Newsletter 7 Gennaio/2026 – ULTIME DA BRUXELLES

 

GOVERNO DI GROENLANDIA, GOVERNO DI DANIMARCA,

GOVERNO DELL’UNIONE EUROPEA, GOVERNO DEGLI U.S.A.,

GOVERNO DEL MONDO, … GOVERNO DELLA LEGGE

Circa la vicenda dell’attuale contenzioso U.S.A. sull’isola di Groenlandia, contenzioso icasticamente rappresentato dall’immagine che correda questo mio contributo[1], giova fornire – mi pare – un supporto di conoscenza rispetto all’evoluzione della situazione almeno a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Prendendo oggi le mosse dal «Joint Statement on Greenland» adottato il 6 gennaio appena trascorso da Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca. Vi si dice:

«Arctic security remains a key priority for Europe and it is critical for international and transatlantic security.

NATO has made clear that the Arctic region is a priority and European Allies are stepping up. We and many other Allies have increased our presence, activities and investments, to keep the Arctic safe and to deter adversaries. The Kingdom of Denmark – including Greenland – is part of NATO.

Security in the Arctic must therefore be achieved collectively, in conjunction with NATO allies including the United States, by upholding the principles of the UN Charter, including sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders. These are universal principles, and we will not stop defending them.

The United States is an essential partner in this endeavour, as a NATO ally and through the defence agreement between the Kingdom of Denmark and the United States of 1951.

Greenland belongs to its people. It is for Denmark and Greenland, and them only, to decide on matters concerning Denmark and Greenland».

La Groenlandia divenne parte del Regno di Danimarca, cessando di essere una colonia, nel 1953 [2]. Nel 1985, dopo un referendum del 1982, alla Groenlandia venne attribuito, nell’ambito del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) cui la Danimarca rimaneva impegnata, uno status particolare di associazione a titolo di «Paese e territorio d’Oltremare». Nell’attuale Unione europea specificatamente la politica della pesca concernente la Groenlandia è oggetto di puntuale disciplina, da ultimo con la decisione (UE) 2025/2018 del Consiglio del 18 settembre 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030).

Nell’Unione europea la Groenlandia vede fonti di regolazione nell’art. 234 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE), dove si dispone che «Gli articoli da 198 a 203 [parte IV del TFUE, relativa all’associazione dei Paesi e territori d’oltremare] si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato ai trattati». Tale protocollo è il n. 34, il cui unico articolo così recita nei propri due paragrafi:

«1.   Il trattamento all’importazione nell’Unione dei prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell’osservanza dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all’Unione sulla base di un accordo tra l’Unione e l’autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l’Unione.

2.   Sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [concernente agricoltura e pesca] tutte le misure relative al regime d’importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione».

Infine, l’allegato II del TFUE, riguardante i Paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della citata parte IV del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, elenca al primo posto la Groenlandia. E giacché il territorio di Groenlandia è parte integrante del Regno di Danimarca non va ignorato l’art. 42.7 del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo il quale «Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite». Norma, quella citata, che appare più significativamente impegnativa della clausula di intervento di cui all’art. 5 del Trattato NATO [3].

Ora, la Groenlandia ha ottenuto tramite un referendum del 2008, successivo ad un altro – autonomistico – del 1979, un’ancor maggiore autonomia; di tipo federale a mio parere, e non è escluso un «percorso politico e istituzionale verso l’indipendenza … dal Regno di Danimarca», percorso «che determinerebbe la nascita di una nazione sovrana post-danese»: si tratta anzi, secondo qualcuno, di un percorso che «è (almeno sulla carta) delineato» giacché «contenuto nella legge sull’autogoverno della Groenlandia n. 473 del 12 giugno 2009»[4].

La «prospettiva indipendentista» fa anche ragionare sulla possibilità di successiva adesione della Groenlandia all’Unione europea come Stato membro[5]. E qui ci si deve confrontare con l’art. 49 TUE, secondo cui «Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione»[6].

Ma già si pone il problema di futura, eventuale appunto, qualifica di uno Stato groenlandese, nuovo soggetto di diritto internazionale, come “Stato europeo”. E le questioni di diritto internazionale aggravano il discorso sulle considerazioni di condotte legalmente possibili al tempo del disordine geopolitico e dei continui, reiterati e inesausti, richiami al diritto internazionale per sostenere pretese proprie e per negare contemporaneamente quelle altrui…Di questo vorrei parlare nell’occasione di una prossima newsletter, dopo aver impostato qui una delle questioni all’ordine del giorno di un mondo … in disordine. E il “governo della legge” ne dovrà essere il nucleo fondante.

DINO G. RINOLDI

 

 

[1] Immagine inserita nel post del 3 gennaio 2026 di Katie Miller su Facebook, col titolo (traduco dall’inglese): «Presto la Groenlandia».

[2] V. M. Mazza, La Groenlandia tra autonomia, accordo di associazione e piena indipendenza (con alcune osservazioni comparative), in DPCE online, 1/2025, p. 76.

[3] «Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell’America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale».

[4] V. M. Mazzo, op. cit., p.67.

[5] V. M. Mazza, op. cit., p.80 ss.

[6] Secondo l’art. 2 TUE «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».