In coerenza con i contenuti di questo numero, questa settimana ci occupiamo dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, che fissa una serie di principi da tener presente ed anche reinterpretare alla luce dell’innovazione tecnologica. Rispetto ai vent’anni trascorsi dalla proclamazione della Carta, il 7 dicembre 2000, ed anche rispetto al suo successivo riadattamento del 12 dicembre 2007, oggi viviamo in un’epoca in cui i mezzi di comunicazione sono più rapidi, a più alto impatto; molte più persone vi hanno liberamente accesso e ciò si può considerare un passo in avanti. Ci sono anche più soggetti in competizione tra loro per ottenere visibilità sui media, considerata l’ampia diffusione di Facebook per esempio, che non esisteva ancora nel 2000 e che nel 2007 iniziava a diffondersi ma si era ancora agli inizi, in Italia. Ed è necessario riflettere sul fatto che, se da un lato mezzi del genere incrementano le opportunità di farsi conoscere, diffondere messaggi ad un determinato pubblico, essere autori di se stessi, dall’altro rappresentano un rischio di accresciuta diffusione di informazioni non verificate, poco autorevoli se non proprio volutamente false e denigratorie. È necessario considerare che il sacrosanto diritto alla libertà di espressione, intesa non solo come libertà di pensiero e di parola, ma di manifestazione di un sentire, della propria arte, del proprio credo e delle proprie convinzioni politiche, religiose, di tutti gli orientamenti che rientrano nella sfera personale, trova un limite etico nel fatto di non compromettere la dignità, la libertà, l’esistenza altrui. Purtroppo spesso si trascurano questi principi sul web e il risultato è un flusso incontrollato di comunicazione, rispetto al quale si può fare fatica a mettere in atto delle difese intellettuali. Lo stesso concetto di democrazia può finire così per essere travisato, poiché la supposta libertà, possibile grazie al mezzo informatico, di “dire ciò che si vuole” si rivela un boomerang. Senza controllo delle fonti, senza il giusto filtro, una tecnologia ricca di potenzialità positive come internet si trasforma in un mare tempestoso in cui si rischia di essere travolti. D’altro canto, nel primo comma dell’articolo 11 in esame, si pone l’accento anche su ciò che le istituzioni di uno Stato membro non devono fare, cioè porre in atto quelle che, in via generale, sono definite “ingerenze” delle autorità sulla libertà di espressione, oppure stabilire dei limiti alla circolazione di informazioni o idee all’interno dell’Unione europea. Si tratta di aspetti di altrettanta importanza e, anche in questo caso, l’approccio di ciascuno Stato membro nei confronti del principio posto dovrebbe anche in questo caso essere rispettoso di questa libertà. Una politica di comunicazione efficace dovrebbe sì incrementare le opportunità del pluralismo e della libertà dei media, come afferma il secondo comma, ma anche sviluppare una cultura civica della fruizione responsabile dell’informazione. Chi si occupa di comunicazione, ricorre spesso alla metafora della dieta mediatica: se correttamente applicata, porta il soggetto a “nutrirsi” in maniera corretta e bilanciata di informazioni. Secondo i principi che guidano tale approccio – e sarà capitato senz’altro agli studenti di Comunicazione o di una scuola di giornalismo di confrontarsi con questo problema dell’informazione – una dieta equilibrata prevede di ascoltare più fonti al giorno, o quantomeno i principali mezzi di comunicazione, cioè la radio, la lettura di almeno un quotidiano, i telegiornali e internet.
