Newsletter n.21/2020 – L’Europa dei diritti

 

La convenzione di Aarhus, reperibile tra i documenti di questa newsletter, si occupa di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale; così anche i considerando 2 e 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo. In particolare, questi testi normativi riprendono il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, al cui interno si sottolinea “l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate”. Inoltre, l’accesso o meno a tali informazioni dovrebbe essere concesso “tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell’ambiente”.  In relazione al rispetto di queste norme, riteniamo opportuno trattare il caso di una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 settembre 2018 relativa ad una controversia tra ClientEarth, un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità di tutela dell’ambiente, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, e la Commissione europea.

ClientEarth, il 20 gennaio 2014, aveva presentato alla Commissione europea due domande di accesso a documenti detenuti da tale istituzione, sulla base del regolamento n. 1049/2001; il 13 e 17 febbraio 2014, la Commissione aveva respinto tali domande. Come si riporta nel testo della sentenza, “secondo la Commissione, la divulgazione, in questa fase, dei documenti controversi avrebbe pregiudicato gravemente i suoi processi decisionali in corso”. Ecco quindi che l’11 giugno 2014 ClientEarth ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale dell’Ue, ponendo obiezioni su tre punti: in primo luogo, in merito all’inapplicabilità di tale disposizione, in secondo luogo, in merito all’assenza di un rischio di grave pregiudizio per i processi decisionali della Commissione e, in terzo luogo, sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi. Inoltre, “ClientEarth ha asserito che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione”. Tuttavia, “il Tribunale ha ritenuto che nessuno degli argomenti addotti da ClientEarth fosse tale da rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Commissione”, con sentenza del 13 novembre 2015. Ma l’organizzazione è andata avanti, invocando la CGUE per l’annullamento della sentenza impugnata e citando la Convenzione di Aarrhus e il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo di cui sopra.

La sentenza della Corte di Giustizia europea ha ribaltato la situazione precedente, perché ha riconosciuto che il Tribunale fosse incorso in errori di diritto nell’affermare che “La Commissione poteva legittimamente presumere che, fino a quando essa non avesse adottato una decisione in merito ad un’eventuale proposta, la divulgazione dei documenti formati nell’ambito di una valutazione d’impatto avrebbe, in linea di principio, pregiudicato gravemente il suo processo decisionale in corso di elaborazione di tale proposta”. Nel testo della sentenza si può rinvenire le motivazioni in base alle quali la CGUE ha annullato tutte le decisioni precedenti. Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.