Newsletter n.41/2020 – La giurisprudenza europea

 

Considerato il fatto che l’Unione europea ha posto tra le sue priorità per la programmazione futura la questione ambientale – e considerato l’aspetto essenziale del rispetto dello stato di diritto quale criterio per l’accesso ai fondi europei, che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare – questa settimana ci sembra interessante richiamare alla Vostra attenzione una sentenza del 13 marzo 2019 relativa a tale ambito. È il risultato di una controversia tra la Repubblica di Polonia, sostenuta da Ungheria e Romania, da un lato, e dall’altro il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione europea. Lo Stato membro ha impugnato infatti la direttiva n. (UE) 2016/2284 che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, introducendo nuovi parametri sul tetto delle emissioni, contribuendo ad un futuro più sostenibile anche sotto il profilo dei costi sanitari che si dovrebbero sostenere qualora non si attuasse una strategia efficace di contrasto all’inquinamento atmosferico.

Sottolineiamo alcuni punti: “Durante la riunione del Consiglio del 17 ottobre 2016, la Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Romania hanno espresso le loro preoccupazioni in merito all’impatto economico degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni previsti dalla proposta di direttiva e alla metodologia utilizzata per stabilire tali impegni. Dopo la votazione in Parlamento, il 23 novembre 2016, la direttiva impugnata è stata votata dal Consiglio l’8 dicembre 2016 e adottata a Strasburgo il 14 dicembre 2016. Con decisione del 30 agosto 2017, l’Ungheria e la Romania sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Polonia. Alla stessa data, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio”.

Sono ben cinque i punti di contestazione da parte dello Stato ricorrente:

“Con il primo e il secondo motivo, la Repubblica di Polonia sostiene che il Parlamento e il Consiglio hanno violato i principi di leale cooperazione, di trasparenza e di apertura nonché l’obbligo di motivare gli atti giuridici […];

A sostegno del suo terzo motivo, la Repubblica di Polonia fa sostanzialmente valere l’irregolarità della procedura di adozione della direttiva impugnata, dovuta alle lacune nella valutazione d’impatto, riguardanti segnatamente le conseguenze delle misure previste sull’economia degli Stati membri, in particolare sulla Repubblica di Polonia. […];

Con il suo quarto motivo, la Repubblica di Polonia sostiene che le misure necessarie per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva impugnata possono comportare, a suo carico, conseguenze negative in determinati settori e costi socioeconomici particolarmente pesanti. Il legislatore dell’Unione non ne avrebbe tenuto conto e sarebbe quindi incorso in un errore manifesto adottando la direttiva impugnata, integrante una violazione del principio di proporzionalità, quale sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE. […];

Con il suo quinto motivo, la Repubblica di Polonia fa valere una violazione dei principi di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e dello sviluppo equilibrato, sulla base del rilievo che gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva impugnata sono stati fissati senza tenere conto della situazione economica e sociale, del progresso tecnologico e dei costi di attuazione di tali impegni nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni dell’Unione.”

Tutti e cinque i punti del ricorso sono stati ritenuti infondati e vi invitiamo perciò ad analizzare il testo questa controversia, in cui il ruolo della Repubblica di Polonia appare sotto molti aspetti più orientato alla contestazione che ad alimentare i presupposti di una leale collaborazione.

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