Newsletter n.3/2021 – Carta dei diritti fondamentali

 

L’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali è dedicato alla libertà di iniziativa economica, che viene riconosciuta, come si afferma, “conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali“. Ne parliamo, questa settimana, perché esso si collega alla programmazione attuale in corso a livello europeo e ai temi posti all’attenzione in questo numero della newsletter. Infatti, sorgono spontanee alcune domande in merito  alla nuova configurazione delle imprese nell’era post covid. Una delle priorità del Next Generation Eu sarà quella di investire consistenti risorse nel settore della digitalizzazione. Le imprese avranno il compito di semplificare, snellire le procedure e incentivare lo smart working: la pandemia ha svelato il fatto che, per una serie di ragioni non sempre comprensibili, si sia rimasti indietro nell’adozione di modalità produttive che di per sé riducono la burocrazia e consentono di dedicare più tempo alla ricerca di opportunità. Lavorare in modalità smart può consentire tra l’altro, laddove venga posto in essere il giusto approccio, di creare anche nuove forme di socialità che possono incentivare processi virtuosi all’interno del lavoro in azienda. Sebbene davanti al computer, un professionista “digitalizzato” vede di fronte a sé una vasta gamma di opportunità, quale i contatto a distanza che consente di instaurare partnership indipendenti dalla dimensione territoriale: il fattore linguistico può essere un ostacolo, ma, se superato, consente di fare impresa su tutto il territorio europeo.

Si possono poi individuare altri punti di interconnessione con i temi di questa newsletter, in cui abbiamo parlato anche di tassazione europea comune e di cooperazione a livello giudiziario. Questi due temi si ricollegano senz’altro al tema della libertà di impresa in ambito europeo. L’armonizzazione fiscale consente infatti di dotarsi di prassi condivise che diventano necessarie per evitare il fenomeno del dumping fiscale e speculazioni al ribasso che creino vantaggi e svantaggi reciproci tra Stati membri. Inoltre, la tutela della libertà economica in Europa è effettiva solo se nel rispetto della legalità e contrastando le mafie; se il quadro non è ben regolamentato, anche perché ci sono Stati membri in cui esiste la criminalità ma non viene riconosciuto il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso – ambito in cui l’Italia ha definito una strategia di contrasto basata sull’esperienza maturata nel tempo e oggi da condividere con l’Unione europea – il rischio che si corre è quello che possano proliferare in tutta l’Unione europea attività riconducibili ai clan mafiosi.