Newsletter n.19/2020 – L’Europa dei diritti

 

Con riferimento allo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, portiamo alla vostra attenzione il caso che ha visto l’interazione tra la magistratura nazionale di uno Stato membro e quella della Corte di Giustizia Europea, per fornire dei chiarimenti interpretativi sulla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e sull’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, in cui si afferma che “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza”. Il protagonista della vicenda “è un cittadino britannico residente in Spagna, sospettato di aver partecipato, quale membro di spicco di un’organizzazione criminale, all’importazione, alla distribuzione e alla vendita di droghe pesanti, in particolare di 300 kg di cocaina. Per un simile reato, la pena massima prevista dal diritto del Regno Unito è l’ergastolo”. L’arresto è avvenuto nei Paesi Bassi il 4 aprile 2018. A seguito di ciò, l’interessato “ha chiesto la sospensione della sua custodia con decorrenza dal 4 luglio 2018, data in cui sarebbero trascorsi 90 giorni dal suo arresto”. Tale istanza ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi per il giudice del rinvio, relativi alla concedibilità o meno di tale sospensione. Si sono infatti verificati altri casi, come quello della sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, richiamata come precedente, secondo cui vi sono “obblighi che incombono, in forza di disposizioni del diritto primario dell’Unione, sul giudice investito di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, tra cui in particolare l’obbligo, quale giudice di ultima istanza in questo tipo di cause, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, qualora la risposta a tale domanda sia necessaria per emettere la sua decisione, e di sospendere il procedimento per quanto riguarda la consegna se esiste un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nei confronti del ricercato nello Stato membro emittente, ai sensi della sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldărar”. E inoltre: il mantenimento della custodia a fini di consegna in un caso del genere è contrario all’articolo 6 della Carta, in particolare al principio della certezza del diritto? Nel testo della sentenza si può notare come questi dubbi abbiano portato a valutazioni differenti del giudice del rinvio del Tribunale di Amsterdam e della Corte d’appello di Amsterdam, per la cui risoluzione il primo ha invocato la CGUE, in particolare ponendo due quesiti relativi all’interpretazione rispettivamente dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali. Entrambi i quesiti vertevano su aspetti differenti della sospensione, dopo 90 giorni, della pena detentiva per il soggetto arrestato di cui si è detto. La Corte di Giustizia dell’Ue ha fornito i chiarimenti richiesti con sentenza del 12 febbraio 2019, reperibile cliccando qui.