PARIGI, NIZZA, STRASBURGO: UN PERCORSO NON SOLO FRANCESE,
DALLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
A QUELLA UNIVERSALE DEL 10 GENNAIO 1948
FINO ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Il 10 gennaio si celebra la giornata mondiale dei diritti umani. È il giorno e il mese in cui, nel 1948, l’Assemblea generale della da poco istituita Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato, a Parigi, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. I principi che vi si enunciano non sono com’è noto obblighi pattizi, ma in gran parte i suoi 30 articoli riecheggiano norme di diritto internazionale generale con validità erga omnes, quindi per tutti gli Stati. Talvolta hanno conseguito addirittura la portata di norma di ius cogens. Penso a mero titolo d’esempio all’art. 4, secondo cui «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma». La specificazione pattizia di quei principi si trova in accordi quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950), che nell’art. 1 obbliga i Paesi contraenti a «rispettare i diritti dell’uomo» da «riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione», o quali i due Patti internazionali del 1966, l’uno sui diritti civili e politici l’altro sui diritti economici, sociali e culturali, che fanno altrettanto.
Sempre a Parigi si era assistito all’adozione (nel 1789, a poco più di un mese dalla “presa della Bastiglia” del 14 luglio) di un’altra Dichiarazione, quella dei diritti dell’uomo e del cittadino, che assieme alla Carta dei diritti degli Stati Uniti d’America, promulgata nel 1791, costituiscono la base su cui si fonda la Dichiarazione del 1948.
Giova così richiamare la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che in piena rivoluzione francese, nel 1791, Olympe de Gouges pubblicò a imitazione della, ma anche in contrapposizione alla, Dichiarazione “maschilista” di due anni prima. L’art. 1 così disponeva: «La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’interesse comune». L’art. 4 prevedeva che «La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l’unico limite all’esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell’uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione». Il fatto è, poi, che secondo l’art. 10 «Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla Legge». Cosicché nel 1793 almeno di questa norma si dette applicazione ghigliottinando Olympe, seconda donna a subire questo previlegio pochi giorni dopo la (ex) regina Maria Antonietta.
Nel XXI secolo, quello attuale, un’assai significativa affermazione dei diritti umani risiede nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Già proclamata a Nizza nell’ambito del Consiglio europeo che vi si tenne nel dicembre del 2000, la Carta venne adattata a Strasburgo, nel dicembre 2007, da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, per diventare finalmente vincolante dal 1° dicembre 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La Carta è assai significativa anzitutto per le sue parti concernenti la dignità (Titolo I), la libertà (Titolo II), l’uguaglianza (Titolo III), la solidarietà (Titolo IV), la cittadinanza (Titolo V) e la giustizia (Titolo VI), e quindi fra l’altro richiamando liberté, égalité e … fraternité, essendo la solidarietà la declinazione contemporanea della fratellanza (della quale ci ha parlato ancora l’enciclica «Fratelli tutti» di Papa Francesco). La Carta è poi ben significativa per il suo rivolgersi direttamente a persone e popoli, quei «popoli europei» che, «nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni», quelli «indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà», cosicché «l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (così il preambolo del documento). Ma la Carta, affermando diritti anche innovativi come quelli dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità (artt. 24, 25 e 26), non si esime dal sottolineare pure che «Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». Già dei doveri dell’uomo s’era occupato Giuseppe Mazzini (nel libro – “libretto” lo definì il suo autore – dall’omonimo titolo del 1860) nonché la stessa Dichiarazione del 1948, dove all’art. 29.1 dispone che «Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità», e dove all’art.10 prevede che «Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri».
Dino G. Rinoldi
