SCAVANO UN ABISSO E LO CHIAMANO PACE
(BENCHÉ IL SALMO SIA INIZIATO IN GLORIA)
Se scruterai troppo a lungo nell’abisso
anche l’abisso vorrà scrutare dentro di te
Friedrich Nietzsche
Il 19 febbraio scorso il Movimento europeo in Italia ha diffuso un comunicato stampa in cui «esprime la propria ferma e convinta disapprovazione per la decisione della Commissione europea e di alcuni Stati membri – tra cui l’Italia – di aderire come membri a pieno titolo o come osservatori al Board of Peace», la cui istituzione è conseguente all’elaborazione di un «Plan d’ensemble du Président Donald J. Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza»[1]. Quest’ultimo Piano è addirittura allegato alla risoluzione adottata il 17 novembre 2025 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con cui esso «Fait sien le Plan d’ensemble». Fa proprio il Piano, non lo Statuto del Board!
Ma se il «Board», nella cui prima riunione la foto di gruppo è stata allietata dalla versione in inglese della canzone Gloria di Umberto Tozzi[2], ha l’ambizione di collocarsi nella prospettiva d’attuazione del Piano fatto proprio dal Consiglio di sicurezza bisogna pur dire che presenta qualche frizione con le stesse Nazioni Unite. Frizioni a partire dal fatto che nel suo atto istitutivo (Statuto) già nel preambolo si sottolinea che il Board risponde alla «necessità di un organismo internazionale di costruzione della pace più agile ed efficace»[3]: più agile ed efficace di chi? Delle Nazioni Unite – si immagina – che pure, in ragione delle necessarie modalità di loro costruzione, danno saltuariamente fiducia nel perseguimento di risultati … efficaci[4]. Conseguentemente nelle disposizioni successive dello Statuto si danno poteri estesissimi al Presidente del Board, Donald J. Trump, anche – quindi non solo – in relazione alla propria successione in tale carica. Poteri estesissimi che a dire del “Presidentissimo” comportano pure la necessità di “vigilare” sulle Nazioni Unite stesse[5].
Dunque sempre nello Statuto si precisa che l’ente così istituito (Board of peace o Conseil de paix) «è un’organizzazione internazionale» (art. 1) che si auto-attribuisce «personalità giuridica internazionale» (art. 6, lettera a), già preventivamente riconosciuta d’altro canto al punto 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la quale al proprio punto 8 decide «que les autorisations données par la présente résolution au Conseil de paix et aux formations internationales civiles et de sécurité présentes sur place seront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027». Le autorizzazioni in questione coprono un ampio ventaglio di condotte riferite alla cosiddetta “striscia di Gaza” e sono rivolte, così si scrive nella risoluzione ancora al punto 2, a costruire un futuro in cui «les conditions seront alors peut-être réunies pour que s’ouvre un chemin crédible vers l’autodétermination palestinienne et la création d’un État palestinien». Il Consiglio di sicurezza domanda inoltre (al punto 9) «aux organisations internationales de collaborer avec le Conseil de paix», di cui «salue la création» (punto 2) per favorire (punto 10) quel «plan Trump de développement économique visant à reconstruire et à dynamiser Gaza» che «sera élaboré par un groupe d’experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Moyen-Orient». E siamo alle … «villes prodigieuses»! Espressione trumpiana mutuata allegramente – quando bisognerebbe piuttosto esser composti e seri – dal Consiglio di sicurezza.
Infine il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (al punto 10 della risoluzione) «Prie le Conseil de paix de lui faire rapport par écrit tous les six mois sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions précédentes».
Ora, va tenuto conto del fatto che la risoluzione in questione risale al novembre dell’anno scorso e che il Board è stato istituito quest’anno con finalità a quanto sembra ben eccedenti la “questione palestinese”. A parte la congruenza della struttura, delle sue modalità organizzative, delle competenze e delle attività del Board con le disposizioni della risoluzione del Consiglio di sicurezza, che aveva puntualmente presente il solo Piano di pace, giova così rammentare l’art. 103 dell’accordo istitutivo delle Nazioni Unite, secondo cui «In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto». E sulle Nazioni Unite … vigila Trump!
Da un altro lato per l’ordinamento giuridico italiano conta, finché restiamo ancorati – a fatica – a uno Stato costituzionale di diritto, l’art. 11 appunto della Costituzione, secondo cui «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Norma, quest’ultima, di ampliamento e specificazione dell’art. 117, primo comma, sempre della Costituzione dove si dispone che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». È ben vero che nella scorsa, XVIII, legislatura repubblicana è stata presentata una proposta di legge costituzionale contenente «Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea»[6], a prima firma Giorgia Meloni, e che il procedimento non ha avuto successo. Addirittura la firmataria di allora ha oggi avanzato – magari su suggerimento di un ex componente della Corte costituzionale assurto per due volte a più alto incarico pubblico – proprio l’art. 11 quale impedimento alla partecipazione italiana al Board of peace perché comportante «limitazioni di sovranità» non paritariamente convenute con altri Stati partecipanti al Board[7], in particolare con lo Stato – gli USA – del suo Presidente, più particolarmente ancora con lo stesso Presidente del Board. Quindi al Board l’Italia si limita ad andarci come osservatore, senza impegnarsi, sembra, ad obbedire alle sue regole. Insomma, c’è chi dice «che al momento l’Italia da osservatore non ha vincoli apparenti. Però una volta che saranno prese delle decisioni deve rispettare i due binari previsti dalla Costituzione: l’art. 11 sulla parità in caso di limitazioni di sovranità, l’art. 80 sul recepimento dei trattati»[8] da parte del nostro ordinamento, recepimento che comporta l’intervento del Parlamento e anche (ex art. 87, comma 8, Cost.) dello stesso Capo dello Stato[9]. Senza tuttavia dimenticare chi ritiene che giuridicamente lo status di osservatore cozza fin d’ora con la Costituzione[10], per quanto sia stato formulato, il 17 febbraio scorso, almeno un voto favorevole della Camera dei Deputati.[11]
Così, l’art. 11 sopraddetto si applica nel caso di formali e sostanziali «limitazioni di sovranità» per l’Italia discendenti soltanto da «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia», ordinamento riconducibile a un’organizzazione internazionale. Per giurisprudenza costante della nostra Corte costituzionale oggi questo è consentito, ex art. 11, unicamente all’Unione europea[12], oltretutto premio Nobel per la pace nel 2012, ragion per la quale il Presidente Trump – all’inseguimento di Barak Obama nel vedersi attribuire tale riconoscimento – se la prende abitualmente (anche) con l’UE[13] ben più frequentemente di quanto lo faccia Vladimir Putin[14] .
E vorrei sottolineare che a mio parere, circa la partecipazione al Board, la questione principale è non tanto quella delle limitazioni di sovranità possibili quanto quella del perseguimento di pace e giustizia da parte sua, a partire dai problemi presentati dalla organizzazione istituzionale posseduta dal Board e dai relativi poteri.
Insomma, accontentiamoci di Rosario Abisso, arbitro palermitano di calcio non restio a trovarsi coinvolto in polemiche[15], e non inoltriamoci in abissi peggiori (al cui riguardo la recita di un … rosario ogni tanto magari può servire). Soprattutto non limitiamoci a “metterci una croce sopra” (basta quella apposta il 20 febbraio a Barcellona sulla torre di Gesù Cristo della chiesa intitolata alla Sagrada Familia) ma attiviamoci, anzitutto nell’Unione europea, per contrastarli.
Quindi, a proposito di sovranità: resto fermo nel ribadire che la forma Stato con cui le relazioni mondiali hanno a che fare corrisponde a un ente costituito da un popolo, dal territorio su cui quel popolo è stanziato e dall’apparato di governo che provvede a regolarne la vita; ma le qualità indispensabili che da questi elementi debbono necessariamente conseguire sono l’indipendenza dell’ente dall’esterno e la detenzione da parte dell’apparato di governo della forza legittima per raggiungere i propri obiettivi, la qual cosa definisce la sovranità concreta, più che formale. Sovranità e indipendenza, in un contesto di ordinamento costituzionale di diritto, che nessuno dei Paesi membri dell’UE possiede a pieno titolo e che solo a un livello superiore di reciproca integrazione – gli Stati Uniti d’Europa – può essere conseguito.
Sperando comunque che il “salmo di pace” di cui ci siamo occupati non abbia avuto soltanto un inizio … in “Gloria”[16]. E che l’abisso che qui prospettiamo nel titolo non sia parafrasi, addirittura peggiorativa, del tacitiano «fecero un deserto e lo chiamarono pace».[17]
DINO G. RINOLDI
[1] V. il testo della risoluzione subito appresso citata.
[2] V. “Gloria” di Tozzi come colonna sonora per la foto del Board of peace, in repubblica.it del 19 febbraio 2026.
[3] La traduzione in italiano del testo in inglese (unica lingua ufficiale) dello Statuto del Board si trova in assopacepalestina.it del 24 gennaio 2026 che lo ricava da https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace.
[4] V. ad esempio M. Alvino e D. Mattesini, Pace mondiale: “i veti incrociati nel Consiglio di sicurezza ONU: 1 milione di morti in 10 anni”, in oxfamitalia.org del 19 settembre 2024.
[5] V. S. Graziosi, Prima riunione del Board of Peace. Trump: «Vigilerà sulle Nazioni Unite», in pressreader.com del 20 febbraio 2026.
[6] Atto Camera 291, depositato il 23 marzo 2018.
[7] V. L. Stasi, Sì al Board of peace, ma solo da osservatori: la strategia di Meloni per essere in linea con la Costituzione ed evitare strappi con Trump, in Lespresso.it del 15 febbraio 2026.
[8] V. C. Vecchio che ne la Repubblica del 16 febbraio 2026 intervista a p. 11 il costituzionalista Alfonso Celotto, sotto il titolo Celotto “Serve una legge per aderire al Consiglio. Nella Carta due paletti”.
[9] Sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace e in generale sul Board fra diritto internazionale e costituzionale rinvio al mio scritto nella precedente Newsletter, in particolare alle note 16 e 17.
[10] V. C. Curti Gialdino, Italia nel Board of peace?/ Perché neppure starci da “osservatore” metterebbe l’Italia al sicuro (da Trump), in ilsussidiario.it del 10 febbraio 2026.
[11] V. l’audizione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, svolta alla Camera dei Deputati in tema di «Comunicazioni sulla partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza» (conclusasi con una votazione di 183 voti a favore e 122 contrari). Materiale reperibile in esteri.it.
[12] Non annoio qui il lettore e mi limito a rinviare alle sentenze della Corte n. 170/1984 (caso “Granital”) e n. 115/2018 (caso “Taricco”).
[13] V. Unione europea e Stati Uniti ai ferri corti: i motivi dell’attacco di Trump e gli scenari futuri, in www.today.it/mondo/trump-stati-uniti-unione-europea-cosa-succede.html, 7 dicembre 2025.
[14] V. S. Vakulina e C. Zampiva, Putin insulta leader europei: “Come i porcellini”, volevano banchettare sulle rovine della Russia, in euronews.it del 17 dicembre 2025.
[15] V. ad esempio G. Bucelli, Parma-Bologna, il pessimo arbitraggio di Abisso ha conseguenze, in calciostyle.it del 24 febbraio 2025.
[16] E si possa – sissamai – arrivare, tra i Salmi, al n. 85: Preghiera per la pace e la giustizia (ricordando così l’art. 11 della nostra Costituzione).
[17] Publio Cornelio Tacito, De Agricola (circa 98 A.C.): desertum fecerunt et pacem appellaverunt.
