Newsletter 10 Febbraio/2025

CARE LETTRICI E CARI LETTORI

La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell’Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare per la nuova legislatura europea.

Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:

– Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità

– Rubrica “Europa dei diritti“

– Rubrica “Attiriamo la vostra attenzione“

– La settimana del Movimento europeo

– Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza

– Rubrica “Ultime da Bruxelles”

Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.

 

 


 L’EDITORIALE

L’alterazione schizofrenica fra programma legislativo e quadro finanziario pluriennale:

l’esempio del NGEU

La Commissione europea presenterà mercoledì 12 febbraio al Parlamento europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, e contemporaneamente alla presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea il programma di lavoro per il 2025, di cui vi abbiamo già anticipato il 27 gennaio su questa newsletter la lista delle proposte principali preceduta dalla creazione di quattordici “gruppi di progetto” (LINK).

Molte di queste iniziative, come la bussola sulla competitività del 29 gennaio e la nuova bussola sulla difesa che sarà presentata il 19 marzo, dovrebbero avere un significativo impatto finanziario attraverso la creazione o il rafforzamento di fondi necessari e urgenti per investire

  • nell’innovazione e nella ricerca con particolare riferimento alle start up europee,
  • nella sostenibilità delle transizioni gemelle ambientale e digitale,
  • nelle politiche di inclusione per il mercato del lavoro per la migrazione qualificata e per la formazione continua,
  • negli effetti della globalizzazione sulle piccole e medie imprese e sui loro lavoratori,
  • nella resilienza dell’Unione europea contro crisi future,
  • nella competitività e sostenibilità per i settori agricolo e alimentare,
  • nella politica energetica, nella difesa comune e nel settore spaziale europeo.

Come sappiamo, l’Unione europea dispone attualmente di un modesto bilancio comune il cui carattere pluriennale è rimasto legato dal 1992 ad una assurda scadenza settennale compensata molto marginalmente da revisioni di metà percorso (mid-term review).

L’attuale quadro finanziario scadrà alla fine del 2027 e i nuovi programmi saranno dunque operativi  solo dalla metà del 2028 con la sola eccezione dei fondi di coesione la cui operatività viene normalmente fatta slittare dal quadro finanziario precedente per l’inefficienza nelle modalità di spesa degli Stati e delle regioni.

La dimensione dell’attuale bilancio comune non consente di dare sufficiente ossigeno finanziario alle iniziative che la Commissione annuncerà il 12 febbraio ed è facile esaminarle una per una per rendersi conto di come esse mancheranno di questo ossigeno così come l’inizio dell’era trumpiana con i suoi cento decreti esecutivi insieme alle sfide del caos internazionale richiederebbe in molti casi rapide risposte europee sia per reagire alle emergenze che per pianificare il futuro.

Si tratta in qualche modo di rispondere all’invito ad agire subito lanciato dal Presidente Mattarella nella sua prolusione a Marsiglia (LINK) che deve tradursi in atti delle istituzioni europee su iniziativa della Commissione europea e su sollecitazione del Parlamento europeo calcolando rapidamente i “costi della non-Europa”.

Come è avvenuto quando si è trattato di far fronte alle emergenze legate alla pandemia dopo il 2020 e agli aiuti a favore dell’Ucraina dopo l’aggressione russa del 24 febbraio 2022, noi riteniamo che il Parlamento europeo debba chiedere alla Commissione di quantificare il livello di ossigeno finanziario indispensabile per sostenere le politiche pubbliche europee legate alla attuazione delle iniziative che saranno presentate il 12 febbraio traducendolo in un bilancio rettificativo e suppletivo per il 2025 con linee di crediti di impegno dotati di “PM” e annunciando che queste linee saranno dotate di crediti di impegno e di crediti di pagamento adeguati nel progetto preliminare di bilancio per l’esercizio 2026.

Esse dovranno essere accompagnate da proposte di risorse proprie necessarie per raggiungere obiettivi europei in coerenza con l’articolo 311 TFUE sulla base delle proposte già presentate dalla Commissione europea nel 2021 e nel 2023 collegate in particolare alla politica ambientale e ai profitti delle società che dovrebbero produrre un gettito annuale di 47.5 miliardi di euro aggiuntivi.

Alle proposte di risorse proprie presentate dalla Commissione europea, il Movimento europeo insieme al Centro Studi sul Federalismo ha suggerito di aggiungere la tassazione di quelle che potrebbero essere qualificate “esternalità negative” che potrebbero riguardare

  • una sovraimposta lineare con aliquota uniforme sui profitti derivanti dal gioco d’azzardo,
  • una risorsa propria sul consumo delle sigarette e sul consumo di alcool,
  • un’efficace implementazione della tassa sulle transazioni finanziarie,
  • una risorsa legata al divario di retribuzione di genere (Gender pay gap),
  • ed una risorsa statistica sullo spreco alimentare,

con un insieme che potrebbe produrre un gettito annuo di oltre cento miliardi di euro.

Solo un bilancio comune con un adeguato livello di ossigeno finanziario potrà essere la garanzia per aprire la strada verso la creazione di quello che Mario Draghi ha chiamato “debito buono” assicurando l’insieme delle risorse necessarie agli investimenti in beni pubblici europei.

Bruxelles, 10 febbraio 2025coccodrillo

 

 

[VERSIONE INGLESE] – [VERSIONE FRANCESE] 

 


EUROPA DEI DIRITTI

La Corte di giustizia rilancia il dovere di integrazione dei beneficiari di protezione internazionali.

Escluse misure sproporzionate per coloro che non collaborano

Vorremmo in questo breve commento sottolineare l’importanza di una recente sentenza della Corte di giustizia del 4.2.2025, C-185/23, T.G. (emessa dalla Grande Sezione) in tema di obblighi di integrazione da parte degli stati dei soggetti beneficiari di protezione internazionale ed obbligatorietà dei programmi di inserimento. La sentenza merita attenzione non solo per i suoi contenuti garantisti e promozionali dei diritti dei migranti ma soprattutto perché sembra riscoprire, in un contesto europeo dominato da messaggi solo negativi e securitari, orientati alla chiusura dei confini ed espressivi di un cinismo metodico istituzionale verso ogni richiesta dei cittadini di paesi terzi, un (possibile) altro linguaggio,un’altra prospettiva che guarda all’ accoglienza ed  all’inserimento stabile di chi fugge da guerre e persecuzioni nell’ambito delle società  europee. Anche quest’ultimo profilo oggi sottotono del dibattito politico continentale ha, infatti, conosciuto una- sia pure limitata- introiezione  da parte del diritto dell’Unione in materia che potrebbe arricchirsi- come diremo- attraverso il principio generale di proporzionalità.  Il tono della Corte è deciso nel ricordare, come file rouge dell’interpretazione delle norme esaminate,  che le misure  statali di reinserimento sono orientate al benessere  ed alla sicurezza dei titolari di forme di protezione specifiche e non alla loro disciplina e controllo e comunque non possono pregiudicare, per le loro modalità, gli obiettivi dell’intervento legislativo dell’Unione che, volendo rendere più autonomi, consapevoli  e protetti i migranti, favorisce gli stessi stati ospitanti  che possono così contare sulla piena  cooperazione dei loro ospiti, in vista della loro stabilizzazione definitiva, potenzialmente fruttuosa anche dal punto di vista lavorativo.

Ma veniamo  al caso esaminato; oggetto del rinvio pregiudiziale del Consiglio di stato dei Paesi Bassi concerne la corretta interpretazione dell’art. 34 della (negletta) direttiva 2011/95/UE che mira a determinare uno status uniforme (criteri comuni) per i rifugiati o per le persone avanti titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ed a stabilire anche aspetti del contenuto (un livello di prestazioni comune) della protezione riconosciuta (art. 1). La direttiva ha alla sue spalle – in relazione al tema controverso- l’art. 34 della Convenzione di Ginevra che recita << gli stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione  dei rifugiati. Essi si sforzano di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura>>. La direttiva del 2011, sulla scia della Convenzione, prevede un altro e  simile art. 34 che, in un linguaggio forse più equilibrato che evita il termine opinabile di “assimilazione” dispone che << al fine di facilitare l’integrazione dei  beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l’accesso ai programmi d’integrazione che considerano “adeguati”, in modo da tener conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria o creano i presupposti che garantiscono l’accesso a teli programmi>>. Importante il considerando 47 che specifica che  << i programmi di integrazione rivolti ai beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli interessati, ivi inclusa ove opportuno, l’offerta di una formazione linguistica e di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di protezione riconosciuto nello Stato membro in questione», offrendo qualche  indicazione di merito (come l’offerta di informazioni sui propri diritti e di corsi per imparare la lingua del paese ove si viene ospitati, certamente razionali rispetto allo scopo integrativo della norma) ai member states che godono certamente di una grande discrezionalità su come attuare l’art. 34. Tornando al caso si tratta di un cittadino di nazionalità eritrea riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale. Ai sensi della normativa interna di applicazione della direttiva al compimento del 18 anno d’età veniva a questi  richiesto di partecipare a corsi di “integrazione civica”, poi parzialmente seguiti ma senza superare nel periodo triennale (prorogato nel caso specifico data la parziale frequentazione dei corsi a 4 anni) i relativi esami.  Il cittadino eritreo veniva così multato con un’ammenda di 500 euro e gli veniva richiesto il rimborso del prestito di 10.000 che gli era stato concesso per frequentare i corsi di integrazione civica. Il giudice di appello, dopo la conferma in primo grado, delle misure emesse in sede amministrativa  chiedeva con il rinvio pregiudiziale:

 <<se l’articolo 34 della direttiva [2011/95] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7b [della legge sull’integrazione civica], in base alla quale ai beneficiari di protezione internazionale viene imposto l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di un’ammenda. Se l’articolo 34 della direttiva [2011/95] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che presuppone che lo stesso beneficiario di protezione internazionale si faccia personalmente carico di tutti i costi del programma di integrazione. Se per rispondere alla seconda questione assuma rilevanza la circostanza che i beneficiari di protezione internazionale possono ricevere un prestito statale per pagare le spese dei programmi di integrazione civica e che essi vengono liberati dall’obbligo di rimborsare detto prestito qualora superino nei termini l’esame di integrazione oppure siano stati tempestivamente esentati o dispensati dall’obbligo di integrazione civica. Qualora l’articolo 34 della direttiva [2011/95] consenta di imporre ai beneficiari di protezione internazionale un obbligo di superare un esame di integrazione a pena di un’ammenda e consenta che essi sopportino integralmente i costi dei programmi di integrazione civica, se l’ammontare del prestito da rimborsare, eventualmente sommato all’ammenda, pregiudichi o meno la realizzazione dell’obiettivo e l’effetto utile dell’articolo 34 della direttiva [2011/95]».

Ora la CGUE premette (punto 49) che fintantoché i beneficiari di protezione internazionale godono di tale status solo loro garantiti i diritti loro attribuiti dalla direttiva tra cui l’accesso ai programmi di integrazione previsti dall’art. 34, ma riconosce che  la formula “adeguati” non consente di per sé di “ stabilire se uno stato membro possa rendere obbligatoria la partecipazione ad un programma di integrazione e il superamento di un esame a pena di ammenda “(punto 52). Occorre quindi riferirsi al contesto in cui la norma si inerisce e agli obiettivi perseguiti dalla direttiva. Enumerati i non pochi diritti che derivano dalla direttiva ( assistenza sociale, educazione, salute, alloggio , accesso al riconoscimento delle qualifiche, libertà di circolazione nel paese ospitante) la Corte rileva che

<<è pacifico che il loro esercizio è, di per sé, agevolato, se non addirittura, in sostanza, condizionato, dal fatto che l’interessato ha potuto acquisire, grazie ai programmi di integrazione di cui al suddetto articolo 34, le conoscenze, in particolare linguistiche, necessarie. L’acquisizione di tali conoscenze e, pertanto, la partecipazione a tali programmi dei beneficiari di protezione internazionale che non possiedono ancora dette conoscenze costituiscono quindi uno strumento importante al contempo per garantire l’integrazione di tali persone nella società dello Stato membro ospitante e per consentire loro di esercitare effettivamente i diritti e i vantaggi previsti dalla direttiva 2011/95” (punti 55-56).

Si devono peraltro tener conto dei considerando e  41 e 47 della direttiva “alla luce dei quali va interpretata la direttiva” che obbligano a tener conto delle esigenze specifiche dei rifugiati” e delle difficoltà di inserimento che questi possano incontrare, dei tempi di permanenza nello stato ospitante e di altre circostanze concrete. Inoltre l’art. 34 della direttiva va interpretato alla luce dell’altro art. 34 della Convenzione di Ginevra che come ricordato dispone che  << gli stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione  dei rifugiati>>: l’integrazione va quindi correlata logicamente alla eventuale naturalizzazione nello stato ospitante ( punti 59-61).

Pertanto argomenta la Corte

<<dall’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 34 della direttiva 2011/95 accolta…, risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità per decidere il contenuto dei programmi di integrazione, di cui a tale articolo, nonché le modalità pratiche di organizzazione di tali programmi e gli obblighi che possono essere posti a carico dei partecipanti in tale ambito, tale margine discrezionale non deve essere utilizzato in un modo che pregiudichi gli obiettivi menzionati al punto 61 della presente sentenza o l’effetto utile di tale direttiva o che violi il principio di proporzionalità. Conformemente a tale principio, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che recepisce detto articolo 34 devono essere idonei a consentire di realizzare gli obiettivi perseguiti dal medesimo articolo e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli “ (punto 62).

Le misure di integrazione di cui all’articolo 34 della direttiva 2011/95, ricorda la Corte,  << devono avere lo scopo non già di penalizzare i beneficiari di protezione internazionale che incontrano difficoltà ad acquisire le conoscenze destinate ad essere trasmesse mediante i programmi di integrazione, bensì di facilitare l’integrazione di tali beneficiari nella società degli Stati membri, in funzione delle loro capacità individuali>>.

Date queste considerazioni di tipo generale, venendo all’obbligo di sostenere un esame, la Corte ricorda che gli esami dovrebbero avere carattere elementare, che dovrebbe essere esentato chi dimostra di essersi già inserito e che le sanzioni (ammenda) dovrebbero avere carattere eccezionale ed applicarsi esclusivamente a chi dimostra una comprovata e persistente mancanza di collaborazione. La normativa olandese prevedendo l’ammenda in via generale e fissandola in una misura che può arrivare a 1250 euro appare manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi della direttiva in quanto può comportare un “ onere finanziario irragionevole personale e familiare”. Ancora appare incoerente con una retta interpretazione dell’art. 34 della direttiva addossare il costo dei corsi (che può essere elevato)interamente ai beneficiari di questi in via generale come prevede la normativa olandese; il prestito di 10000 euro concesso dallo stato deve essere,infatti,  rimborsato nel caso in cui non abbiano superato gli esami già ricordati. La Corte sottolinea che

<<fintantoché gli incombe l’obbligo di superare l’esame di integrazione civica, un’incertezza circonda necessariamente al contempo l’importo totale del prestito che detto beneficiario dovrà alla fine rimborsare e la durata del periodo durante il quale quest’ultimo resterà indebitato presso le autorità pubbliche, il quale può essere molto lungo.   In circostanze simili, il fatto di far sopportare, in linea di principio, al beneficiario di protezione internazionale la totalità delle spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione civica compromette l’obiettivo consistente nel garantire l’integrazione effettiva di tale beneficiario nella società dello Stato membro ospitante facendo gravare su di esso un onere irragionevole che ostacola non solo l’accesso effettivo di detto beneficiario al programma di integrazione civica, ma anche l’esercizio da parte dello stesso beneficiario degli altri diritti e vantaggi che gli derivano dalla direttiva 2011/95>> (punti 85 e 86).

Pertanto il giudizio della Corte di compatibilità sovranazionale della normativa olandese è senz’altro negativo in quanto appaiono violati i principi generali del diritto dell’Unione, di rango costituzionale richiamati  anche all’art. 6 TUE, della proporzionalità e della necessità. La forte ed univoca sentenza, quindi, potrebbe avere potenziali effetti anche su tutte le misure previste negli atti legislativi che riguardano il trattamento dei migranti, compreso quelli  varati a dicembre 2024 con il cosidetto Migration act, costringendo ad una verifica della proporzionalità (e necessità)  di queste in relazione agli obiettivi dichiarati dalle varie fonti legislative. In ogni caso costituisce un forte monito per gli stati a dare piena effettività agli strumenti di integrazione senza attribuire a questi finalità sanzionatorie o dissuasive dal rimanere nello stato ospitante.         

 

Giuseppe Bronzini

Già Presidente della sezione lavoro della Corte di cassazione

Segretario generale Movimento europeo-Italia

 


 ATTIRIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE

“Giorgio Napolitano e il Parlamento europeo”

a cura di Pier Virgilio Dastoli e Nicoletta Parisi con prefazione di Giuliano Amato  

(Editoriale Scientifica – Napoli)

prima

II volume trova la propria origine nell’evento dedicato a Giorgio Napolitano, tenutosi il 22 febbraio 2024 su invito e iniziativa del Senatore Pier Ferdinando Casini e del Movimento Europeo in Italia, nonché con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a partire dal progetto dedicato ai “Beni comuni europei per una prosperità condivisa: opportunità e sfide del sistema Italia nella decima Legislatura europea”.

Il volume non si limita a raccogliere il testo degli interventi allora presentati da personalità che – per aver ricoperto incarichi nelle istituzioni europee e per essere state vicine a Giorgio Napolitano durante la sua esperienza di componente del Parlamento europeo – hanno voluto, prima, prendere parte all’evento e, poi, mettere a disposizione dei curatori il proprio contributo. Esso è infatti integrato da altre testimonianze – fra le quali quella espressa dalla Prefazione di Giuliano Amato – e dalla raccolta dei discorsi che Giorgio Napolitano ha tenuto nel corso della quinta legislatura del Parlamento europeo, dove Egli ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Affari Costituzionali (1999-2004). Quest’ultima scelta è stata motivata dalla volontà dei Curatori di far scaturire direttamente dalle parole del Nostro il grande contributo da Lui dato al processo di integrazione europea, attraverso l’affermazione dei valori dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto di diritti e libertà individuali.

Il volume vuole anche essere un ringraziamento postumo a un Presidente del Movimento Europeo in Italia (1995-2006) significativamente attivo: Egli ha riversato nell’Associazione energie intellettuali potenti, sostenendo l’idea di un’Europa politicamente integrata, secondo l’insegnamento di Altiero Spinelli e il pragmatismo di Jacques Delors (di stampo “monettiano”) fondato sulla strategia dei “piccoli passi” per costruire politiche comuni.

SOMMARIO.

SCHEDA DI ACQUISTO LIBRO

 

 

 


LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO

10 febbraio

  • Comitato scientifico della Summer School Renzo Imbeni

11 febbraio

  • Roma, VIII Seminario “Religioni, essere umano e ambiente” (LUISS-Emuna Italia)

 

 

 


IN EVIDENZA

VI SEGNALIAMO

  • 11 febbraio, ore 9:00-17:00, Roma. Il LUISS Institute for European Analysis and Policy (LEAP) di Roma propone il programma di formazione interreligiosa EMUNA. Emuna, parola di origine semita, “significa fede, fedeltà, spiritualità, e rappresenta un invito a cercare nuove strutture o fondamenti spirituali sui quali una società può sorreggersi, evocando una sorgente spirituale comune alla quale l’umanità può attingere e abbeverarsi”. “In questo senso rappresentanti dell’ebraismo, del cristianesimo, dell’islam, del buddismo e laici portatori di diverse culture, nella loro diversità, hanno istituito un programma di dialogo interreligioso e interculturale, in partnership con prestigiosi Atenei quali Sciences Po, l’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) e la Vrije Universiteit Amsterdam (VU)”. Sulla scia di questa iniziativa, in Italia, la LUISS ha creato un Osservatorio su Europa: Religioni e Altre Culture (EURECA) con l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca scientifica sulle relazioni politiche, economico-giuridiche, istituzionali a livello italiano ed europeo tra la società, le confessioni religiose e le altre culture. L’Osservatorio offre un programma formativo di alto livello scientifico, denominato Emuna Italia, che integra persone di diverse culture, professori e ministri del culto (già in esercizio o in preparazione), nonché altri soggetti con competenze adeguate e interesse al progetto di ricerca in questione. Il primo anno accademico prevede un ciclo articolato in 15 seminari che ha avuto inizio ad ottobre 2024 e si concluderà a giugno 2025. L’11 febbraio si svolgerà il VIII Seminario “Religioni, essere umano e ambiente” per i modulo “Religioni e Culture”. PROGRAMMA.
  • | SAVE THE DATE | 18 febbraio, ore 18:30, Bruxelles. Sarà l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles ad ospitare la tappa internazionale delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi (24 marzo 2024 – 30 ottobre 1961), promossa con il Movimento Europeo Italia nel quadro delle iniziative coordinate dal Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento italiano nel 1948, dopo l’approvazione della Costituzione, è stato tra i primi a porre, già alla fine dell’Ottocento, il tema della necessità della creazione di una stretta e strutturata forma di unione tra gli Stati europei, più volte poi riaffermata e rafforzata con argomentazioni di tipo federalista, sia alla fine della prima, che della seconda Guerra mondiale. Oltre ad essere tra i membri dell’Assemblea Costituente, egli è stato anche Governatore della Banca d’Italia ed ha contribuito allo sviluppo dell’economia del nostro Paese ed alla promozione dei principi liberali. PROGRAMMA: saluto istituzionale S.E. Federica Favi, Ambasciatrice d’Italia presso il Regno del Belgio; Introduzione Pier Virgilio Dastoli, Presidente “Movimento Europeo – Italia”. Proiezione Documentario “VISIONI 150 – Einaudi” (Rai). Videomessaggio di Domenico Siniscalco, Membro del Comitato d’Onore per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, già Ministro dell’Economia e delle Finanze. Relazione di Guy Verhofstadt, Presidente “Movimento Europeo Internazionale”. Sessione Q&A: Giuseppe Vegas, Presidente del Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. L’evento è condotto da Pierre Di Toro, Direttore di Chiara Fama, Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. L’incontro si terrà solo in presenza. Per tenersi aggiornati sul programma e per registrarsi collegarsi al seguente LINK. 

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 

 


ULTIME DA BRUXELLES

UNIONE EUROPEA E CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Stato, diritto, politica e ragione:

mescolare, agitare bene e lasciar riposare…qualcosa ne uscirà, ma cosa?

A fine novembre scorso l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell aveva affermato, prima che scadesse il proprio incarico, la necessità da parte dei Paesi membri di rispettare le decisioni della Corte penale internazionale (CPI), quale il mandato d’arresto da essa adottato nei confronti del Capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu, il 21 novembre 2024, per presunti crimini di guerra e contro l’umanità.

Israele ha solo firmato il Trattato (detto Statuto di Roma perché là ne è avvenuta l’apertura alla firma) istitutivo della Corte penale e non lo ha mai ratificato, non essendone quindi vincolata. Ma sono vincolati gli Stati membri dello Statuto a dare, tra l’altro, effetto alle delibere del genere sopraddetto che ai termini del Trattato possono interessare anche cittadini di Stati non membri (nel caso per condotte svoltesi in territorio di Palestina, membro della Corte penale dal 1° aprile 2015) e vanno applicate quando eventualmente tali persone si rechino in un Paese membro.

Tuttavia diversa posizione è stata manifestata ad esempio, benché tutti gli Stati membri dell’UE siano contraenti dello Statuto di Roma, dal Primo ministro ungherese Orbán Viktor, che ha semplicemente e serenamente invitato Netanyahu a recarsi in Ungheria senza nulla temere, o dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano Antonio Tajani, che per ammettere il possibile ingresso nel nostro Paese del Premier israeliano senza timor d’arresto si è trincerato dietro un a me non noto parere d’esperti sull’immunità internazionale personale da riconoscergli in quanto Capo di governo in carica di uno Stato terzo rispetto allo Statuto di Roma.

Nel gennaio appena trascorso si è poi verificata la vicenda di Osama Elmasry Njeem (o Almasri), comandante libico oggetto di mandato d’arresto della Corte penale internazionale emesso il 18 – e non osservato come ben si sa dall’Italia – anche in questo caso per condotte riconducibili a crimini di guerra e contro l’umanità poste in essere in territorio libico. Pure a tale riguardo la competenza della Corte è stata esercitata su un cittadino di uno Stato non membro del Trattato istitutivo di questa ma a seguito dell’attribuzione ai sensi della risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche in questo caso mi sembrano significative, a tacer di Nordio e di Piantedosi, le parole di Tajani, secondo cui «la Corte penale internazionale non è la bocca della verità» e su di essa, addirittura, «forse bisogna aprire un’inchiesta».

Qui è la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a sottolineare che «la Corte penale internazionale deve poter portare avanti liberamente la lotta contro l’impunità globale».  

Molto è stato detto e scritto sulle vicende in questione, riguardo alle quali mi limito qui a rinviare allo scritto di A. Pezzullo, Corte penale internazionale e Netanyahu: il concetto di giurisdizione universale, in buone notizie.it del 4/12/2024; alla nota Corte Penale Internazionale: mandati di arresto per Netanyahu e Gallant e respingimento dei ricorsi di Israele, in centrodirittiumani.it del 22/11/2024; o all’intervista di F. Ferraù a G. Della Morte in ilsussidiario.net dell’8/2/2025 (Almasri e Corte penale internazionale/Il giurista: ora l’Italia rischia di essere deferita all’ONU); o al contributo di M. Caianiello e C. Meloni, Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell’Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell’ambito delle indagini in Libia, in sistemapenale.it del 24/1/2025; o all’intervista di G. Ruccia a C. Tarfusser in ilfattoquotidiano.it del 7/2/ 2025 (Tarfusser, ex giudice alla Corte Aja:”Nordio non conosce le norme, è scandaloso. Si scusi con gli italiani anziché fare ricostruzioni fantasiose”). E in generale sulla ricerca di soluzioni giuridiche atte ad ovviare all’impunità circa gravi e intollerabili condotte che offendono l’umanità si veda il recente studio ancora di C. Meloni, Giustizia universale?, Il Mulino, 2024.

Quali i rapporti tra Corte penale internazionale e Unione europea?

Mentre Donald Trump, nel suo orgasmo parossistico da reinsediamento presidenziale, firma (anche) un ordine esecutivo per disporre sanzioni (fermo di beni, divieto d’ingresso negli USA) nei confronti di persone (e loro familiari!) dipendenti dalla Corte penale internazionale, motivando il provvedimento con le «azioni illegittime e prive di fondamento contro gli Stati Uniti e il nostro stretto alleato Israele» messe in atto dalla Corte, 79 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sottoscrivono una dichiarazione che stigmatizza questo comportamento, capace di aumentare il rischio d’impunità. L’iniziativa della dichiarazione congiunta ha portato alla firma, tra gli altri, di Gran Bretagna e Canada nonché di quasi tutti i membri dell’UE, ossia Francia, Germania, Belgio, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Spagna, Cipro, Lituania, Lettonia, Croazia, Austria e Malta.

Non c’è l’Italia! E “ovviamente” non c’è l’Ungheria.

Invece, ancora «il Consiglio europeo nel 2023 invitava tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la Corte, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati d’arresto» della Corte penale internazionale, di cui si rispetta «l’imparzialità e l’indipendenza»: lo ricorda un portavoce della Commissione europea a fine dicembre 2024.

Di più: fra UE e CPI c’è un accordo di cooperazione e di assistenza, vigente dal 1° maggio 2006 e il cui testo è accluso alla decisione (2006/313/PESC) del Consiglio UE relativa alla conclusione dell’accordo. Qui «l’UE e la Corte concordano che, nella prospettiva di facilitare l’effettivo espletamento delle loro rispettive responsabilità, esse coopereranno strettamente, laddove appropriato, e si consulteranno reciprocamente su questioni di comune interesse, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nella piena osservanza delle rispettive disposizioni del trattato UE e dello Statuto. Per agevolare il suddetto obbligo di cooperazione e assistenza le parti convengono di stabilire adeguati contatti regolari fra la Corte e il corrispondente UE per la Corte» (art. 4 dell’accordo).

Inoltre, sempre il Consiglio UE ha adottato una decisione (2011/168/PESC) con «l’obiettivo di promuovere un appoggio universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale …  incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile a esso, a preservare l’integrità dello Statuto di Roma, a sostenere l’indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a sostenere la cooperazione con la CPI e l’attuazione del principio di complementarità»[1] (art.1.2 della decisione). E vi si precisa che a fini di prevenzione nonché di repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione la Corte «è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite»(art. 1.1).

Quest’ultimo passaggio evoca l’art. 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo cui «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Posso essere più puntuale in tutta questa materia. Non ora. Ora ho voluto solo sottolineare qualche aspetto rimasto nell’ombra nel dibattito odierno soprattutto italiano. In questo tornante della storia umana, di fronte «a questo farsi d’ombra delle cose», non posso che dire: «è tardi»[2]. Sperando che non lo sia troppo…Sperando che l’idea e la pratica del completo superamento, anche violento, dei rapporti mondiali della fine del millennio trascorso lasci il posto ad esigenze di manutenzione, anche straordinaria. 

Ma tanto l’accortezza quanto l’appropriatezza dei rapporti fra Stato, diritto, politica e ragione (Stato di diritto, ragion di Stato, ecc.), fra regola ed eccezione, è debitrice della necessità che questo nostro

sia «il tempo delle cose imprevedibili, non del realismo»[3].

«Che ne sarà del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla.

Un imprevisto è la sola speranza.

Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo»[4].

DINO G. RINOLDI

 

 

[1] Nell’ambito di attività della CPI il principio di complementarità è il principio per il quale tale Corte è considerata come giurisdizione di ultima istanza, competente a indagare e perseguire individui solo quando le Corti nazionali non abbiano potuto o non abbiano saputo intervenire adeguatamente.

[2] F. Guccini, Don Chisciotte.

[3] D. Grossman, D’improvviso volò un grido, in la Repubblica del 4/2/2025.

[4] È un passo della poesia di E. Montale Prima del viaggio.

 

 

 


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