L’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali balza all’attenzione più per ciò che al suo interno non viene detto: afferma infatti semplicemente che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge”. Tutto ciò di cui non si parla nell’articolo è materia complessa; il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge è un argomento così vasto che c’è ragione di ritenere che mai si smetterà di affrontarlo. Il fatto che si affermi tale diritto all’interno di un testo normativo valido su tutto il territorio dell’Unione europea consente alle cittadine e ai cittadini di poter veder tutelati i propri diritti all’interno dello spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Soffermiamo qui l’attenzione su un aspetto che appare essenziale, quello cioè dell’affermazione dell’Unione come “un’Unione di diritto, il che vuol dire che è fondata non solo sui principi di democrazia e rule of law ma anche di tutela dei diritti fondamentali”. Ruota attorno a questo tema il saggio “Fra interpretazione e dialogo. Il ruolo del giudice nazionale” [*] di Valeria Piccone, Consigliere della Corte di Cassazione, componente del Consiglio Consultivo dei Giudici europei.
Ciò che assume particolare rilievo ai fini del discorso è il fatto che sia riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali un valore determinante “nella ricerca della compatibilità fra il diritto interno e quello dell’Unione: il pregnante riconoscimento dei divieti di discriminazione come espressione di un principio generale di uguaglianza, quale sancito soprattutto dalla seconda decisione con il suo richiamo all’art.6 TUE e alla Carta di Nizza, dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati, fa sì, secondo la Corte, che il principio di uguaglianza viva “di una vita propria” che prescinde dai comportamenti attuativi o omissivi degli Stati membri”.
[*] Cfr: Angela di Stasi, Lucia Serena Rossi, “Lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia a vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere“, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020,pp. 97-138.
