Newsletter n.21/2020 – Class action: promuovere il dibattito pubblico

 

L’Unione europea è, come si sa, una comunità di diritto e fra i diritti che vengono garantiti con maggiore intensità ci sono quella legati alla protezione dei consumatori a cui il Trattato di Lisbona dedica non solo l’art. 169 ma un nuovo articolo 12 secondo cui tale protezione deve essere considerata una “clausola orizzontale” da prendere in considerazione nella definizione e nella realizzazione di tutte le politiche e le azioni dell’Unione.

Una delle maggiori difficoltà per la protezione dei consumatori nel mercato interno – che dovrebbe essere uno spazio senza frontiere in cui la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è garantita – è la frammentazione delle disposizioni nazionali.

Nonostante questa frammentazione, l’Unione europea rappresenta un modello internazionale di protezione dei consumatori al suo interno e nei confronti dei paesi terzi.

Fra le misure per ridurre e progressivamente eliminare la frammentazione del mercato interno vi è il diritto dei consumatori di avviare delle azioni collettive (in inglese class action) nei confronti di enti economici pubblici o privati per tutelare degli interessi omogenei.

Come sa chi si occupa di questa materia, il principio dell’azione collettiva fu introdotto per la prima volta in Inghilterra nel 1200 sotto il nome di Group Litigation ma divenne una regola della procedura civile solo con una legge federale negli USA del 1938.

Soltanto negli anni ’90 l’azione collettiva è diventata una parte della legge civile in molti Stati europei ed una direttiva è stata introdotta dall’Unione una prima volta nel 1998 mentre l’Italia ha riformato la sua legge nel 2019 trasferendo l’azione collettiva dal Codice dei Consumatori al Codice Civile.

Tenendo conto delle difficoltà di applicazione delle azioni collettive nell’Unione, sia all’interno dei paesi membri che nelle controversie transfrontaliere, si è recentemente conclusa una procedura di conciliazione fra PE e Consiglio sul testo di revisione delle diretttive europee proposto dalla Commissione.

Quando il documento concordato nella procedura di conciliazione sarà formalmente adottato in sessione plenaria dal PE e dai ministri nel Consiglio gli Stati membri avranno due anni per trasporre la nuova direttiva nelle legislazioni nazionali e l’Italia dovrà verificare se la legge adottata nel 2019 sia conforme alla nuova direttiva europea.

In vista del dibattito sulle novità europee relative all’azione collettiva, il Movimento europeo organizzerà in autunno un dibattito online per mettere a confronti magistrati, avvocati, organizzazioni dei consumatori e rappresentanti di enti economici pubblici e privati.

 coccodrillo