Vediamo un esempio concreto di applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 34 della Carta, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale è riconosciuto “secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”. A tal proposito, in una sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 marzo scorso, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, poi modificato dal regolamento n. 465/2012.
Il caso riguardava una cittadina austriaca nata nel 1965 che, “dopo aver vissuto e lavorato in Austria, nel 1990, ha trasferito la propria residenza in Germania, dove vive da allora e dove ha svolto un’attività lavorativa fino al 2013. In Austria e in Germania ha acquisito rispettivamente 59 mesi e 235 mesi di assicurazione”. Il 18 giugno 2015, mentre in Austria non era più soggetta all’assicurazione sociale obbligatoria, essendosi trasferita in Germania, l’interessata presentava all’Istituto previdenziale austriaco “una domanda di pensione di invalidità o, in subordine, di misure di riabilitazione medica e di un’indennità di riabilitazione o, in ulteriore subordine, di misure di riqualificazione professionale. L’istituto pensionistico respingeva la domanda con l’argomento che la resistente nel procedimento principale non si sarebbe trovata in una situazione di invalidità e che, in ogni caso, non sarebbe stata affiliata al sistema obbligatorio di sicurezza sociale austriaco né avrebbe dimostrato una relazione sufficientemente stretta con tale sistema”.
A seguito di ciò, la cittadina austriaca presentava ricorso al Tribunale del Land di Salisburgo, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale austriaca. “Con sentenza del 29 settembre 2017, tale giudice accertava l’esistenza di un’invalidità temporanea della resistente nel procedimento principale per un periodo prevedibilmente di almeno sei mesi, a partire dal 18 giugno 2015, e considerava che quest’ultima dovesse beneficiare, da parte della sicurezza sociale austriaca, di misure di riabilitazione medica e di un’indennità di riabilitazione per la durata della sua invalidità temporanea. Il medesimo giudice respingeva invece il ricorso per quanto riguarda la domanda di concessione di una pensione di invalidità e di misure di riqualificazione professionale”. A sua volta, l’istituto pensionistico austriaco ha presentato ricorso avverso tale decisione – vedendola dapprima respinta dal Tribunale superiore del Land di Linz, in qualità di giudice d’appello in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale austriaca – e, successivamente, ha presentato un ricorso per cassazione alla Corte Suprema. Quest’ultima, “ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai sensi del regolamento [n. 883/2004], l’indennità di riabilitazione austriaca debba essere qualificata:
– prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento; oppure
– prestazione di invalidità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento; oppure
– prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento.
2) Se, alla luce del diritto dell’Unione, il regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, quale precedente Stato di residenza e di lavoro, sia tenuto a corrispondere prestazioni come l’indennità di riabilitazione austriaca a un soggetto residente in un altro Stato membro, nel caso in cui tale soggetto abbia maturato la maggior parte dei periodi contributivi ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica come lavoratore subordinato in quest’altro Stato membro (dopo avervi trasferito, anni prima, la propria residenza) e da allora non abbia percepito alcuna prestazione in base all’assicurazione sanitaria o pensionistica del precedente Stato di residenza e di lavoro»”.
Nella sentenza, la CGUE ha fornito chiarimenti sul regolamento n. 883/2004, secondo cui:
1) Una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di malattia;
2) Il regolamento n. 883/2004, non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall’ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.
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