Questa settimana trattiamo un caso relativo ad alcuni chiarimenti interpretativi che si sono resi necessari rispetto alla decisione quadro 2008/909. Come è noto, all’articolo 7 della stessa si definiscono le condizioni in base alle quali operi la “doppia incriminabilità”. Per reati per i quali sia prevista pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, è infatti necessaria la doppia incriminabilità: deve cioè essere riconosciuto il reato sia nello Stato in cui viene emessa la pena, che in quello in cui la stessa verrà eseguita. In questo caso, gli Stati membri coinvolti sono la Repubblica ceca e la Slovacchia.
I fatti sono i seguenti: ”Il 3 ottobre 2014, l’Okresní soud v Chebu (Tribunale circoscrizionale di Cheb, Repubblica ceca) ha condannato il sig. Grundza, cittadino slovacco, a una pena cumulativa di quindici mesi di detenzione per furto con effrazione e per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica, vale a dire per trasgressione del divieto temporaneo di guidare ingiuntogli con decisione del Magistrát mesta Přerov (Comune di Přerov, Repubblica ceca), il 12 febbraio 2014.
La sentenza del 3 ottobre 2014, accompagnata dal certificato di cui all’allegato 1 della decisione quadro 2008/909, è stata trasmessa al Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Slovacchia) per riconoscimento ed esecuzione di detta pena”.
Trattandosi di una condanna per un reato minore, è stato necessario l’intervento della Corte di Giustizia europea. Il Tribunale regionale di Prešov, infatti, ha rilevato che “il giudice dello Stato di emissione, vale a dire la Repubblica ceca, non ha ritenuto che gli illeciti oggetto del procedimento principale fossero riconducibili ai reati elencati all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, tale che l’esecuzione della pena cumulativa di quindici mesi di detenzione risulta subordinata alla conclusione che i fatti oggetto della sentenza del 3 ottobre 2014 costituiscono reato anche secondo l’ordinamento giuridico slovacco”.
Ecco perché il tribunale slovacco si è chiesto se “gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro [2008/909] debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta soltanto quando i fatti cui si riferisce la decisione da riconoscere costituiscano in concreto, ossia in base a una valutazione empirica, reato anche secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione (indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla sua denominazione), o se per soddisfare tale condizione sia sufficiente che tali fatti costituiscano generalmente (in abstracto) reato anche secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione”.
Con sentenza dell’11 gennaio 2017, la Corte ha chiarito che viene soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità qualora “gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo”. La sentenza è consultabile cliccando qui.
