Newsletter n.21/2020 – Carta dei diritti fondamentali

 

Nonostante non vi sia nella Carta un articolo esplicitamente dedicato alla class action, quello che più vi si avvicina è l’articolo 38, che, brevemente, afferma che “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”. Si può notare che la versione inglese della Carta utilizza il tempo futuro per esprimere l’affermazione del medesimo diritto, volendo intendere che questo è un ambito sul quale, al momento della stesura del testo, vi erano ancora lavori in corso. In effetti, anche oggi questo si configura come un campo sul quale confrontarsi ulteriormente e apportare delle modifiche in senso migliorativo per la tutela dei consumatori. Per questo diritto si possono trovare dei riferimenti anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ne parla agli articoli 12 e 169: nel primo, si riconosce che le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori sono tenute in considerazione per definire e attuare le politiche dell’Unione. Ciò porta a chiarire il fatto che la tutela dei consumatori non ha semplicemente un valore in sé in quanto fatto privato, legato al soddisfacimento di interessi personali, ma ha un valore di sistema: la soddisfazione del consumatore diventa un elemento imprescindibile per generare fiducia del sistema nel suo complesso e garantire l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese. Nel secondo, si fa riferimento alle modalità di azione attraverso cui l’Unione per “tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”. Sono il “Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale”, ad adottare le “misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri”. Non si esclude inoltre che gli Stati membri mantengano o introducano “misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione” . L’articolo 169, infine, rimanda all’articolo 114, che a sua volta cita anche l’art. 26: entrambi si occupano anche delle misure da adottare per il funzionamento del mercato interno.