Ma rappresenta un punto un po’ più significativo della mera curiosità il fatto che lo Statuto di Roma sia stato firmato anche da Israele, che non ne ha mai tratto la conseguenza di ratificarlo: i contemporanei mandati d’arresto della CPI verso Netanyahu e l’allora ministro della difesa Y. Gallant sono stati adottati sulla base della competenza della Corte derivante dall’accettazione da parte della Palestina della giurisdizione della Corte, dal 2014, e oggi la stessa Palestina è (dal 1° aprile 2025) ammessa come parte contraente dello Statuto di Roma a pieno titolo. E se la cosa non fosse assai seria sarei spinto a menzionare la data del 1° aprile come motivazione di un diversivo (rispetto alla realtà) se non proprio di una burla: quella dello status di soggetto internazionale di un ente a cui (mi) appare difficile attribuire le caratteristiche indispensabili per essere centro di imputazione di diritti ed obblighi internazionali, cioè da un lato l’apparato di governo, il territorio di esercizio delle relative competenze e infine il popolo stanziato su quel territorio, e da un altro lato la sovranità, consistente nel monopolio legittimo dell’uso della forza, nonché l’indipendenza verso l’esterno, nelle relazioni internazionali.
Dunque scrivevo della data del 17 luglio, in ricordo della chiusura quel giorno della conferenza diplomatica dove si era negoziato lo Statuto di Roma; giorno e mese coincidenti pure con la definizione del crimine di aggressione aggiunto all’art. 8 bis di quest’ultimo. La data è stata scelta il 1° giugno 2010 dall’Assemblea degli Stati parti dello Statuto per celebrare la lotta all’impunità in presenza di gravissime condotte. E ancora un 17 luglio, quello appena trascorso, si è celebrata l’entrata dell’Ucraina nella CPI, a compimento del percorso di adesione sopra segnalato. Il momento induce, più che alla celebrazione, alla riflessione e, subito dopo, all’azione nel contesto del disordine internazionale attuale. Insomma, un giorno celebrativo non basta e la giustizia non avanza.
Quale azione servirebbe? Se ne potrebbe parlare in un successivo intervento, anche tenendo presente la situazione degli ordinamenti giuridici nazionali che sovente lasciano in materia quanto meno ampi spazi vuoti, come in Italia accade pur dopo il faticoso e proficuo lavoro che ha condotto nel 2022, al tempo del governo Draghi, la commissione istituita dalla Ministra della giustizia M. Cartabia e presieduta dai proff. Palazzo e F. Pocar a presentare un progetto di codice dei crimini internazionali, accompagnato da una puntuale e perspicua relazione. Nonostante le promesse dell’attuale Ministro Nordio non se ne è fatto nulla, e anche le modalità di intervento nazionale e di collaborazione con la CPI sono così, a dispetto di un trattato ratificato, pregiudicate più di quanto già non sia stato fatto nell’episodio di al-Maṣrī.
Per proprio conto, pur nei limiti delle competenze attribuitele dai trattati istitutivi, dei quali gli Stati membri rimangono “padroni”, l’Unione europea ha avuto comportamenti netti. Da un lato assumendo posizione oppositiva rispetto alle sanzioni che il Presidente degli USA D. Trump ha fra l’altro adottato contro operatori della CPI, quale la Procuratrice F. Bensouda, già nel 2020 al tempo del primo mandato, e poi a febbraio di quest’anno, a inizio del secondo mandato, come nel caso del Procuratore K. Khan[3]. Da un altro lato l’UE ha addirittura dato vita nel 2006 a un accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione stessa[4]. Qui, all’art. 4, concernente l’obbligo di cooperazione e assistenza, si dice che «L’UE e la Corte concordano che, nella prospettiva di facilitare l’effettivo espletamento delle loro rispettive responsabilità, esse coopereranno strettamente, laddove appropriato, e si consulteranno reciprocamente su questioni di comune interesse, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nella piena osservanza delle rispettive disposizioni del trattato UE e dello statuto. Per agevolare il suddetto obbligo di cooperazione e assistenza le parti convengono di stabilire adeguati contatti regolari fra la Corte e il corrispondente UE per la Corte». E successivamente, nella Decisione 2011/168/PESC del Consiglio del marzo 2011, all’art. 1.1 si precisa che «La Corte penale internazionale, per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite».
Bastino queste indicazioni per orientare anche il progredire della partecipazione italiana all’UE e alla CPI, in un contesto geopolitico in subbuglio, dov’è meramente scaramantica la continua invocazione del rispetto del diritto internazionale e dove occorre salvaguardare «l’unica area al mondo dove valgono ancora la trasparenza, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e un sistema di governo prevedibile: l’Unione europea» (così F. Fubini, Corriere della Sera, 13 luglio, p. 26). Mentre – come ammonisce Andrea Manzella – persino «l’Atlantico si è fatto più largo e l’antica fortezza USA sembra sbriciolarsi in un assurdo negazionismo delle stesse sue fondamenta» (ancora in Corriere della Sera,14 luglio, p.34). Del resto l’art. 2 del Trattato sull’Unione europea dispone che: «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
E allora non riesco a non riprendere quel che già scrivevo nella scorsa Newsletter, del 14 luglio, ricordando che il numero dell’11 luglio della Rivista L’Espresso è stato dedicato – come subito evidenziato in copertina – agli Stati Uniti d’Europa con la precisazione seguente: «Federarsi o soccombere. Non c’è spazio per 27 deboli voci nell’Europa smarrita fra nazionalismi e sovranismi. Per imporsi nello scacchiere degli Stati Continente l’UE ha un’unica possibilità: tornare allo spirito originario di Ventotene e realizzare una vera Unione politica».
DINO G. RINOLDI
[1] Nell’ articolo dal titolo Giustizia incompiuta / La Corte penale internazionale e l’impunità che resiste.
[2] Per valutazioni giuridiche in materia si veda R. Piccirillo, Il caso ALMASRY. Come e perché l’Italia ha mancato la prima occasione utile per cooperare con la Corte penale internazionale nella consegna di un ricercato per crimini di guerra e contro l’umanità, in Cassazione penale, 5/2025, p. 1456 ss.
[3] V. S. De LA Feld, L’Ue dura contro le sanzioni di Trump a L’Aia. Ma la Corte è sotto attacco anche in Europa, in www.eunews.it, 19/7/2025.
[4] V. Gazzetta ufficiale UE n. L 115 del 28/04/2006 pp. 50 – 56.
