Newsletter n.17/2020 – Carta dei diritti fondamentali

 

La sicurezza e l’assistenza sociale sono trattati dalla Carta all’articolo 34, che ne delinea nei suoi tre commi alcuni aspetti. In primo luogo, si ha il riconoscimento del “diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali”. Bisogna ricordare che quello che oggi è riconosciuto come diritto è sia una conquista che una responsabilità della società nel suo insieme di fronte ad eventi nei quali l’individuo deve poter essere tutelato. Vengono quindi riportati questi eventi: la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, la perdita del posto di lavoro. Sempre ai sensi di questo primo comma, le tutele previste si applicano “secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”. C’è da dire che la tenuta di questo modello sociale è onerosa e nel corso degli ultimi decenni, per esempio nel settore della previdenza e quindi di tutto ciò che riguarda l’anzianità, si è assistito ad una riduzione dell’intervento pubblico e che il fattore demografico e quello occupazionale hanno portato, in concreto, a rivedere per esempio i parametri per poter accedere alla pensione. Ciò lascia intuire come, se è vero che si tratti sia di conquiste che di responsabilità sociali, al tempo stesso queste tutele possono trovare applicazione all’interno di un determinato contesto e possono mutare nel tempo, in parallelo al mutamento socio – economico.

Il secondo comma parla del diritto di “ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione europea” a poter usufruire di  tali prestazioni. Quindi, si estende ad una sfera più ampia rispetto a quella dei cittadini europei, perché include coloro che si spostino legalmente all’interno dell’Ue. Anche in questo caso, la norma si applica “conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”. Pensiamo alla portata di questo diritto nell’ambito delle tutele sanitarie: il riconoscimento operato dalla Carta, a confronto con altri sistemi, è decisamente ampio, se si pensa che esistono Stati in cui l’automaticità di tali prestazioni non è riconosciuta nemmeno ai cittadini degli stessi, ma occorre far affidamento su soluzioni di tipo assicurativo gestite da privati.

Infine, nel terzo comma l’Unione, nell’attuare la lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, afferma di riconoscere e rispettare “il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”. Anche in questo caso, l’impegno istituzionale assunto è consistente e non si rivolge soltanto ai cittadini europei.