Il settore delle tecnologie digitali presenta numerosi aspetti di interesse in merito alle possibili ricadute in termini di controversie relative all’applicazione del diritto europeo. Questa settimana, vi proponiamo due sentenze che hanno riguardato casi specifici relativi a direttive in cui si regolamentano le procedure che operatori commerciali, professionisti, aziende sono tenuti a rispettare.
Il primo caso verte su una controversia tra un cittadino e un’azienda fornitrice di mobili presso il quale lo stesso aveva acquistato una cucina integrata in occasione di una fiera commerciale. Gli elementi della cucina sarebbero stati assemblati da un’altra impresa secondo uno schema di perforazione su reti di produzione digitali. Successivamente, sarebbero stati montati in loco dall’azienda fornitrice; il cliente avrebbe poi esercitato il diritto di recesso. Ecco quindi l’insorgere della controversia: l’azienda fornitrice ha avviato un’azione di risarcimento danni a causa dell’inadempimento del contratto da parte del cliente. La direttiva su cui la Corte ha fornito i suoi chiarimenti, con sentenza del 21 ottobre 2020, è la n.2011/83. In particolare, è stato necessario chiarire l’articolo 16 della stessa, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso». Secondo la Corte, il diritto di recesso non può essere esercitato dal consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali relativo alla vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene. Il testo della sentenza è consultabile cliccando qui.
Un ulteriore caso interessante riguarda l’Italia in relazione al recepimento della direttiva 2011/7, dedicata alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, ideata per contrastare il ritardo nei pagamenti delle seconde verso le prime. Recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la direttiva ha portato all’adozione di alcuni provvedimenti, quali lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come le leggi del 6 giugno 2013, n. 64 e quella del 23 giugno 2014, n. 89. Inoltre, è stato previsto un sistema di compensazione tra i propri debiti tributari e i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; a tal fine si è ritenuto opportuno favorire anche la digitalizzazione delle imprese e dei sistemi di pagamento per perseguire l’obiettivo di una maggiore efficienza in queste transazioni. Tuttavia, a seguito di una serie di denunce presentate da operatori economici e associazioni di operatori economici italiani, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana, il 19 giugno 2014, una lettera di messa in mora, contestandole l’inadempimento degli obblighi ad essa incombenti. Ne è seguita una corrispondenza tra le due parti, che non ha portato però a risultati significativi, ragion per cui la Commissione europea ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Ue il 14 febbraio 2018. Con sentenza del 28 gennaio 2020, sono state riconosciute dalla Corte le ragioni della Commissione: l’Italia si è resa inadempiente rispetto agli obblighi previsti nella suddetta direttiva ed è stata anche condannata al pagamento delle spese legali. Il testo della sentenza è consultabile cliccando qui.
