Questa settimana parliamo dell’articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali, dedicato alla figura del Mediatore dell’Ue. Questa figura, istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht, è disciplinata altresì dagli articoli 20, 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il suo compito è quello di svolgere indagini sui casi di “cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali“. Può agire di sua iniziativa o a seguito di una denuncia presentata da un cittadino dell’UE. Questa carica dura cinque anni, a seguito dell’elezione da parte del Parlamento europeo; ha quindi la durata di una legislatura.
Il Mediatore svolge la sua attività in una serie di ambiti, quali i diritti fondamentali, il rispetto di norme e del principio di buona amministrazione. Le controversie possono riguardare questioni attinenti alla trasparenza, alla cultura del servizio, al rispetto dei diritti procedurali, all’adeguato ricorso alla discrezionalità, al rispetto dei diritti fondamentali, alla buona gestione delle questioni relative al personale dell’UE, ad una sana gestione finanziaria, al rispetto di norme etiche, alla partecipazione del pubblico alle decisioni dell’UE oppure riguardanti la responsabilità nell’esercizio della propria funzione o infine l’assunzione di personale.
Non rientrano invece nella sfera di competenza del Mediatore le attività della Corte di giustizia e del Tribunale nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale. Infatti, il Mediatore può indagare solo sulle attività non giudiziarie della Corte di Giustizia dell’Ue, come le gare d’appalto, i contratti e le cause relative al personale. Altre materie di cui non si occupa il Mediatore sono le denunce contro le autorità locali, regionali o nazionali, anche quando trattano materie inerenti all’Unione europea, le attività delle autorità giudiziarie o dei difensori civici nazionali, i fatti che non sono stati preceduti dagli iter amministrativi appropriati presso gli organi interessati, le denunce contro singoli funzionari dell’UE in relazione al loro comportamento.
Il compito del Mediatore è quello di individuare soluzioni per soddisfare il denunciante quando individui un caso di cattiva amministrazione: invia quindi le sue raccomandazioni all’istituzione o all’organo interessato, che ha tre mesi di tempo per rispondere. Se l’istituzione non accetta le raccomandazioni del Mediatore, quest’ultimo può redigere una relazione speciale da presentare al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può a sua volta elaborare una relazione sulla relazione speciale presentata dal Mediatore. Infine il Mediatore informa il denunciante sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall’istituzione o dall’organo interessato, nonché sulle proprie eventuali raccomandazioni. Per approfondire, clicca qui.
