Questa settimana abbiamo scelto di focalizzarci sull’articolo 45 della Carta, che stabilisce la libertà di circolazione e di soggiorno. Lo facciamo perché, volendo ragionare sulla Brexit, ci è sembrato uno dei primi diritti venuti meno per i cittadini britannici a seguito della volontà del Regno Unito di uscire dall’Unione europea. I diritti riconosciuti ai cittadini europei in questo articolo possono essere compresi con una certa facilità: afferma infatti il primo comma che “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. Inoltre, la portata di questo riconoscimento non si limita ai soli europei, perché il secondo comma aggiunge un ulteriore aspetto meno noto rispetto a quello affermato nel primo, cioè che “La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce l’Unione europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro”. L’esame della Carta si rivela quindi utile a mettere in risalto come i principi di unità nella diversità dell’Europa abbiano la tendenza ad essere estesi a quelli del cittadino globale. È attraverso il riconoscimento così ampio di diritti che emerge l’intento di aprirsi al mondo da parte dei popoli europei ed oggi, le scelte perseguite per il contrasto del coronavirus, con la prospettiva di un nuovo, ambizioso bilancio e di una rinnovata attenzione al tema della cooperazione globale sembrano voler richiamare proprio questo senso di apertura, di capacità di dialogo e di collaborazione reciproca estesa al mondo intero.
