Newsletter n.29/2020 – Carta dei diritti fondamentali

 

L’articolo 13 della Carta si sofferma su alcuni principi alla base della ricerca scientifica insieme alla dimensione artistica e delle condizioni nelle quali è possibile svolgerla. Suo presupposto essenziale è che possa essere svolta in libertà e infatti il primo comma afferma che “Le arti e la ricerca scientifica sono libere”. A ben vedere, la traduzione in italiano dell’articolo è stata effettuata all’indicativo presente, mentre in lingua inglese la forma utilizzata è quella dell’indicativo futuro. Sappiamo che, quando un testo normativo si esprime così, inquadra il tema in termini programmatici futuri, considerando perciò la possibilità che, nel momento in cui il testo viene redatto, l’affermazione del diritto di cui si sta parlando non sia piena. E in effetti, quella della effettiva e piena libertà delle arti e della ricerca scientifica, è una questione che solleva alcuni interrogativi. Se ne è occupato anche il prof. Gabriel Toggenburg, docente di diritto dell’Unione europea e diritti umani presso l’Università di Graz, sollevando per esempio il problema relativo alla sussistenza di tali diritti in uno Stato membro quale l’Ungheria. Spiega infatti il docente che “Secondo la Carta, la libertà accademica è più della libertà di avere opinioni in un contesto universitario, perché include non solo la ricerca e l’insegnamento sostanzialmente autonomi e liberi da interferenze statali, ma anche il suo quadro istituzionale e organizzativo. Pertanto, non è stata una sorpresa che l’Ungheria sia stata portata dinanzi alla Corte dell’UE in Lussemburgo”. Infatti, nel 2017, l’Ungheria ha introdotto una legislazione per cui, al fine di poter aprire un’università straniera in questo Stato membro, debba essere stipulato un accordo internazionale tra Budapest e il Paese d’origine degli atenei e, inoltre, questi ultimi siano tenuti a fornire gli stessi servizi anche nel proprio Paese d’origine. Tali precetti legislativi hanno posto all’attenzione l‘esistenza di una limitazione del diritto alla libertà di insegnamento in Ungheria, evidenziata dalla Commissione europea e in fase di valutazione da parte della Corte di Giustizia Ue. Non solo. Considerata la difficile situazione di tale Stato membro per quanto attiene al rispetto dello stato di diritto, sempre ricollegandoci al prof. Toggenburg, è bene ricordare come esista un rapporto tra l’affermazione del diritto alla libertà di ricerca e di insegnamento in uno Stato e i rispetto dei principi democratici.

Avendo finora citato solo il primo comma dell’articolo 13, ricordiamo qui anche il secondo: “La libertà accademica è rispettata”. Anche in questo caso, il modo utilizzato in lingua inglese è quello dell’indicativo futuro, a voler intendere che tale libertà sussista realmente se esercitata all’interno di un contesto democratico e che investe sul proprio futuro. Nello scenario attuale, in cui una enorme quantità di risorse è stata stanziata nel quadro del Next Generation EU, a cui si aggiunge la programmazione prevista con il prossimo bilancio europeo, è bene ricordarsene: i Paesi che avvieranno programmi quanto più possibile avanzati di ricerca scientifica e formazione sono quelli che riusciranno a rispondere meglio alla crisi, con effetti imprevedibilmente positivi sullo sviluppo futuro della comunità, oltre che sul livello di democraticità della stessa.