Per comprendere quali valutazioni entrino in gioco quando si tratta di bilanciare il diritto alla libertà di espressione con altri diritti, come quello alla riservatezza, questa settimana vi proponiamo il caso di una sentenza della CGUE del 14 febbraio 2019 che affronta aspetti interessanti di questo rapporto. I fatti vedono coinvolto un cittadino lettone, Sergejs Buivids, il quale, “Mentre si trovava presso i locali di un commissariato della polizia nazionale, ha filmato le operazioni di raccolta della sua deposizione nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo. Il sig. Buivids ha pubblicato il video così registrato (in prosieguo: il «video in questione»), che mostrava taluni agenti di polizia e le attività da essi esercitate all’interno del commissariato, sul sito Internet www.youtube.com. […] In seguito a tale pubblicazione, l’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha dichiarato, in una decisione del 30 agosto 2013, che il sig. Buivids aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati, poiché non aveva comunicato agli agenti di polizia, nella loro qualità di interessati, le informazioni previste in detta disposizione relative alla finalità del trattamento dei dati personali che li riguardavano. Il sig. Buivids non aveva neppure comunicato all’Agenzia nazionale per la protezione dei dati le informazioni relative alla finalità della registrazione del video in questione e della sua pubblicazione su un sito Internet idonee a dimostrare che l’obiettivo perseguito fosse conforme alla legge sulla protezione dei dati. L’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha pertanto chiesto al sig. Buivids di provvedere affinché il suddetto video fosse rimosso dal sito Internet www.youtube.com e da altri siti Internet”.
A seguito di tale decisione, il sig. Buivids ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo distrettuale lettone, contestando l’illegittimità di tale decisione e chiedendo anche il risarcimento del danno, sostenendo che, “con la pubblicazione del video in questione, aveva cercato di attirare l’attenzione della società su una condotta a suo avviso illecita delle forze di polizia”. Ma il suddetto tribunale ha respinto il ricorso. Similmente, la Corte amministrativa regionale lettone, successivamente invocata da Buivids, ha rigettato le sue istanze, sottolineando peraltro che i video in questione non avessero finalità giornalistica e non riprendessero fatti di attualità o scorrettezze del personale di polizia e che con il suo comportamento l’autore dei video avesse violato la legge sulla protezione dei dati.
Buivids ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte suprema lettone, contestando le decisioni dei due tribunali precedentemente invocati, poiché i video erano stati girati in luogo pubblico e quindi ritenendo che non sussistessero i motivi per la rimozione da Youtube. La Corte Suprema, nutrendo dubbi sul fatto se il comportamento dell’autore dei video rientrasse nei dettami previsti dalla direttiva n. 95/46 CE, in particolare dell’articolo 9 che definisce la sfera di applicazione di “un trattamento di dati personali a scopi giornalistici”, si è rivolta alla CGUE. Un ulteriore dubbio della Corte suprema lettone era se la registrazione stessa svolta dal sig. Buivids rientrasse nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.
Per conoscere le decisioni della Corte di Giustizia Ue, il testo della sentenza completo è disponibile cliccando qui.
