
Il Movimento europeo ricorda che le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare riguardano 8 articoli della Costituzione che hanno ad oggetto:
a) La distinzione delle carriere; b) L’abrogazione dell’odierno CSM unico e l’istituzione di due CSM, uno per i magistrati della carriera requirente e, uno, per i magistrati della carriera giudicante, con estrazione a sorteggio asimmetrico dei componenti: sorteggio puro per i togati e sorteggio temperato per i membri laici, mediante un meccanismo per il quale è prevista una riserva di legge; c) L’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, a cui viene attribuita la giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, con estrazione a sorteggio asimmetrico dei componenti: puro per i togati che esercitino o abbiano esercitato funzioni di legittimità e temperato per i membri laici senza che sia stata prevista una riserva di legge ordinaria per i meccanismi del sorteggio.
Prendiamo posizione sul referendum confermativo della legge sul ridisegno della struttura della magistratura per invitare ad andare a votare.
La posta in gioco non è né il destino del Governo in carica, né una disputa sulle carriere dei giudici e quindi la realizzazione di due percorsi distinti per pubblici ministeri e magistrati giudicanti. La questione sostanziale in discussione è l’equilibrio dei poteri costituzionali.
Le norme di revisione costituzionale mostrano profili di criticità in relazione al diritto sovranazionale dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa con particolare riferimento alla Commissione di Venezia e alla Corte EDU.
In relazione al diritto dell’Unione europea:
Gli Stati membri, sono tenuti ad evitare qualsiasi arretramento della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare la tutela dello Stato di diritto (art. 2 TUE), e in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici (art. 19 TUE). Tale principio è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 Carta dei diritti) poiché solo un giudice realmente indipendente sarà libero di sollevare le questioni di pregiudizialità alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Si potrebbe porre la seguente questione: se l’art. 19, par. 1, comma 2, TUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la nomina dei membri togati dell’organo di autogoverno della magistratura (CSM) esclusivamente mediante sorteggio, privando i magistrati del diritto di eleggere i propri rappresentanti e determinando così una potenziale minorazione dell’autorevolezza e dell’indipendenza strutturale dell’organo stesso nei confronti degli altri poteri dello Stato. La mancanza di un mandato derivante dai propri pari rischia di rendere i membri togati strutturalmente più deboli rispetto alla componente laica (di nomina politica), che invece vanterebbe una forte legittimazione parlamentare. Questo squilibrio potrebbe creare un’apparenza di “soggezione” al potere politico.
In relazione al Consiglio d’Europa:
A partire dagli anni novanta, sono stati elaborati i c.d. standard europei in materia di composizione dei «consigli della magistratura» sapendo che la CEDU ribadendo la centralità di questi standard di indipendenza dei CSM ha affermato la necessità che almeno la metà dei componenti del CSM siano membri togati «eletti» tra loro pari. Per determinare se un organo possa essere considerato «indipendente» la Corte tiene conto dei seguenti criteri:
- la modalità di nomina dei suoi componenti;
- la durata del loro mandato;
- l’esistenza di garanzie da pressioni esterne,
- e iv. se l’organo appaia indipendente.
L’imparzialità, invece, deve essere determinata in base ai seguenti criteri:
- un criterio soggettivo, secondo cui occorre tener conto delle convinzioni personali e del comportamento di un particolare giudice, ovvero stabilire se egli abbia nutrito pregiudizi personali o parzialità in una determinata causa;
- un criterio oggettivo consistente nell’accertare se il tribunale stesso e, tra gli altri aspetti, la sua composizione, abbia offerto garanzie sufficienti a escludere ogni legittimo dubbio riguardo alla sua imparzialità.
Allo stato, possono sollevarsi i seguenti potenziali profili di criticità rispetto all’art. 6 CEDU (Diritto a un processo equo – Giudice indipendente e imparziale)
- La CEDU richiede che l’organo che decide sulla vita professionale di un magistrato deve rispettare i criteri di un “tribunale indipendente”.
- L’Alta Corte Disciplinare, nel modo in cui è concepita, potrebbe fallire il test poiché il sorteggio dei componenti togati introduce un elemento di casualità ed estemporaneità incompatibile con la stabilità e l’autorevolezza richieste a un organo giudicante.
Questa legge non affronta affatto la questione del buon funzionamento della magistratura e cioè l’organizzazione dei tribunali, l’efficienza delle strutture, l’adeguamento degli organici, l’efficacia delle procedure per non avere più sentenze in secolare ritardo e favorendo così la prescrizione.
Su queste basi invitiamo a valutare attentamente le eventuali conseguenze della riforma costituzionale in relazione ai rapporti con la dimensione europea.
Roma, 18 marzo 2026
